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Provvedimento

Deliberazione n. 316 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a presunto materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro da parte delle piattaforme, la sua conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica di atti d’urgenza e non contiene una sanzione.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 aprile 2026, due decisioni d’urgenza adottate il 20 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato all’Autorità di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama il meccanismo speciale previsto per il c.d. revenge porn, che impone una valutazione rapida dell’Autorità e consente l’adozione di misure immediate per prevenire la diffusione del materiale.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Misure urgenti disposte il 20 aprile 2026

Con le determinazioni nn. 186 e 187 del 20 aprile 2026, il dirigente competente ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 29 aprile 2026, ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratificando i provvedimenti urgenti già adottati. Il provvedimento ha dunque natura confermativa e cautelare: non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma l’obbligo per i gestori delle piattaforme di prevenire la diffusione del materiale e di conservarlo, se acquisito, per finalità probatorie entro i limiti indicati.

Punti principali

Origine del procedimento e quadro normativo

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza consenso. Il Garante richiama inoltre il potere di decidere entro quarantotto ore e la disciplina interna che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 186 e 187 del 20 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 29 aprile 2026 il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento conferma quindi le misure cautelari e conservative disposte in via d’urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliprovvedimenti d'urgenzaconservazione dei datipubblica amministrazione

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