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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2048

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2048 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni d’uso del nuovo alimento estratto proteico di rene di suino

Normativa europea32024R2048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione dell’estratto proteico di rene di suino nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La Commissione, sulla base della domanda presentata e delle evidenze scientifiche disponibili, conclude che la modifica delle specifiche e delle condizioni d’uso non incide sulla sicurezza, purché siano rispettati i limiti massimi di utilizzo e di dosaggio legati al contenuto di diaminossidasi (DAO). Viene inoltre chiarita la distinzione tra impiego in integratori alimentari e in alimenti a fini medici speciali, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia. L’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 è quindi sostituito nei punti relativi a condizioni d’uso e specifiche tecniche del nuovo alimento.

Modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare specifiche e condizioni d’uso dell’estratto proteico di rene di suino.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione il nuovo alimento "estratto proteico di rene di suino" e ai prodotti in cui esso è impiegato, in particolare integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE e alimenti a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, dunque l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non introduce un’autorizzazione per un nuovo ingrediente distinto, ma riformula le condizioni già autorizzate e le specifiche del prodotto; non risultano esclusioni ulteriori oltre alla delimitazione tra le due categorie di prodotto richiamate.

Modifica delle specifiche e delle condizioni d’uso dell’estratto proteico di rene di suino

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2048 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento riguarda il nuovo alimento "estratto proteico di rene di suino" e aggiorna tanto le condizioni di impiego quanto le specifiche tecniche, sulla base della domanda presentata dalla società Dr Healthcare España, S.L.U. e delle evidenze scientifiche già disponibili.

La Commissione afferma che la modifica non incide sulla salute umana e che la sicurezza del prodotto dipende dai livelli massimi di estratto e di diaminossidasi (DAO), non dalle forme in cui il prodotto è commercializzato. Il regolamento si inserisce anche nel contesto della sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2023 nella causa C-760/21, che ha chiarito la distinzione tra integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali.

Ambito normativo e base giuridica

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, relativo ai nuovi alimenti, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La Commissione richiama inoltre le precedenti modifiche già intervenute con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/973, che aveva ampliato le forme autorizzate del prodotto, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/951, che aveva aggiornato le specifiche e introdotto ulteriori metodi di analisi.

Condizioni d’uso autorizzate

La nuova formulazione dell’allegato distingue espressamente due categorie di destinazione:

  • integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE;
  • alimenti a fini medici speciali ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013.

Per gli integratori alimentari, l’uso è consentito entro il limite di 12,6 mg di estratto proteico di rene di suino al giorno, corrispondenti a 0,9 mg/giorno di DAO, da assumere in 3 dosi giornaliere con un massimo di 0,3 mg di DAO per dose. Per gli alimenti a fini medici speciali, l’impiego è ammesso in funzione delle particolari esigenze nutrizionali della popolazione destinataria, ma senza superare i medesimi limiti massimi di 12,6 mg al giorno di estratto e 0,9 mg/giorno di DAO.

Il regolamento chiarisce che la sicurezza del nuovo alimento è legata a tali limiti quantitativi e non alla forma commerciale del prodotto; per questo motivo non viene introdotta una nuova forma specifica come le microcapsule con rivestimento enterico, bensì si consente l’uso delle forme previste dalla disciplina sugli integratori alimentari.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato sostituisce anche la voce sulle specifiche, articolandola in relazione alle diverse modalità di produzione e presentazione del prodotto.

In sintesi, il testo descrive:

  • un estratto proteico ottenuto da rene di suino omogeneizzato mediante precipitazione di sali e centrifugazione ad alta velocità, con un precipitato costituito essenzialmente da proteine e contenente circa il 7% di DAO, risospeso in tampone fisiologico;
  • un prodotto di base liquido, di colore brunastro, leggermente torbido, con pH 6,4-6,8 e attività enzimatica superiore a 2 677 kHDU DAO/ml (REA DAO);
  • un prodotto finito solido, di colore giallo-grigio, con attività enzimatica compresa tra 110 e 220 kHDU DAO/g, stabilità in ambiente acido e umidità inferiore al 10%.

Sono inoltre fissati criteri microbiologici per entrambi i profili del prodotto, con limiti per Staphylococcus aureus, Escherichia coli, carica aerobica totale, lieviti e muffe, Salmonella, enterobatteriacee resistenti ai sali biliari e, per alcune forme, Listeria monocytogenes. Viene anche definito il metodo analitico per la DAO e precisato il rapporto tra mU e HDU.

Una seconda descrizione tecnica riguarda il prodotto ottenuto con lavaggi con acetone, seguiti da sgocciolamento, essiccazione, macinazione e setacciatura, fino alla produzione di una polvere marrone pallido contenente il 7-9% di DAO; per questa forma sono previsti specifici limiti di solventi residui, in particolare acetone inferiore a 5 000 mg/kg.

Rilievo della giurisprudenza e distinzione tra categorie alimentari

La Commissione fonda parte della modifica sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2023 nella causa C-760/21, che ha affermato la necessità di distinguere caso per caso tra integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali, in quanto categorie che si escludono reciprocamente. Poiché il nuovo alimento era già autorizzato per entrambe le categorie con livelli massimi e condizioni di dosaggio identici, il regolamento interviene per rendere esplicita tale distinzione nell’elenco dell’Unione.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. L’effetto pratico è l’aggiornamento della voce "Estratto proteico di rene di suino" nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e nelle relative specifiche.

Condizioni d’uso per integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali

Per gli integratori alimentari, il nuovo alimento può essere utilizzato fino a 12,6 mg di estratto proteico di rene di suino al giorno, contenenti 0,9 mg/giorno di DAO, in 3 dosi al giorno con un massimo di 0,3 mg di DAO ciascuna. Per gli alimenti a fini medici speciali, l’uso è consentito secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone destinatarie, ma non oltre 12,6 mg al giorno di estratto proteico di rene di suino, contenenti 0,9 mg/giorno di DAO.

Specifiche del nuovo alimento

Le specifiche vengono sostituite e articolate in più profili di prodotto. È mantenuta la definizione dell’estratto come derivato da rene di suino omogeneizzato con un tenore naturale di DAO, con indicazione delle caratteristiche fisiche, dell’attività enzimatica, dei criteri microbiologici e, per una delle forme, del limite di acetone residuo (< 5 000 mg/kg). Il regolamento distingue tra forma liquida iniziale e forma solida/polvere ottenuta mediante lavaggi con acetone, essiccazione, macinazione e setacciatura, con specifiche di attività enzimatica misurate con metodi analitici diversi.

Distinzione tra categorie di prodotto alla luce della giurisprudenza UE

La Commissione richiama la sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2023 (causa C-760/21, Kwizda Pharma), che evidenzia la reciproca esclusività tra "integratore alimentare" e "alimento a fini medici speciali". Per tale ragione, nelle condizioni d’uso dell’elenco dell’Unione viene operata una distinzione tra le due categorie, pur restando identici i limiti massimi di impiego del nuovo alimento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareintegratori alimentarialimenti a fini medici specialietichettatura alimentare

Testo integrale

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