Cassazione Penale, Sentenza n. 25614/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di controllo giudiziario, denunciando vizi di violazione di legge e motivazione apparente nella verifica delle condizioni di ammissibilità. Si assumeva che la Corte territoriale avesse confermato l'inammissibilità basandosi su argomenti congetturali e su elementi 'statici' quali relazioni di parentela, cointeressenze economiche con terze società (Edil Rubry, Salin Costruzioni) e taluni collegamenti emersi nei procedimenti 'Morfeo', senza tuttavia dimostrare l'esistenza di una influenza stabile e attuale del clan Moccia sulle scelte operative della società. Si contestava anche l'erronea attribuzione al ricorrente della pubblicazione di foto (omonomia) e la mancata valutazione adeguata delle misure di self cleaning (cambio di residenza, estromissione del padre, assenza di intestazioni fittizie e di riciclaggio), oltre alla genericità della correlazione tra incremento di fatturato e agevolazioni del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio in diversa composizione. La motivazione dell'annullamento si fonda sul rilievo che la Corte territoriale ha utilizzato una motivazione meramente apparente, ancorata a elementi familiari e cointeressenze economiche 'statiche' e a valutazioni congetturali (es. incremento di fatturato), senza indicare elementi fattuali idonei a dimostrare l'intensità e la stabilità dell'influenza del soggetto ritenuto contiguo al clan sulle scelte dell'impresa. Analogamente il rigetto delle misure di self cleaning è stato ritenuto insufficiente perché ancorato a persistenza di legami formali e non alla loro effettiva incidenza operativa; inoltre la Corte territoriale aveva commesso errori di fatto (attribuzione di una pubblicazione a un omonimo).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 34-bis, comma 6
Ai fini del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, le relazioni familiari o cointeressenze economiche non conviventi possono giustificare il rigetto solo se sussistono elementi ulteriori che provino l'influenza stabile e concreta dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa. Una motivazione basata su dati meramente statici o su congetture è insufficiente.
Massime di principio
- Rapporti di parentela o cointeressenze economiche non sono di per sé prova di infiltrazione mafiosa: è necessario dimostrare elementi concreti che attestino l'influenza stabile e attuale del soggetto pericoloso sulle scelte aziendali.
- Le decisioni che negano il controllo giudiziario devono fondarsi su fatti sintomatici e aggiornati; valutazioni congetturali o l'uso esclusivo di elementi 'statici' (familiari, partecipazioni in altre imprese) sono vulnerabili a censura in Cassazione.
- Le misure di self cleaning (cambio di ruolo o residenza, estromissione di soggetti, separazione patrimoniale, procedure di compliance) vanno valutate per la loro efficacia concreta nel rimuovere il condizionamento mafioso, non per la sola persistenza di legami formali.
- Errori di fatto documentabili (es. confusione con omonimi) nella motivazione possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Per difendersi efficacemente, il richiedente controllo giudiziario dovrebbe produrre prove dettagliate: atti societari che dimostrino l'estromissione o la separazione patrimoniale, documentazione contabile, esiti istruttori/archiviazioni su terzi richiamati, e misure di compliance e controllo interno efficaci e operative.
- In sede di cassazione il controllo principale riguarda la completezza e la non apparente della motivazione: decisioni basate su mere supposizioni sono destinate a essere annullate e rinviate per nuovo esame.
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