Cassazione Penale, Sentenza n. 26604/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di un amministratore di società fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo distrattiva la cessione di beni aziendali della società in favore dell'impresa individuale della figlia, a fronte di un corrispettivo mai effettivamente versato, in prossimità del fallimento e con previsione di locazione dell'opificio a canone irrisorio. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto, con due motivi per vizio di motivazione, l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato: in sostanza, ha sostenuto che il patrimonio residuo della società, pari a circa 1,5 milioni di euro, sarebbe stato comunque capiente a soddisfare i creditori insinuati al passivo per circa 400 mila euro, sicché la cessione non avrebbe arrecato danno né pericolo concreto per le ragioni creditorie; inoltre, avrebbe difettato la consapevole volontà dell'imputato di pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori. Con un terzo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge in tema di sospensione condizionale della pena, lamentando il diniego del beneficio nonostante i precedenti dell'imputato riguardassero reati contravvenzionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il principio di offensività impone, nelle bancarotte distrattive, di verificare la concreta idoneità dell'atto a porre in pericolo il patrimonio sociale, ma nel caso concreto la cessione dei beni aziendali, a favore dell'impresa della figlia e senza effettivo pagamento del prezzo, poco prima del fallimento, integrava una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale oggettivamente pregiudizievole per i creditori. Ha escluso che la residua capienza patrimoniale o l'asserito contesto economico potessero neutralizzare la rilevanza penale della condotta, poiché tali elementi valgono solo quando l'operazione sia astrattamente lecita e il fatto sia equivoco, non quando vi sia una deliberata condotta di sottrazione priva di alternative qualificatorie. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sulla sospensione condizionale della pena, osservando che l'imputato aveva già usufruito due volte del beneficio, circostanza ostativa indipendentemente dalla natura dei reati precedenti, e che la revoca eventualmente disposta in seguito non consente comunque una nuova concessione. L'imputato è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 l. fall.
L'eventuale pregiudizio effettivo ai creditori rileva solo ai fini dell'aggravante, non della configurabilità base della bancarotta distrattiva.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando il soggetto ne abbia già beneficiato due volte.
art. 164 c.p.
Il beneficio è precluso dalla pregressa fruizione in due distinte occasioni, anche se il condannato non ne abbia di fatto goduto per successiva revoca.
art. 168 c.p.
La revoca della sospensione condizionale già concessa non elimina il divieto di una nuova concessione quando il beneficio sia stato già fruito due volte.
Massime di principio
- Nelle bancarotte fraudolente patrimoniali, il principio di offensività richiede di accertare la concreta idoneità della condotta a esporre a pericolo il patrimonio sociale e, quindi, la garanzia dei creditori; non è necessario un effettivo danno patrimoniale.
- La valutazione dell'offensività nelle condotte distrattive deve essere compiuta in concreto, considerando gli indici di fraudolenza e il contesto fattuale, ma tali indici assumono rilievo soprattutto quando l'operazione sia astrattamente lecita e il fatto presenti profili di equivocità.
- Quando la condotta consista in una deliberata sottrazione di beni, priva di alternative qualificatorie, la residua capienza patrimoniale o un preteso favorevole contesto economico non escludono la bancarotta distrattiva se l'atto è già di per sé idoneo a pregiudicare la massa dei creditori.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia già fruito in due occasioni, a prescindere dalla natura dei precedenti reati e anche se il beneficio sia stato poi revocato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →