Circolare numero 86 del 29-04-2015
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti, in abbinamento ai contributi obbligatori. Vengono descritte le modalità operative di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e responsabilità, le disposizioni sulla protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme riscosse.
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 23 dicembre 2014 tra INPS e Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.), approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina in modo operativo il servizio di riscossione, la gestione delle deleghe, i costi e le responsabilità delle parti, oltre a fornire le istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall'INPS, contestualmente a quella dei contributi obbligatori e con la medesima periodicità prevista dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni. Il servizio è riservato alle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi.
Sull'avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene evidenziato:
- l'ammontare del contributo associativo;
- l'Associazione destinataria del versamento.
I dati sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, non comporta per l'INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L'Associazione sindacale deve trasmettere all'INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che rilascia ricevuta, i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio dell'anno in corso.
In caso di ricezione, nel corso di ciascun anno, di due o più deleghe riferite a due o più Associazioni sindacali distinte, l'INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende poi disponibili i contenuti dei flussi alle Strutture territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L'Istituto declina ogni responsabilità qualora i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all'Associazione competente.
Se tuttavia l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l'Istituto procede all'acquisizione della revoca.
Costi del servizio e oneri a carico dell'Associazione
I costi del servizio di riscossione, attualizzati per l'anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- 2,20 euro per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, quale importo una tantum annuale;
- 1,99 euro per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- 0,17 euro per la gestione del singolo modello F24;
- 0,17 euro per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS.
L'eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l'Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell'Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
L'INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione risultata soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'Associazione stipulante si impegna a ristorare l'INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l'Associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L'INPS può sospendere l'efficacia della convenzione qualora insorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge o di sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L'Istituto si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la possibilità di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC.
L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione a supporto quando necessario. La sede dell'U.SI.L. è indicata in via Pagliara n. 100, Frigento (AV).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto dell'U.SI.L., viene istituito il conto GPA25473, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.)".
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l'U.SI.L. sono affidate direttamente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
L'INPS e l'U.SI.L. hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall'INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'avviso di pagamento evidenzia l'importo del contributo e l'Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l'Istituto.
Gestione delle deleghe e delle revoche
L'Associazione trasmette all'INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi dei soggetti che abbiano revocato la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell'anno precedente e 18 gennaio dell'anno in corso. Se pervengono due o più deleghe a favore di Associazioni diverse nel corso dell'anno, l'INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe; l'Istituto non risponde di eventuali difformità tra flussi/deleghe e dati di archivio.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all'Associazione competente. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega, procede all'acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati per il 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 2,20 euro per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); 1,99 euro per la gestione revoca deleghe; 0,17 euro per la gestione del singolo modello F24; 0,17 euro per la riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS. Le variazioni annuali sono comunicate per iscritto e l'Associazione può recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell'Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell'Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione si impegna anche a ristorare l'INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L'Istituto può sospendere l'efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull'uso di denominazione/acronimo/logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto con almeno 90 giorni di anticipo mediante raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. L'Associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza con le modalità telematiche indicate dall'Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti riscossi con F24 per conto dell'U.SI.L. viene istituito il conto GPA25473, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.)". La gestione dei rapporti finanziari con l'Associazione è affidata direttamente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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