Circolare numero 87 del 29-04-2015
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e A.L.P.A.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione tramite F24, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per l’imputazione degli importi.
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti. L’intervento disciplina in modo puntuale il funzionamento della riscossione, la gestione delle deleghe, i costi del servizio, le responsabilità delle parti, la durata del rapporto e le istruzioni contabili.
Oggetto della convenzione
La convenzione, stipulata il 16 febbraio 2015 e approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, ha per oggetto la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori. La riscossione segue le modalità e la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.
L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia:
- l’ammontare del contributo associativo;
- l’associazione destinataria del contributo.
Tali dati sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo, per l’INPS, di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.
Ricevuti i flussi, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici li rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti per la convalida delle deleghe dei singoli associati.
Se nello stesso anno pervengono all’INPS due o più deleghe alla riscossione riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione.
L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati per il 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.
Le eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto; a seguito della comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Oltre ai costi del servizio, restano a carico dell’associazione tutti gli altri oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con specifico riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015.
Il rinnovo deve essere richiesto all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
- posta elettronica certificata (PEC).
In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa:
- alle proprie generalità di identificazione;
- ai poteri di rappresentanza indicati nella convenzione;
- nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
La circolare indica anche la sede dell’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) in via Galatea n. 56, Saponara (ME).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto di A.L.P.A.I. viene istituito il conto:
- GPA25472 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.).
La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono affidate direttamente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
Il 16 febbraio 2015 INPS e Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’importo del contributo e l’Associazione destinataria; i dati sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non trasforma il contributo associativo in obbligatorio e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e revoche
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite flussi telematici, i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. Se pervengono più deleghe relative a diverse associazioni per lo stesso anno, nessuna viene considerata ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe; l’Istituto non risponde delle difformità tra flussi/deleghe e dati d’archivio. La revoca può essere comunicata dall’associato anche direttamente a INPS, che la acquisisce, fermo restando che il rapporto associativo intercorre solo tra associato e associazione.
Costi del servizio
I costi per il 2015, attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni; restano a carico dell’Associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. Se sorgono controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza mediante raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi con F24 per conto di A.L.P.A.I. è istituito il conto GPA25472, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)". La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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