Sentenza del 08/05/2018 n. 2969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Irpef - Raddoppio dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento IRPEF. Il contribuente contestava l’utilizzo del termine raddoppiato in assenza di una denuncia penale effettivamente presentata prima della scadenza del termine ordinario. La questione è stata valutata alla luce del regime transitorio previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, applicabile agli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015.
La decisione
È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per gli avvisi di accertamento notificati anteriormente al 2 settembre 2015 anche quando, entro la scadenza ordinaria, vi fosse soltanto la constatazione di una violazione tributaria comportante l’obbligo di denuncia per reato fiscale. Non era quindi necessaria l’effettiva presentazione della denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario. L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è stato pertanto considerato tempestivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015
Regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento già notificati anteriormente al 2 settembre 2015.
Per gli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini opera quando sia stata constatata una violazione tributaria che comporta l’obbligo di denuncia di un reato fiscale. Non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario; tale requisito appartiene alla disciplina successiva.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini può essere applicato sulla base della semplice constatazione di una violazione tributaria penalmente rilevante, purché sussista l’obbligo di denuncia.
- Nel regime transitorio non è necessario dimostrare che la denuncia penale sia stata materialmente presentata prima della scadenza del termine ordinario di accertamento.
- La data di notifica dell’avviso è decisiva per individuare la disciplina applicabile: agli avvisi anteriori al 2 settembre 2015 si applica il regime transitorio, mentre per quelli successivi occorre verificare i requisiti della normativa vigente.
- Il raddoppio dei termini non può fondarsi su una contestazione penale meramente astratta o generica: deve emergere una violazione concreta che comporti giuridicamente l’obbligo di denuncia.
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