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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1628

Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32018R1628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2019 i TAC, i contingenti e alcune condizioni funzionalmente collegate per vari stock del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca e con il piano pluriennale per merluzzo, aringa e spratto nel Baltico. Introduce anche misure specifiche per la pesca ricreativa del merluzzo bianco e per la pesca della trota di mare, oltre a regole di flessibilità e di trasmissione dati. Infine, modifica il regolamento (UE) 2018/120 per adeguare le possibilità di pesca di acciuga e busbana norvegese a nuovi periodi di riferimento e a un nuovo parere scientifico.

Stabilisce per il 2019 le possibilità di pesca (TAC e contingenti) per diversi stock ittici nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per alcune possibilità di pesca in altre acque, in particolare per acciuga e busbana norvegese.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Baltico. Si applica anche alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti dal regolamento, in particolare per il merluzzo bianco e la trota di mare. Le misure riguardano stock e zone CIEM specificamente elencati nell’allegato; il regolamento contiene inoltre una modifica puntuale del regolamento (UE) 2018/120 per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, nonché per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e sottozona CIEM 4. L’applicazione decorre, in via generale, dal 1o gennaio 2019, con eccezioni: articolo 11, punto 2, dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019; articolo 11, punto 1, dal 1o gennaio 2018.

Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2019 nel Mar Baltico e modifiche al regolamento (UE) 2018/120

Il regolamento disciplina la fissazione annuale dei TAC e dei contingenti per vari stock ittici del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca, con il principio del rendimento massimo sostenibile e con il piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico. Le misure tengono conto dei pareri scientifici del CIEM e introducono anche vincoli specifici per la pesca ricreativa e per alcune attività di pesca accessorie, oltre a due modifiche mirate del regolamento (UE) 2018/120.

Base normativa e criteri di fissazione dei limiti di cattura

Il Consiglio richiama l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP come quadro generale. I TAC devono essere fissati sulla base dei pareri scientifici, tenendo conto degli aspetti biologici, economici e sociali e della stabilità relativa tra gli Stati membri. Il regolamento evidenzia inoltre che l’obiettivo della PCP è raggiungere, progressivamente e al più tardi entro il 2020, il tasso di sfruttamento corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

Piano pluriennale per il Mar Baltico e misure di conservazione

Per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico si applica il regolamento (UE) 2016/1139, che mira a mantenere le popolazioni al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. I limiti di cattura del 2019 devono quindi essere coerenti con tale piano. In relazione all’aringa del Baltico occidentale, il testo segnala che la biomassa è inferiore ai valori di riferimento di conservazione e che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate misure correttive adeguate; per questo motivo il TAC è fissato al di sotto dell’intervallo di mortalità per pesca previsto, tenendo conto della diminuzione della biomassa.

Misure specifiche per singoli stock

Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce in modo significativo alla mortalità complessiva dello stock; il regolamento introduce quindi un limite di 7 esemplari per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più restrittive.

Per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici a causa di mutamenti della biologia dello stock. Il regolamento dispone pertanto un TAC secondo l’approccio precauzionale e prevede un fermo di pesca.

Per la trota di mare, il regolamento recepisce l’indicazione scientifica secondo cui parte rilevante delle catture del salmone viene erroneamente dichiarata come trota di mare. Ne consegue il divieto, per i pescherecci, di pesca della trota di mare oltre le 4 miglia nautiche dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32 dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019, con un tetto alle catture accessorie pari al 3% delle catture complessive di salmone e trota di mare detenute a bordo o sbarcate al termine di ciascuna bordata.

Flessibilità, obblighi di controllo e trasmissione dati

Il regolamento coordina la disciplina dei TAC con il regolamento (CE) n. 847/96 e con il meccanismo di flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In linea generale, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC precauzionali e ai TAC analitici, ma non si applicano quando lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale. Inoltre, ai fini degli obblighi di controllo e rendicontazione previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono utilizzare i codici degli stock indicati nell’allegato nella trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture e sugli sbarchi.

TAC e contingenti contenuti nell’allegato

L’allegato reca la tabella completa dei TAC e dei contingenti, espressi in tonnellate di peso vivo salvo diversa indicazione, per gli stock del Mar Baltico interessati, tra cui aringa, merluzzo bianco, passera di mare, salmone atlantico e spratto. Per ogni stock sono indicati i contingenti nazionali, il TAC complessivo e le eventuali condizioni collegate, quali periodi di pesca, limiti territoriali, obblighi di attrezzi specifici, percentuali massime di catture accessorie e regole particolari per alcune sottodivisioni CIEM.

Modifiche al regolamento (UE) 2018/120

L’articolo 11 modifica due tabelle dell’allegato IA del regolamento (UE) 2018/120. La prima riguarda l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1: il contingente complessivo è pari a 22 586 tonnellate e si applica al periodo 1o luglio 2018-30 giugno 2019. La seconda riguarda la busbana norvegese e le catture accessorie nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e sottozona CIEM 4; per il periodo 1o novembre 2018-31 ottobre 2019 sono fissati contingenti specifici per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione, con indicazione espressa che il regime è analitico e che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in via generale dal 1o gennaio 2019. Fanno eccezione la modifica relativa alla busbana norvegese, applicabile dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019, e la modifica relativa all’acciuga, applicabile dal 1o gennaio 2018. Il testo ribadisce infine la diretta applicabilità e l’obbligatorietà in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2019 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2018/120. Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo nei casi espressamente previsti, alla pesca ricreativa.

Definizioni

Richiama le definizioni dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definisce, tra l’altro, sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa.

TAC, contingenti e ripartizione

I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato. La ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari, riporti e trasferimenti previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 847/96.

Deroghe e obblighi di sbarco

Per gli stock di specie non bersaglio che rientrano nei limiti biologici di sicurezza e possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente, l’allegato indica gli stock interessati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

Nelle sottodivisioni 22-24, in attività di pesca ricreativa, non possono essere trattenuti più di 7 esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno. Restano salve eventuali misure nazionali più rigorose.

Pesca della trota di mare

Nelle sottodivisioni 22-32 è vietata ai pescherecci la pesca della trota di mare oltre le 4 miglia nautiche dalle linee di base per tutto il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019. Nella pesca del salmone, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3% delle catture totali di salmone e trota di mare tenute a bordo o sbarcate al termine di ciascuna bordata; restano salve misure nazionali più rigorose.

Flessibilità annuale e interannuale

Salvo diversa indicazione nell’allegato, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale; agli stock soggetti a TAC analitico si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento. Tali disposizioni non si applicano quando uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Trasmissione dei dati e codici stock

Per la comunicazione alla Commissione dei dati sulle catture o sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono utilizzare i codici degli stock indicati nell’allegato.

Modifica del regolamento (UE) 2018/120: acciuga

L’allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è modificato per la tabella relativa all’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1. Il contingente può essere pescato dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019 e il TAC è fissato a 22 586 tonnellate, ripartite tra Spagna, Portogallo e Unione.

Modifica del regolamento (UE) 2018/120: busbana norvegese

L’allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è modificato per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e sottozona CIEM 4. Per il periodo 1o novembre 2018-31 ottobre 2019 sono fissati contingenti per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione; si prevede inoltre che non si applichino gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1o gennaio 2019, salvo l’articolo 11, punto 2, applicabile dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019, e l’articolo 11, punto 1, applicabile dal 1o gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo e gestione dei contingentipesca ricreativa

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