Circolare numero 83 del 27-04-2015
1. Premessa e quadro normativo 2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL 2.1 Destinatari 2.2 Requisiti 2.3 Base di calcolo e misura 2.4 Durata della prestazione 2.5 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione 2.6 Condizionalità 2.7 Nuova attività lavorativa 3. Gestione del passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL 4. Decadenza 5. Finanziamento 6.Regime fiscale 7.Ricorsi 8. Istruzione operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013 9. Istruzioni contabili 10. Istruzioni procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova indennità mensile DIS-COLL, prevista in via sperimentale per il 2015 dal d.lgs. n. 22/2015, destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e privi dei requisiti ostativi indicati. Vengono chiariti destinatari, requisiti di accesso, base di calcolo, misura, durata, termini di domanda, cause di sospensione, decadenza e regole applicabili in caso di nuova attività lavorativa. Sono inoltre disciplinati il passaggio dalla precedente tutela Una Tantum, il regime fiscale, i ricorsi, le istruzioni contabili e le modalità procedurali per la gestione delle domande.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL per collaboratori coordinati e continuativi
Indennità DIS-COLL per collaboratori coordinati e continuativi
La circolare disciplina la nuova indennità mensile di disoccupazione DIS-COLL introdotta dall’art. 15 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’istituto è destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e che abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Quadro normativo e destinatari
La misura si colloca nel riordino degli ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria. Sono destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di amministratori e sindaci, non pensionati e privi di partita IVA.
Requisiti per il diritto alla prestazione
Per accedere alla prestazione devono ricorrere congiuntamente tre condizioni:
- stato di disoccupazione al momento della domanda, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 181/2000;
- almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione fino alla data di cessazione;
- nell’anno solare in cui si verifica la cessazione, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo utile all’accredito di un mese di contribuzione.
Per lo stato di disoccupazione è richiamata la disciplina generale: la condizione va comprovata tramite presentazione al servizio competente o tramite PEC, con dichiarazione di attività lavorativa precedente e immediata disponibilità al lavoro. La circolare consente, analogamente a quanto previsto per l’ASpI, che tale dichiarazione sia rilasciata direttamente all’INPS al momento della domanda, con successiva trasmissione ai servizi competenti.
Base di calcolo, misura e importi
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali dei rapporti di collaborazione dell’anno di cessazione e dell’anno precedente, diviso per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti stessi. Su indicazione del Ministero del lavoro, ai soli fini del calcolo si considerano anche le frazioni di mese di durata del rapporto.
La misura è pari:
- al 75% del reddito medio mensile, se quest’ultimo è pari o inferiore a 1.195 euro per il 2015;
- al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra reddito medio mensile e 1.195 euro, se il reddito medio mensile è superiore.
L’importo massimo mensile è fissato in 1.300 euro per il 2015, con rivalutazione annuale. Dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno, la prestazione si riduce del 3% ogni mese.
Durata della prestazione
La durata è pari alla metà dei mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti di collaborazione considerati nel periodo di osservazione. In ogni caso, la durata massima non può superare sei mesi.
Ai fini della durata non si computano i periodi contributivi già utilizzati per una precedente erogazione DIS-COLL. La circolare chiarisce, con esempi, che in caso di fruizione parziale di una precedente prestazione, i mesi di lavoro già “consumati” ai fini di quella tutela non si ricalcolano integralmente, ma solo in proporzione ai mesi di indennità effettivamente percepiti.
Mancata automaticità e assenza di contribuzione figurativa
Per la prestazione non opera il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. Inoltre, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti contributi figurativi.
Domanda, termini e decorrenza
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
La prestazione decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla presentazione, se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno.
Sono previste regole speciali in caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili:
- se l’evento insorge durante il rapporto successivamente cessato, il termine di 68 giorni decorre dalla fine del periodo indennizzato;
- se l’evento insorge entro 68 giorni dalla cessazione, il termine è sospeso per la durata dell’evento e riprende a decorrere per la parte residua.
La circolare precisa invece che gli eventi di malattia non sospendono né fanno slittare il termine di domanda e non incidono sulla decorrenza della DIS-COLL.
Per le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare stessa. In tali casi la prestazione decorre comunque dall’ottavo giorno successivo alla cessazione.
Modalità transitorie di presentazione della domanda
Fino all’11 maggio 2015, data entro la quale sarebbero stati disponibili i servizi telematici, la domanda è stata accettata anche:
- in forma cartacea, tramite apposito modulo INPS;
- via PEC alla struttura territoriale competente.
Fino a tale data non era possibile presentare la domanda tramite Contact Center.
Condizionalità, politiche attive e conservazione della prestazione
L’erogazione della DIS-COLL è subordinata al mantenimento dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione proposti dai Centri per l’Impiego. Tali Centri comunicano all’INPS le cause di decadenza attraverso le banche dati già in uso e la banca dati politiche attive e passive.
Nuova attività lavorativa e cumulo con altri redditi
La circolare distingue diverse ipotesi.
Lavoro subordinato
- Se il beneficiario si rioccupa con contratto subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e riprende al termine del periodo di sospensione per la parte residua.
- Se il nuovo contratto subordinato dura più di cinque giorni, si decade dalla DIS-COLL.
Lavoro autonomo, attività d’impresa o parasubordinata
Se il beneficiario inizia o sviluppa un’attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata con reddito annuo inferiore al limite utile per conservare lo stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni il reddito che presume di ricavare. Se il reddito dichiarato è entro il limite, la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di riferimento.
In caso di variazioni del reddito presunto, il lavoratore deve presentare una nuova dichiarazione "a montante", comprensiva del reddito già dichiarato e delle variazioni. La riduzione viene ricalcolata d’ufficio anche al momento della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esonero dalla dichiarazione, va trasmessa un’autodichiarazione entro il 31 marzo dell’anno successivo; la mancata presentazione comporta la restituzione della DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività.
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Per il lavoro accessorio la circolare richiama che, per il 2015, non è stata rinnovata la previsione normativa che consentiva il lavoro accessorio nei limiti di 3.000 euro per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito. In attesa del completamento della riforma legislativa, anche in questo caso la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, con obbligo di comunicazione all’INPS entro 30 giorni.
Cause di decadenza
Il beneficiario decade dalla DIS-COLL, con effetto dal verificarsi dell’evento, nei casi di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva e riqualificazione;
- nuova occupazione subordinata di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di attività autonoma, d’impresa individuale o parasubordinata senza comunicazione del reddito entro 30 giorni;
- raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia o anticipata;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la DIS-COLL.
Disciplina transitoria e passaggio dalla Una Tantum
La circolare chiarisce che i collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92/2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla DIS-COLL, se in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 22/2015.
Per i soggetti che hanno maturato nel 2014 i tre mesi di contribuzione nella Gestione separata, il requisito contributivo va ricercato nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla cessazione avvenuta nel 2015. Restano inoltre salvi i diritti maturati per gli eventi di disoccupazione del 2013, per i quali può continuare a trovare applicazione l’indennità una tantum, purché la domanda sia stata presentata entro i termini indicati (31 dicembre 2014 o, per chi ha maturato il requisito a dicembre 2014, 31 gennaio 2015).
Regime fiscale
La DIS-COLL è qualificata come reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e segue il regime di tassazione ordinaria. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica le ritenute IRPEF, rilascia la certificazione fiscale (modello CU) e, se richiesto, riconosce le detrazioni fiscali e effettua il conguaglio.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi contro i provvedimenti in materia di DIS-COLL sono decisi dal Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il ricorso va presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, online o tramite patronati e intermediari autorizzati.
Istruzioni contabili e procedurali
Sul piano contabile viene istituito il conto GAU30194 per rilevare l’onere della DIS-COLL a carico dello Stato, con specifiche scritture contabili e codici bilancio per somme non riscosse, recuperi e crediti inesigibili. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato.
Sul piano procedurale, la procedura DsWeb è stata integrata con la tipologia di domanda DIS-COLL (tipo Q), consentendo acquisizione, variazione e istruttoria. La circolare indica le sezioni da compilare, i dati da acquisire nella nuova sezione “Disoccupazione per i Collaboratori”, l’utilizzo del codice qualifica C-Collaboratore, i motivi di cessazione ammessi e la gestione telematica delle domande provenienti da sportello virtuale o presentate da patronati e cittadini.
Punti principali
Istituzione e ambito della DIS-COLL
L’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 ha introdotto, per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata DIS-COLL, destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Sono richiesti congiuntamente: stato di disoccupazione al momento della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente alla cessazione fino alla cessazione; nell’anno della cessazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con reddito pari ad almeno la metà del minimo utile all’accredito di un mese.
Misura, base di calcolo e riduzione nel tempo
La prestazione è calcolata sul reddito imponibile previdenziale dei rapporti di collaborazione dell’anno della cessazione e dell’anno precedente, diviso per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti. È pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro per il 2015; oltre tale soglia, spetta il 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza. L’importo massimo è 1.300 euro mensili per il 2015. Dal primo giorno del quarto mese di fruizione la prestazione si riduce del 3% al mese.
Durata della prestazione
La DIS-COLL spetta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di mesi di durata dei rapporti di collaborazione considerati nel periodo di riferimento, con durata massima di sei mesi. Ai soli fini della durata non si computano i periodi contributivi già utilizzati per una precedente prestazione DIS-COLL.
Domanda, decorrenza e casi particolari
La domanda va presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, altrimenti dal giorno successivo alla presentazione. Sono previste sospensioni o slittamenti del termine in caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili; la malattia non incide invece sulla decorrenza. Per le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2015 e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione stessa.
Condizionalità, nuova attività e decadenza
La prestazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative dei Centri per l’Impiego. In caso di nuovo lavoro subordinato di durata fino a cinque giorni la prestazione è sospesa, oltre cinque giorni si decade. Se il beneficiario svolge lavoro autonomo, attività d’impresa individuale, parasubordinata o lavoro accessorio, deve comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni; la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, con successivo ricalcolo. La decadenza è prevista anche per perdita dello stato di disoccupazione, mancata partecipazione alle politiche attive, raggiungimento della pensione o diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Passaggio dalla tutela Una Tantum e disciplina transitoria
I collaboratori rientranti nella legge n. 92/2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla DIS-COLL se in possesso dei requisiti. Restano salvi i diritti maturati per eventi di disoccupazione del 2013: per le domande presentate nei termini previsti, continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità una tantum. Sono richiamate anche regole specifiche per le domande riferite al mese di dicembre 2014.
Regime fiscale, ricorsi e aspetti gestionali
La DIS-COLL è trattata come reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e soggetta a tassazione ordinaria; l’INPS opera le ritenute IRPEF e rilascia la certificazione fiscale. I ricorsi amministrativi vanno proposti al Comitato Amministratore della Gestione speciale entro 90 giorni. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili e procedurali, compresa l’istituzione di nuovi conti, l’adeguamento di DsWeb e la gestione delle domande cartacee e telematiche.
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