Ordinanza n. 996/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 8 del 16.01.2026 del Comune di Somma Vesuviana, notificata alle ricorrenti in data 21.01.2026, di immissione in possesso e acquisizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di immissione in possesso e acquisizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza n. 8 del 16 gennaio 2026 del Comune di Somma Vesuviana, notificata il 21 gennaio 2026, avente a oggetto l'immissione in possesso e l'acquisizione. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né svolge una valutazione analitica del fumus boni iuris; si limita a riferire la domanda cautelare e la controversia sull'efficacia del provvedimento acquisitivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale n. 8 del 16 gennaio 2026. La misura è stata disposta ritenendo opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi e in assenza di elementi contrari, mantenere inalterata l'attuale situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto per preservare la situazione di fatto nelle more del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato quando, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, risulti necessario mantenere invariata la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell'atto può essere disposta anche mediante una motivazione concentrata sul bilanciamento degli interessi e sulla necessità di preservare la situazione esistente, rinviando alla fase di merito l'esame definitivo della controversia e delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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