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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 2389 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la contabilizzazione, secondo il metodo finanziario previsto dai principi contabili internazionali, di un'operazione di leasing immobiliare da parte di una società che applicava i principi contabili nazionali OIC. La società aveva iscritto nell'attivo il bene acquisito in leasing, nel passivo il debito verso la società concedente e imputato a conto economico ammortamenti e interessi passivi, utilizzando inoltre il quadro EC per dedurre extracontabilmente la differenza tra canoni di leasing e costi contabilizzati. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità dell'ammortamento dell'immobile, ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, e l'eccedenza dei canoni dedotta ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR. In appello, tuttavia, la questione di merito è stata assorbita perché la sentenza di primo grado era stata motivata esclusivamente mediante un generico richiamo a un'altra pronuncia, senza autonoma analisi dei fatti, delle difese e delle questioni controverse.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della società e annullato integralmente l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo apparente e quindi invalida la motivazione della decisione impugnata. Il giudice di primo grado si era limitato ad affermare che il metodo finanziario non era vietato da alcuna norma, richiamando una precedente sentenza senza riprodurne adeguatamente il contenuto né valutarne autonomamente la rilevanza nel caso concreto. Le questioni sostanziali sulla legittimità della contabilizzazione finanziaria e sulla deducibilità dei costi sono rimaste assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione della complessità della materia e dell'assenza di un quadro normativo e giurisprudenziale univoco.

Norme richiamate

  • Art. 102, comma 7, TUIR

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per contestare la deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'immobile acquisito mediante leasing.

  • Art. 109, comma 4, TUIR

    Richiamato per contestare la deduzione extracontabile, effettuata mediante il quadro EC, dell'eccedenza dei canoni di leasing rispetto ai costi imputati a conto economico.

  • Art. 111 della Costituzione

    Impone che le decisioni giudiziarie siano adeguatamente motivate; una motivazione meramente apparente viola il principio del giusto processo.

  • Art. 132 c.p.c.

    Richiede che la sentenza esponga le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il semplice richiamo a un'altra pronuncia, senza autonoma valutazione, non soddisfa tale requisito.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 546/1992

    Disciplina il contenuto della sentenza tributaria e richiede l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

  • Art. 24 della Costituzione

    La motivazione apparente, impedendo di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, compromette il diritto di difesa delle parti.

  • Principi contabili internazionali e principi contabili nazionali OIC

    La controversia sostanziale riguardava la possibilità, per una società non obbligata ad adottare i principi internazionali, di contabilizzare il leasing con il metodo finanziario anziché secondo il metodo patrimoniale normalmente applicato nei bilanci redatti secondo i principi nazionali.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente un'altra pronuncia o a usare formule come "si condivide integralmente"; deve illustrare, anche sinteticamente, i fatti rilevanti, le questioni esaminate e il percorso logico-giuridico seguito.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice riproduce o richiama in modo sufficientemente preciso le argomentazioni della decisione precedente e ne verifica autonomamente la pertinenza e la compatibilità con il caso concreto.
  • Il mero rinvio a una precedente sentenza, senza individuare l'identità delle questioni e senza confrontarsi con i motivi di ricorso o di appello, può determinare una motivazione apparente e la riforma o nullità della decisione.
  • Quando la decisione viene annullata o riformata per un vizio di motivazione, il giudice può non esaminare le questioni di merito, che restano assorbite.
  • In materia fiscale e contabile, l'adozione di un trattamento contabile alternativo non esclude automaticamente le contestazioni fiscali: occorre verificare sia la legittimità civilistico-contabile del metodo sia le specifiche regole tributarie sulla deducibilità dei componenti negativi.
  • La complessità della disciplina e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati possono giustificare la compensazione delle spese, anche quando una parte risulta vittoriosa.

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