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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42122/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Salerno e ha rimesso le parti davanti a tale giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui una società fornitrice chiese decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di forniture di merce asseritamente venduta a una ditta individuale, sulla base di fatture accompagnatorie e di presunti ordinativi provenienti da un agente di zona. La destinataria dell’ingiunzione propose opposizione contestando innanzitutto la competenza territoriale del Tribunale di Milano e sostenendo che fosse competente il Tribunale di Salerno, sia come foro generale sia come giudice del luogo di nascita e di esecuzione dell’obbligazione; negò inoltre di avere ordinato o ricevuto la merce. In appello sollevò anche eccezione di prescrizione, dichiarata inammissibile perché nuova. Nel ricorso per cassazione dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 20 e 38 c.p.c., dell’art. 1182 c.c. e delle norme costituzionali sul giudice naturale, sostenendo che la pretesa non era fondata su un credito liquido determinabile in base a dati oggettivi e che le sole fatture unilaterali non bastavano a radicare il forum destinatae solutionis; con il secondo motivo denunciò violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per l’erronea valutazione dell’onere della prova e delle risultanze documentali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per applicare l’art. 1182, terzo comma, c.c., il credito pecuniario deve essere liquido sulla base del titolo o di un semplice calcolo aritmetico, non per la sola indicazione unilaterale dell’attore; ha quindi escluso che fatture e documentazione unilateralmente formata, non sottoscritta dalla controparte e contestata, potessero fondare la competenza del foro del creditore. La sentenza d’appello è stata cassata, è stata dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Salerno e le parti sono state rimesse davanti a quel giudice anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

    richiamato come base del procedimento monitorio originario

  • art. 19 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il foro generale del convenuto

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato per il foro facoltativo dell’obbligazione

  • art. 25 Cost.

    evocato in relazione al giudice naturale precostituito per legge

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie difensive

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato quanto alle eccezioni di incompetenza territoriale

  • art. 1182 c.c.

    terzo comma; secondo comma; quarto comma

    la competenza territoriale per crediti pecuniari spetta al foro del creditore solo per obbligazioni liquide, cioè determinate dal titolo o determinabili con semplice calcolo aritmetico; altrimenti opera la regola generale del debitore

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel secondo motivo per censurare la ripartizione dell’onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali

  • Cass. S.U. n. 17989 del 13.9.2016

    richiamata come principio di diritto sulla necessità che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi ai fini dell’art. 1182, terzo comma, c.c.

Massime di principio

  • Ai fini del foro previsto per le obbligazioni pecuniarie liquide, la liquidità del credito deve risultare oggettivamente dal titolo o essere ricavabile da esso mediante un semplice calcolo aritmetico; non basta la mera quantificazione unilaterale operata dall’attore in giudizio.
  • Se il credito è contestato e risulta solo da documenti formati unilateralmente dal creditore, come fatture non sottoscritte dalla controparte, tali documenti non possono da soli dimostrare la liquidità richiesta per radicare il foro del creditore.
  • La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, vale al più come indizio dell’esistenza del rapporto o del credito, ma non come prova piena quando il rapporto sottostante sia contestato.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare il credito con ordinari mezzi di prova; la mera produzione della fattura non è sufficiente se il debitore contesta l’esistenza del rapporto o l’adempimento della prestazione.
  • La competenza territoriale non può essere fatta dipendere dal mero arbitrio della parte attrice nella determinazione dell’importo azionato, poiché ciò inciderebbe sul principio del giudice naturale.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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