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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21668/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un'avvocata alla Gestione separata INPS per il reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2009, ritenuta legittima dalla Corte d'appello dopo riforma della decisione di primo grado. Secondo la Corte territoriale, l'iscrizione era dovuta perché la professionista non era tenuta a versare il contributo soggettivo alla cassa forense; il pagamento del solo contributo integrativo non escludeva dunque l'obbligo verso la Gestione separata. La ricorrente impugna con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sostenendo che, essendo iscritta all'albo e avendo versato il contributo integrativo, non fosse legittima l'iscrizione alla Gestione separata; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato l'eccezione di prescrizione già proposta in primo grado; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda autonoma di rideterminazione delle sanzioni e violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, assumendo che mancasse il dolo richiesto per qualificare la contribuzione come evasione contributiva. L'INPS resiste con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il primo motivo perché manifestamente infondato: per l'orientamento consolidato, il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata, in coerenza con la funzione universalistica dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995; il solo contributo integrativo, avente funzione solidaristica, non esonera dall'iscrizione. Dichiara inammissibile il secondo motivo per genericità, perché la censura sulla prescrizione non indica in quale atto e in quali termini la questione dell'interruzione fosse stata effettivamente devoluta in appello. Accoglie invece il terzo motivo limitatamente alla questione delle sanzioni civili: pur ritenendo infondata la doglianza di omessa pronuncia, la Corte riconosce, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che per i contributi omessi relativi all'anno 2009 la professionista non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. La sentenza impugnata viene quindi cassata solo in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con declaratoria di non debenza delle sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. Le spese dell'intero processo sono compensate per sopravvenienza normativa/giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    La norma è letta in senso universalistico: il professionista che non sia tenuto al contributo soggettivo della cassa di categoria deve essere iscritto alla Gestione separata INPS; il solo contributo integrativo non basta a esonerare dall'iscrizione.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    È richiamato come fonte dell'orientamento che impone l'iscrizione alla Gestione separata ai professionisti non iscritti alla cassa o non tenuti al contributo soggettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo viene dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia, ritenendo che il rigetto della domanda principale abbia implicato il rigetto della difesa sulle sanzioni; tuttavia esamina separatamente la debenza delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    Richiamato per il regime sanzionatorio da evasione contributiva; la Corte, in combinazione con la pronuncia costituzionale sopravvenuta, esclude la debenza delle sanzioni civili nel caso concreto.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale opera nel giudizio pendente e consente di escludere le sanzioni civili per il periodo anteriore alla novella, nonostante l'accertamento sull'obbligo contributivo.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro a sostegno della lettura universalistica della tutela previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro a sostegno della complementarietà tra sistema categoriale e Gestione separata.

  • art. 22 L. n. 576/1980

    È menzionato per indicare le soglie reddituali/di volume d'affari che condizionano l'obbligo di iscrizione alla cassa forense.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    Viene evocato nel motivo di ricorso quale base delle sanzioni civili per evasione contributiva.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo ma non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, secondo una logica di copertura previdenziale universale e complementare rispetto alla previdenza professionale.
  • Il pagamento del solo contributo integrativo, avente funzione solidaristica e non direttamente correlata a una prestazione previdenziale, non vale di per sé a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non è specificamente indicato dove e come il fatto sia stato introdotto e discusso nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sul regime sanzionatorio si applica ai giudizi pendenti e può portare all'esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma correttiva, pur restando fermo l'obbligo contributivo principale.
  • Il rigetto della domanda principale può implicare anche il rigetto della difesa o domanda accessoria sulle sanzioni; tuttavia la debenza delle sanzioni va verificata anche alla luce di eventuali sopravvenienze normative o costituzionali intervenute nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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