Regolamento (UE) 2019/7
Regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica le regole di asta delle quote ETS per anticipare il finanziamento del fondo per l’innovazione tramite la messa all’asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato nel 2020. Introduce modalità operative per la ripartizione tra gli Stati membri partecipanti, la gestione dei proventi e gli eventuali oneri deducibili dal responsabile del collocamento. Inoltre aggiorna le regole di pubblicazione dei risultati d’asta e registra nell’allegato III la piattaforma tedesca European Energy Exchange AG (EEX) per un periodo massimo di cinque anni.
Modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per destinare all’asta 50 milioni di quote ETS non assegnate al fondo per l’innovazione e per registrare la piattaforma d’asta tedesca EEX.
Ambito di applicazione
Si applica alla vendita all’asta delle quote di emissione del sistema ETS dell’Unione disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 1031/2010. Riguarda in particolare gli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all’azione comune ex articolo 26 del regolamento n. 1031/2010, chiamati a mettere all’asta nel 2020 la propria quota dei 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato destinata al fondo per l’innovazione, nonché la Germania, che designa una propria piattaforma d’asta. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2019/7: asta di 50 milioni di quote ETS per il fondo per l’innovazione e registrazione della piattaforma tedesca EEX
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1031/2010 in materia di aste delle quote di emissione nell’ETS, con l’obiettivo di rendere disponibili prima del 2021 risorse finanziarie per il fondo per l’innovazione previsto dalla direttiva 2003/87/CE. In parallelo, aggiorna la disciplina operativa delle aste e registra la piattaforma d’asta designata dalla Germania.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la necessità di monetizzare tempestivamente 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato per finanziare il fondo per l’innovazione. Il meccanismo viene inserito nel quadro delle aste disciplinate dal regolamento (UE) n. 1031/2010, per assicurare coerenza con le regole già applicabili alle aste sulla piattaforma comune e ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri.
Destinazione dei 50 milioni di quote al fondo per l’innovazione
L’articolo 10 del regolamento n. 1031/2010 è modificato per includere, nel volume da mettere all’asta nel 2020, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. Tali quote sono divise in parti uguali tra gli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e si aggiungono ai rispettivi volumi d’asta. Il regolamento precisa che la distribuzione dovrebbe avvenire, in linea di principio, in modo uniforme tra le aste bandite nel 2020.
Ruolo del responsabile del collocamento e flusso dei proventi
L’articolo 23 è riscritto per chiarire le funzioni del responsabile del collocamento: mette all’asta le quote, riceve i proventi spettanti allo Stato membro di designazione e li versa. Per le aste relative alle 50 milioni di quote, ciascun responsabile del collocamento deve disporre entro il 1° ottobre 2019 di un conto bancario dedicato alla ricezione dei proventi; questi devono essere trasferiti al conto indicato dalla Commissione ai fini del fondo per l’innovazione entro 15 giorni dalla fine del mese di generazione. È ammessa la deduzione di oneri aggiuntivi per la detenzione e il trasferimento dei proventi, ma solo se lo Stato membro ha previamente notificato alla Commissione e agli altri Stati membri importo e giustificazione.
Pubblicità dei risultati d’asta e notifica agli aggiudicatari
L’articolo 61 viene modificato per precisare i risultati minimi da annunciare per ciascuna asta: volume delle quote, prezzo di aggiudicazione, volume complessivo delle offerte, numero degli offerenti e degli aggiudicatari, eventuale trasferimento in caso di annullamento, proventi complessivi e, se del caso, ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nelle piattaforme designate ai sensi dell’articolo 26. Inoltre, al momento dell’annuncio dei risultati essenziali, la piattaforma deve notificare agli aggiudicatari il numero di quote assegnate, l’eventuale selezione casuale di offerte a pari prezzo, l’importo da pagare e il termine di pagamento.
Designazione della piattaforma d’asta tedesca
L’allegato III del regolamento n. 1031/2010 è integrato con la piattaforma EEX designata dalla Germania ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1. La designazione vale dal 5 gennaio 2019, per un massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2024, salvo quanto previsto dall’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. È espressamente previsto che l’accesso alle aste non dipenda dall’adesione o partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da altre sedi di negoziazione del gruppo o di terzi.
Obblighi ulteriori e decorrenza
EEX deve presentare alla Germania, entro due mesi dal 5 gennaio 2019, una strategia di uscita, senza incidere sugli obblighi contrattuali già esistenti verso Commissione e Stati membri. La Germania, dal canto suo, deve notificare alla Commissione ogni modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX già comunicati il 12 aprile 2018. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Destinazione all’asta di 50 milioni di quote nel 2020
All’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1031/2010 è inserito il paragrafo 5: il volume delle quote del capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta nel 2020 include 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato, di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva. Le quote sono ripartite in parti uguali tra gli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all’azione comune ex articolo 26, paragrafo 1, e sono aggiunte ai loro volumi d’asta; in linea di principio devono essere distribuite uniformemente tra le aste del 2020.
Funzioni del responsabile del collocamento e gestione dei proventi
L’articolo 23 è sostituito. Il responsabile del collocamento mette all’asta il volume di quote assegnato allo Stato membro, riceve i proventi spettanti e li versa. Per le quote messe all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, il responsabile del collocamento deve ricevere i proventi su un conto bancario designato entro il 1° ottobre 2019 e versarli al conto notificato dalla Commissione ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE entro 15 giorni dalla fine del mese in cui sono stati generati. È ammessa la deduzione di eventuali oneri supplementari per detenzione nel conto e per il versamento, purché lo Stato membro abbia notificato alla Commissione e agli altri Stati membri importo e giustificazione.
Pubblicazione dei risultati d’asta e notifica agli aggiudicatari
All’articolo 61, paragrafo 2, la piattaforma d’asta deve annunciare almeno: volume delle quote messe all’asta, prezzo di aggiudicazione in euro, volume totale delle offerte, numero di offerenti e di aggiudicatari, eventuale trasferimento dell’asta in caso di annullamento, proventi complessivi e ripartizione dei proventi tra gli Stati membri per le piattaforme designate ex articolo 26, paragrafi 1 o 2. Il paragrafo 3 è sostituito per prevedere che, contemporaneamente all’annuncio dei risultati di cui alle lettere a) e b), la piattaforma notifichi a ciascun aggiudicatario il numero di quote assegnate, le offerte a pari prezzo selezionate casualmente, l’importo da pagare in euro o nella valuta di uno Stato membro non euro, e la data entro cui effettuare il pagamento sul conto del responsabile del collocamento.
Designazione della piattaforma d’asta tedesca EEX
L’allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è integrato con la piattaforma d’asta designata dalla Germania: European Energy Exchange AG (EEX), sulla base dell’articolo 30, paragrafo 1. La designazione decorre non prima del 5 gennaio 2019 per un massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2024, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. Si precisa che l’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da altre sedi di negoziazione gestite da EEX o da terzi.
Obblighi specifici della Germania e di EEX
Entro due mesi dal 5 gennaio 2019 EEX deve presentare alla Germania la propria strategia di uscita; tale strategia non incide sugli obblighi contrattuali verso Commissione e Stati membri derivanti dall’articolo 26. Inoltre la Germania deve notificare alla Commissione ogni modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX già comunicati il 12 aprile 2018.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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