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Circolare

Circolare numero 85 del 29-04-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari (UNSICOLF) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e UNSICOLF per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, riversamento delle somme all’associazione, clausole di salvaguardia, durata e recesso, tutela dei dati personali e istruzioni operative-contabili con i relativi codici e conti di bilancio. Sono inoltre indicati gli obblighi delle strutture territoriali, incluso l’invio del rendiconto annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Convenzione INPS-UNSICOLF per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-UNSICOLF per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari (UNSICOLF) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le modalità di trattenuta tramite UNIEMENS, i costi del servizio, i riversamenti all’associazione e le relative scritture contabili, oltre alle clausole di tutela dell’Istituto e agli adempimenti delle strutture territoriali.

Ambito della convenzione e quadro normativo

La convenzione è stata stipulata il 23 dicembre 2014 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa si colloca nell’ambito della legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. La riscossione è effettuata dall’INPS per le imprese iscritte all’associazione, insieme ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto, con le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Natura volontaria del contributo e modalità di riscossione

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale. Ai fini della convenzione, è considerato versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori nei termini previsti, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contribuzione previdenziale ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli specifici nei confronti dei datori di lavoro per quanto riguarda tali versamenti.

Misura del costo del servizio

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati aggiornati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS a titolo di contributi per assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, derivante dalla convenzione.

Versamento delle somme e messa a disposizione dei dati

L’INPS corrisponde all’associazione, presso la sede nazionale, le somme riscosse a titolo di contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio, senza corresponsione di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Se l’acconto periodico dovuto risulta inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. Eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie istituzionali non comportano responsabilità per l’INPS.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene ampie clausole di esonero di responsabilità per l’INPS. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto del negozio giuridico, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si obbliga a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali. L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge da parte dell’associazione o per sopravvenute disposizioni normative e regolamentari. Resta inoltre fermo il potere di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza. È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, trasmettendo la documentazione di supporto eventualmente necessaria. La sede dell’associazione è indicata in via Angelo Bargoni 78, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti a UNSICOLF è attribuito il codice di nuova istituzione "W250". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale "W250", corrispondente a "Ass. Contr. Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari (UNSICOLF)" e il relativo elemento previsto dal tracciato. I contributi di assistenza contrattuale evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25465; contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione con la scrittura in partita doppia GPA35465 a GPA11465, per importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25465. I saldi dei conti GPA25465 e GPA35465 devono concordare costantemente. Per garantire tale concordanza e quella tra contabilità e ripartizioni delle denunce UNIEMENS, i conti GPA25465 e GPA35465 devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti delle sedi e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo; una per l’ufficio competente per la contabilità della sede; una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11465; sullo stesso conto devono essere addebitate le somme trattenute per rimborso spese, in avere del conto GPA24042, e per l’imposta di bollo, se dovuta, in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11465 alla fine dell’esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio mediante la procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere a UNSICOLF un apposito rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte, l’ammontare delle somme corrisposte, nonché l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA11465, GPA25465 e GPA35465 di nuova istituzione.

Punti principali

Convenzione e ambito applicativo

Il 23 dicembre 2014 è stata stipulata tra INPS e UNSICOLF una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione riguarda le imprese iscritte all’associazione e avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche.

Natura del contributo e modalità di riscossione

La riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Per questo l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale. L’Istituto considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS; se i contributi obbligatori non sono versati integralmente nei termini, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio e compenso per l’INPS

Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. È previsto un importo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS a titolo di contributi per assistenza contrattuale. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, connesso alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi né altri titoli, le somme riscosse al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. Eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali non comportano responsabilità per l’INPS.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per effetti derivanti dalla convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenziosi giudiziari connessi ai rapporti tra associati e associazione, sulla base di nota specifica e secondo i compensi professionali vigenti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare con riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede dell’associazione è indicata in via Angelo Bargoni 78, Roma.

Istruzioni operative UNIEMENS e codici contabili

Alle imprese aderenti a UNSICOLF è attribuito il codice di nuova istituzione "W250". Nel flusso UNIEMENS esse devono validare il nuovo codice causale "W250", con significato "Ass. Contr. Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari (UNSICOLF)" e il relativo elemento previsto dal tracciato. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25465; contestualmente viene rilevata la corrispondente posizione debitoria verso l’associazione con scrittura in partita doppia GPA35465 a GPA11465. I saldi dei conti GPA25465 e GPA35465 devono concordare costantemente e devono essere movimentati con codice documento "95" solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti delle strutture INPS e rendicontazione

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA11465, mentre le somme trattenute per rimborso spese e bollo sono registrate rispettivamente in AVERE sui conti GPA24042 e GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11465 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo alle elaborazioni, le strutture territoriali devono trasmettere a UNSICOLF un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte, delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.

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