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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1647

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’idrolizzato di membrane d’uovo quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione riguarda l’uso in integratori alimentari per adulti e include condizioni d’uso, requisiti specifici di etichettatura e specifiche di prodotto. È inoltre prevista una tutela dei dati per cinque anni a favore di Biova, LLC, con esclusiva temporanea di immissione sul mercato. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحnione dei nuovi alimenti autorizzati, con tutela dei dati per il richiedente iniziale.

Ambito di applicazione

Si applica all’idrolizzato di membrane d’uovo, destinato all’uso come ingrediente in integratori alimentari per la popolazione adulta in generale, nell’ambito del mercato dell’Unione europea. L’autorizzazione è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati e vale fatti salvi i requisiti della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e gli obblighi di etichettatura del regolamento (UE) n. 1169/2011 per la presenza di un ingrediente derivato da uova, sostanza allergenica. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il diritto di immissione sul mercato è riservato al richiedente iniziale Biova, LLC, salvo autorizzazione di un successivo richiedente senza riferimento ai dati protetti o previo consenso del titolare.

Autorizzazione dell’idrolizzato di membrane d’uovo come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’idrolizzato di membrane d’uovo quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto dà seguito alla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro negli usi e ai livelli proposti, e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

La Commissione richiama inoltre la disciplina sulla tutela dei dati prevista dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, ritenendo che il fascicolo del richiedente contenga dati scientifici protetti e indispensabili ai fini della valutazione di sicurezza. Per questo motivo l’autorizzazione è limitata, per un periodo di cinque anni, al richiedente iniziale Biova, LLC.

Contesto normativo e procedimento di autorizzazione

La procedura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283, secondo il quale solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati nell’Unione. La Commissione decide sull’autorizzazione e sull’aggiornamento dell’elenco ai sensi dell’articolo 12 di tale regolamento.

La domanda è stata presentata il 5 agosto 2016 da Biova, LLC all’autorità competente danese, inizialmente ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97. In applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda è stata trattata come domanda ai sensi del nuovo regime, poiché non era stata adottata una decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018.

Valutazione di sicurezza e parere EFSA

L’autorità competente danese ha trasmesso una relazione di valutazione iniziale il 7 giugno 2017, con conclusione favorevole sulla conformità del prodotto ai criteri per i nuovi ingredienti alimentari. Successivamente la Commissione ha chiesto un’ulteriore valutazione all’EFSA il 20 aprile 2018.

Il 27 giugno 2018 l’EFSA ha adottato un parere scientifico che ha confermato la sicurezza dell’idrolizzato di membrane d’uovo come nuovo alimento. Il parere ha ritenuto il prodotto conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, con particolare riferimento agli usi proposti come ingrediente in integratori alimentari.

Tutela dei dati e uso esclusivo del dossier

La Commissione osserva che, nel parere scientifico, i dati relativi al processo di fabbricazione sono stati essenziali per giungere alle conclusioni sulla sicurezza. Il richiedente ha chiesto la protezione di diversi studi e della descrizione dettagliata del processo produttivo, sostenendo l’esistenza di diritti di proprietà industriale e di diritti esclusivi di riferimento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283.

La Commissione ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei requisiti per la tutela dei dati. Ne consegue che lo studio contenuto nel fascicolo, e in particolare la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, non può essere utilizzato a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di Biova, LLC per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante lo stesso periodo, solo Biova, LLC può commercializzare il nuovo alimento, salvo il caso di un successivo richiedente che ottenga l’autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti.

Ambito d’uso, etichettatura e rapporti con altre norme

L’autorizzazione riguarda gli integratori alimentari, definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale. Il livello massimo di impiego è fissato a 450 mg/giorno.

Poiché la materia prima è costituita da uova, che rientrano tra gli allergeni elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli integratori che contengono l’idrolizzato di membrane d’uovo devono essere etichettati in modo appropriato secondo l’articolo 21 di tale regolamento. L’autorizzazione resta inoltre impregiudicata rispetto alle disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato descrive il prodotto come idrolizzato ottenuto da membrane del guscio di uova di gallina. Il processo prevede separazione idromeccanica delle membrane, ulteriore trasformazione con metodo brevettato di solubilizzazione, filtrazione, concentrazione, essiccazione mediante nebulizzazione e confezionamento.

Sono stabilite specifiche dettagliate di composizione e purezza, tra cui:

  • composti contenenti azoto totali ≥ 88% p/p;
  • collagene ≥ 15% p/p;
  • elastina ≥ 20% p/p;
  • glicosamminoglicani totali ≥ 5% p/p;
  • calcio ≤ 1%;
  • pH tra 6,5 e 7,6;
  • ceneri ≤ 8% p/p;
  • umidità ≤ 9% p/p;
  • attività dell’acqua ≤ 0,3;
  • arsenico ≤ 0,5 mg/kg.

Sono inoltre previsti criteri microbiologici per carica aerobica, Escherichia coli, Salmonella, coliformi, Staphylococcus aureus, spore mesofile, spore termofile, lieviti e muffe.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. In particolare, nella tabella 1 relativa ai nuovi alimenti autorizzati viene aggiunta la colonna «Tutela dei dati» e viene inserita la nuova voce relativa all’idrolizzato di membrane d’uovo; nella tabella 2 vengono inserite le specifiche del prodotto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco dell’Unione

L’idrolizzato di membrane d’uovo è autorizzato come nuovo alimento ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La voce è accompagnata dalle condizioni d’uso, dai requisiti di etichettatura e dalle specifiche tecniche riportate nell’allegato.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo il richiedente iniziale Biova, LLC è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con il consenso di Biova, LLC. Il fascicolo contiene uno studio e dati scientifici protetti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, non utilizzabili a vantaggio di terzi per il medesimo periodo.

Condizioni d’uso e etichettatura

Il nuovo alimento è autorizzato per integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale. Il livello massimo autorizzato è pari a 450 mg/giorno. La denominazione da riportare in ეტichetta sui prodotti che lo contengono è «idrolizzato di membrane d’uovo»; inoltre, trattandosi di un ingrediente derivato da uova, devono applicarsi le disposizioni di etichettatura per gli allergeni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato descrive il processo produttivo e le caratteristiche del prodotto: origine da membrane del guscio di uova di gallina; separazione idromeccanica, solubilizzazione mediante metodo brevettato, filtrazione, concentrazione, essiccazione a nebulizzazione e confezionamento. Sono fissati parametri chimici, fisici, metalli pesanti e criteri microbiologici, tra cui: azoto totale ≥ 88% p/p, collagene ≥ 15%, elastina ≥ 20%, glicosamminoglicani totali ≥ 5%, calcio ≤ 1%, pH 6,5–7,6, ceneri ≤ 8%, umidità ≤ 9%, attività dell’acqua ≤ 0,3, arsenico ≤ 0,5 mg/kg e limiti microbiologici specifici per carica aerobica, E. coli, Salmonella, coliformi, Staphylococcus aureus, spore, lieviti e muffe.

Modifica dell’elenco dell’Unione

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiungendo la colonna «Tutela dei dati» nella tabella 1 e inserendo la nuova voce relativa all’idrolizzato di membrane d’uovo nella tabella 1 e le relative specifiche nella tabella 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareprotezione dei datiintegratori alimentari

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