Circolare numero 89 del 29-04-2015
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e F.I.A.C.A. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti. Sono disciplinate le modalità di acquisizione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e responsabilità, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme riscosse.
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-F.I.A.C.A. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 23 dicembre 2014 tra INPS e Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.), approvata con determinazione commissariale n. 189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Vengono disciplinate le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i costi applicabili, le clausole di tutela per l’Istituto, la disciplina dei dati personali e gli aspetti contabili.
Ambito della riscossione e natura del contributo
L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo per conto della F.I.A.C.A. in favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con la medesima periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono indicati:
- l’ammontare del contributo associativo;
- l’associazione destinataria.
Tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi degli associati che abbiano revocato la delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.
L’INPS rilascia ricevuta della trasmissione e rende disponibile il contenuto dei flussi alle strutture territoriali competenti, che devono provvedere alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
La circolare prevede inoltre che, qualora nel corso dell’anno pervengano all’INPS due o più deleghe relative a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse venga considerata ai fini della riscossione. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’Istituto per i casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi INPS.
Revoca della delega
Le parti affermano che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione competente; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione.
Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione per artigiani e commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono previsti i seguenti importi:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24;
- € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La circolare contiene ampie previsioni di salvaguardia a favore dell’INPS. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, comprese eventuali procedure in corso o già eseguite alla data di stipula.
In caso di controversie sulla effettiva e valida sottoscrizione della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- quando intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale.
Resta ferma anche la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti connessi e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È inoltre riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna infine a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto richiesta.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede della F.I.A.C.A. è indicata in via Amatrice, 38 – 00199 Roma (RM).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto della F.I.A.C.A. viene istituito il conto:
- GPA25475 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.).
La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con la Federazione sono affidate direttamente alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
L’INPS riscuote per conto della F.I.A.C.A. i contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti, congiuntamente ai contributi obbligatori e con la stessa periodicità prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia l’importo del contributo associativo e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.
Gestione delle deleghe e delle revoche
L’associazione trasmette all’INPS, in via telematica, i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di coloro che revocano la delega alle date del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio dell’anno in corso. Se pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse nello stesso anno, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe; l’INPS non risponde per mancate corrispondenze tra flussi/deleghe e dati d’archivio. La revoca comunicata direttamente all’INPS dall’associato viene acquisita dall’Istituto.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il 2015 i costi, aggiornati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 2,20 per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione revoca deleghe sindacali, € 0,17 per la gestione di singolo modello F24 e € 0,17 per la riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
L’INPS è sollevato da responsabilità per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto richiesta.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi per conto della F.I.A.C.A. viene istituito il conto GPA25475, denominato "Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori (F.I.A.C.A.)". La gestione dei rapporti finanziari con la Federazione è affidata alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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