Ordinanza n. 1157/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando-disciplinare della procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza a terra per l’aviazione generale presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi la deliberazione prot. n. 695 del 2.4.2026, il disciplinare telematico, il progetto a base di gara, il capitolato tecnico, lo schema generale di contratto, la modulistica e gli allegati al disciplinare, nonché le risposte di cui alla nota prot. n. 863 del 30.4.2026; B – sia per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, sia per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della delibera prot. n. 1103 del 3.6.2026, recante l’aggiudicazione in favore del R.T.I. F.C. Handling s.r.l. / Europea Servizi Ambientali s.r.l.; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi; nonché per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso in data 7.6.2026 e, segnatamente, dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario e degli inerenti atti istruttori della stazione appaltante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 30 giugno 2026 di accesso all’offerta tecnica ed economica e agli atti istruttori relativi all’aggiudicazione della gara al RTI controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Nell’ambito del giudizio promosso contro il bando e, con motivi aggiunti, contro l’aggiudicazione della procedura per il servizio di assistenza a terra presso l’aeroporto Cristoforo Colombo, l’impresa ricorrente, che non aveva partecipato alla gara, ha presentato il 7 giugno 2026 un’istanza di accesso documentale e, con domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’esibizione dell’offerta del RTI aggiudicatario e dei relativi atti istruttori. Ha contestato il diniego del 30 giugno 2026, fondato sulla mancata partecipazione alla gara e sulla presunta natura riservata dell’intera documentazione, in quanto potenzialmente rivelatrice dell’organizzazione dei fattori produttivi e di segreti commerciali. Ha dedotto che i documenti erano strumentali alla difesa nel giudizio, nel quale aveva sostenuto l’impossibilità di formulare un’offerta seria e remunerativa per la grave sottostima della base d’asta, e che la riservatezza non poteva essere invocata genericamente per sottrarre integralmente l’offerta e gli atti connessi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso. Ha riconosciuto la legittimazione dell’impresa all’accesso difensivo, poiché l’offerta dell’unico concorrente poteva fornire elementi utili a sostenere la censura relativa alla sostenibilità economica della gara; ai fini dell’accesso difensivo è sufficiente il nesso di strumentalità tra i documenti e la posizione da tutelare, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso valutino anticipatamente ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio. Ha inoltre ritenuto illegittimo il diniego integrale: la stazione appaltante aveva recepito le opposizioni del RTI senza individuare concretamente le singole informazioni effettivamente segrete né motivare la loro qualificazione secondo i requisiti dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Ha ordinato ad Aeroporto di Genova s.p.a. di esibire la documentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, consentendo l’oscuramento delle sole parti che risultino effettivamente segreti commerciali, con adeguata motivazione. Le spese della fase sono state compensate. La pronuncia decide la domanda incidentale di accesso, non il merito delle impugnazioni della gara e dell’aggiudicazione.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Pertanto, per i soggetti che si collocano al di fuori della platea dei concorrenti che competono per il bene della vita dell’aggiudicazione, rimane operativa la disciplina generale degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 cit.
Per chi non appartiene alla platea dei concorrenti, l’accesso ai documenti di gara è regolato dalla disciplina generale della legge n. 241/1990, salvo deroghe specifiche contenute nel codice dei contratti.
art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023
Il richiamato approdo interpretativo deve ritenersi valido anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, poiché l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 richiama espressamente gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
Il richiamo del codice dei contratti alla legge n. 241/1990 conferma che la disciplina generale dell’accesso continua ad applicarsi, in via complementare, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.
art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990
Pertanto, va riconosciuta a Fly Service s.r.l. la legittimazione all’accesso documentale difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, primo periodo della legge n. 241/1990, poiché gli atti ed i documenti di cui chiede l’ostensione sono strumentali alla tutela in giudizio della sua posizione giuridica.
L’accesso difensivo spetta quando i documenti richiesti sono strumentali alla tutela in giudizio della posizione giuridica dell’istante; nel caso concreto tale nesso sussisteva rispetto alle censure sulla sostenibilità economica della gara.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Con domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., notificata e depositata il 2 luglio 2026, Fly Service s.r.l. ha chiesto al Tribunale di ordinare ad Aeroporto di Genova s.p.a. l’esibizione dei documenti indicati nell’istanza di accesso documentale presentata in data 7 giugno 2026 ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’offerta del R.T.I. aggiudicatario ed agli inerenti atti istruttori della stazione appaltante.
La domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. costituisce lo strumento processuale utilizzato per chiedere al giudice l’ordine di esibizione dei documenti oggetto del diniego di accesso.
art. 35, commi 4, lett. a), e 5, d.lgs. 36/2023
Sennonché, pur potendo i documenti in questione contenere anche dati costituenti segreti commerciali (come una soluzione tecnologica altamente innovativa), non si comprende per quale ragione la stazione appaltante li abbia sottratti all’accesso nella loro interezza.
La tutela dei segreti commerciali non giustifica la sottrazione integrale dell’offerta quando solo alcune informazioni siano effettivamente riservate. Il limite all’accesso va applicato alle specifiche parti segrete, mentre nel caso concreto la richiedente, non avendo partecipato alla gara, non può avvalersi della deroga che consente ai concorrenti l’accesso alle informazioni riservate quando indispensabile per la difesa.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza.
Costituiscono segreti tecnici o commerciali solo informazioni che presentino i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano protette con misure ragionevoli; non basta la normale originalità dell’organizzazione o delle soluzioni dell’impresa. La stazione appaltante deve individuare e motivare puntualmente le specifiche informazioni che possiedono tali caratteristiche.
Massime di principio
- Per il soggetto estraneo alla platea dei concorrenti di una gara, l’accesso ai documenti della procedura resta disciplinato in via generale dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, in rapporto di complementarietà con la disciplina speciale dei contratti pubblici, salvo deroghe espresse; tale assetto è confermato dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
- L’accesso difensivo è giustificato dalla strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla tutela di una posizione giuridica. L’amministrazione e il giudice dell’accesso verificano il nesso di strumentalità, ma non anticipano la valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio, che compete al giudice investito di quest’ultimo.
- La qualificazione di informazioni come segreti tecnici o commerciali richiede la verifica concreta dei requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005; la normale originalità dell’organizzazione o delle soluzioni di un’impresa non è sufficiente. Il diniego deve identificare le specifiche informazioni riservate e motivarne puntualmente la qualificazione.
- La presenza di eventuali segreti commerciali non giustifica il diniego integrale di accesso all’offerta e agli atti di gara: devono essere oscurate soltanto le parti effettivamente riservate, con adeguata motivazione.
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