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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00582/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per ricettazione, sostenendo in cassazione che mancasse l'elemento psicologico del reato e che la motivazione fosse illogica nella parte in cui si riteneva comunque configurabile la ricettazione pur in presenza dell'assunto secondo cui l'imputato avrebbe acquisito il possesso del bene in prossimità del furto. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproducono sostanzialmente quelli già dedotti in appello e disattesi, e li reputa manifestamente infondati alla luce del principio per cui risponde di ricettazione chi sia trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, in assenza di elementi che colleghino quel possesso alla commissione del furto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è ritenuta configurabile quando l'imputato sia trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, in assenza di elementi probatori che colleghino il possesso alla commissione del furto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza delittuosa, unita alla mancata offerta di una spiegazione attendibile sull'origine del possesso, può integrare la responsabilità penale anche quando il detentore alleghi un acquisto in prossimità temporale del furto, se manchino elementi probatori idonei a ricondurre quel possesso alla commissione del furto stesso.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già prospettate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, specie quando si risolvano in contestazioni meramente assertive della motivazione senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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