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Sentenza

Sentenza n. 3297/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento a) della comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 21 marzo 2024 avente ad oggetto “Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023 – codice domanda: INN23_D0807-Sartori Tiziano” con la quale si comunicava l’esito negativo della domanda; b) di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ed in particolare della comunicazione del 9 gennaio 2024 a mezzo della quale “Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023 – codice domanda: INN23_D0807-Sartori Tiziano – comunicazione di esito istruttorio negativo”; - nonché della graduatoria provvisoria – elenco imprese ammissibili – eventualmente già formata in relazione al Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023; - e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa ed inserita nella graduatoria formata per ora di spedizione e/o di veder valutata la propria domanda ai fini dell’esame di merito per la formazione della graduatoria definitiva.

Giustizia amministrativa202406132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per l’innovazione in agricoltura, comunicata con esito istruttorio negativo, per mancata allegazione del libretto di circolazione del bene da sostituire o della dichiarazione sostitutiva richiesta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda per accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 9 agosto 2023 per l’acquisto di determinati beni strumentali. La domanda era stata respinta perché non risultava allegato il libretto di circolazione del bene oggetto di sostituzione, né una dichiarazione attestante l’assenza del libretto e il numero di matricola del bene sostituendo. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, dei principi del giusto procedimento e degli artt. 3, 97, 114, 117 e 118 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 9 agosto 2023 e dell’art. 6.2, comma 3, punto 4, della disciplina applicabile; errore nei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di legalità, uguaglianza, buon andamento e imparzialità. Era inoltre proposta domanda risarcitoria. ISMEA sosteneva che la mancata produzione documentale fosse imputabile esclusivamente al ricorrente, escludeva problemi della piattaforma informatica e deduceva l’inammissibilità del soccorso istruttorio nella procedura a sportello, nonché l’insussistenza dei presupposti del risarcimento. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione poiché gli investimenti programmati non erano stati realizzati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto alla domanda risarcitoria, senza esaminare i vizi dedotti contro l’esclusione e senza pronunciarsi sulla questione del soccorso istruttorio. Il giudice ha ritenuto decisiva la dichiarazione inequivoca del ricorrente, secondo cui la mancata realizzazione degli investimenti aveva eliminato l’utilità concreta e attuale della decisione. Ha inoltre affermato che, nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere e la relativa azione sono nella disponibilità della parte fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Una volta dichiarato il sopravvenuto disinteresse, il giudice non può procedere d’ufficio, sostituirsi al ricorrente o sindacare la sua valutazione, ma deve dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La sua violazione era stata dedotta dal ricorrente, ma il TAR non ha esaminato il motivo per effetto della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua violazione era stata dedotta in relazione al procedimento di esclusione, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 5, comma 1, decreto ministeriale 9 agosto 2023

    Norma posta dal ricorrente a fondamento della contestazione dell’esclusione dalla misura agevolativa; la relativa interpretazione non è stata affrontata dal TAR.

  • art. 6.2, comma 3, punto 4, disciplina del Fondo per l’innovazione in agricoltura

    Disposizione richiamata per contestare la mancata ammissione della domanda; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere e la relativa azione sono nella disponibilità del ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
  • La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, fondata anche sulla sopravvenuta perdita di utilità pratica dell’eventuale pronuncia, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • A fronte della rinuncia sostanziale all’utilità della decisione, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio, sostituirsi al ricorrente o sindacare la valutazione privata circa la persistenza dell’interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità sia della domanda di annullamento sia della domanda risarcitoria quando entrambe non offrano più un’utilità concreta e attuale al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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