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Circolare

Circolare numero 88 del 29-04-2015

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Giornalai D'Italia (SI.NA.GI.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SI.NA.GI. per riscuotere, insieme ai contributi obbligatori, i contributi associativi degli artigiani e commercianti. Vengono descritti le modalità operative, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme riscosse.

Convenzione INPS-SI.NA.GI. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-SI.NA.GI. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata il 23 dicembre 2014 tra INPS e Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SI.NA.GI.), approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina le modalità operative del servizio, la gestione delle deleghe, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e le istruzioni contabili.

Modalità di riscossione del contributo associativo

L’INPS procede alla riscossione del contributo associativo congiuntamente ai contributi obbligatori, per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, con le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene evidenziato l’ammontare del contributo associativo e l’associazione destinataria. I medesimi dati sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo: perciò l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva di tali somme.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS, Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
  • i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.

L’Istituto rilascia ricevuta della trasmissione. I flussi sono poi resi disponibili alle strutture territoriali INPS competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

In caso di ricezione, nel corso dello stesso anno, di due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione alcuna delle deleghe ai fini della riscossione. L’Istituto non assume inoltre responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente.

Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione.

Costi della convenzione

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Gli importi previsti sono i seguenti:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione del codice linea, con cadenza una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24;
  • € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione, oltre alle spese indicate, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie riguardanti questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale. Resta anche la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede del SI.NA.GI. è indicata in via Gregorio VII, 350, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto del SI.NA.GI. viene istituito il conto GPA25474, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del Sindacato Nazionale Giornalai D’Italia (SI.NA.GI.)".

Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono affidati direttamente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo, per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo del contributo e l’associazione destinataria; gli stessi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe e delle revoche

L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro per cui è intervenuta revoca alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso. In caso di più deleghe per associazioni diverse, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe e l’Istituto non risponde di eventuali difformità tra flussi/deleghe e archivi interni. La revoca va normalmente indirizzata all’associazione, ma se perviene direttamente all’INPS, quest’ultimo la acquisisce.

Costi del servizio

Per il 2015 i costi sono attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Gli importi previsti sono: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe e l’emissione del codice linea (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione della revoca, € 0,17 per il singolo modello F24 e € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con UNIEMENS. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni; restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti riscossi con F24 per conto del SI.NA.GI. è istituito il conto GPA25474. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono curate direttamente dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

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