Sentenza n. 2928/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 17/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 17 ottobre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione
La disposizione è stata utilizzata per l'azione diretta ad accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza relativa al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta attivazione del procedimento, con fissazione dell'appuntamento richiesto, ha determinato il soddisfacimento della pretesa e quindi la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, anche prima dell'adozione del provvedimento finale.
- La fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e, se era l'oggetto della richiesta rimasta inevasa, può soddisfare la pretesa dedotta nel giudizio sul silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo non risulta particolarmente significativo e l'amministrazione si sia comunque attivata in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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