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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/94

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

Normativa europea32019R0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per allinearlo alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 1305/2013 dal regolamento (UE) 2017/2393. Le novità riguardano soprattutto i requisiti per i giovani agricoltori, il trattamento dei mutui commerciali a favore dei fondi di mutualizzazione e la disciplina delle sovvenzioni nel contesto degli investimenti FEASR. È inoltre prevista l’applicazione delle modifiche con effetto dal 1° gennaio 2018.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 in materia di sviluppo rurale FEASR, con aggiornamenti su giovani agricoltori, fondi di mutualizzazione e ammissibilità degli investimenti, nonché disposizioni transitorie con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2018.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti e agli interventi finanziati nell’ambito del FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare ai giovani agricoltori, ai beneficiari di sostegno in forma di sovvenzioni e ai fondi di mutualizzazione coinvolti negli strumenti di stabilizzazione del reddito di cui agli articoli 38, 39 e 39 bis. Rileva per i programmi di sviluppo rurale negli Stati membri e per le regole di ammissibilità dei progetti di investimento sostenuti dal FEASR. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2018, pur essendo il regolamento entrato in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione

Il regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 1305/2013 dal regolamento (UE) 2017/2393. L’intervento ha natura tecnica e di coordinamento, ma incide su aspetti operativi rilevanti per la gestione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, in particolare per giovani agricoltori, strumenti di stabilizzazione del reddito e regole di ammissibilità degli investimenti.

Giovani agricoltori e insediamento congiunto

L’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 viene riscritto per disciplinare il caso del giovane agricoltore che si insedia in azienda insieme ad altri agricoltori. Le condizioni di accesso al finanziamento sono rese equivalenti a quelle del giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda, ma resta fermo che il giovane agricoltore deve detenere il controllo dell’azienda secondo le regole vigenti nello Stato membro.

La disciplina si estende alle aziende detenute da persone giuridiche. In questo caso, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo sulla persona giuridica secondo il diritto nazionale; se al capitale o alla gestione partecipano più persone fisiche, incluse persone non giovani agricoltori, il giovane agricoltore deve poter esercitare il controllo da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. Se il controllo è esercitato tramite un’altra persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che controllano tale soggetto.

È inoltre previsto un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla singola decisione di concessione del sostegno per consentire al beneficiario di acquisire le competenze professionali richieste dal programma di sviluppo rurale.

Mutui commerciali e fondi di mutualizzazione

L’articolo 12 viene sostituito per precisare la durata dei mutui commerciali utilizzati come fonte dei fondi destinati alla compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono erogare ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. La durata del mutuo deve essere compresa tra uno e cinque anni.

Sovvenzioni e ammissibilità degli investimenti FEASR

Con la modifica dell’articolo 13 si chiarisce che le regole ivi contenute si applicano, ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzioni. Il considerando richiama anche la semplificazione delle regole sugli strumenti finanziari e la deroga introdotta ad alcune norme generali di ammissibilità per gli investimenti FEASR, con mantenimento dell’applicazione della legislazione ambientale pertinente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2018, in coerenza con la data di applicazione delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1305/2013 dal regolamento (UE) 2017/2393. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle regole per i giovani agricoltori

L’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 è sostituito per chiarire che le condizioni di accesso al finanziamento per un giovane agricoltore che si insedia congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti a quelle previste per chi si insedia come unico capo azienda. In ogni caso, il giovane agricoltore deve detenere il controllo dell’azienda secondo le disposizioni dello Stato membro. Per le aziende di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo sulla persona giuridica secondo il diritto nazionale; se partecipano più persone fisiche, il controllo può essere esercitato dal giovane agricoltore da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. Se la persona giuridica è controllata da un’altra persona giuridica, i requisiti si applicano alle persone fisiche che controllano quest’ultima. È inoltre previsto un periodo di grazia massimo di 36 mesi dalla decisione di concessione del sostegno per soddisfare i requisiti relativi alle competenze professionali previsti dal programma di sviluppo rurale.

Mutui commerciali ai fondi di mutualizzazione

L’articolo 12 è sostituito per stabilire che, quando la compensazione finanziaria dovuta dai fondi di mutualizzazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è finanziata tramite un mutuo commerciale, la durata del mutuo deve essere compresa tra uno e cinque anni.

Norme sulle sovvenzioni per gli investimenti FEASR

All’articolo 13, la frase introduttiva è modificata per precisare che le regole ivi contenute si applicano, ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzioni. Il regolamento richiama la deroga introdotta per l’ammissibilità di taluni investimenti FEASR, ferma restando l’applicazione della normativa ambientale pertinente.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruraleagricolturafinanziamenti uestrumenti finanziariaiuti e sovvenzioni

Testo integrale

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