L.R. Veneto 53/2012
Autonomia del consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’autonomia funzionale, amministrativa, contabile e organizzativa del Consiglio regionale del Veneto, con bilancio autonomo, nuovo assetto della Segreteria generale, regole sul personale e sulle segreterie politiche. Prevede forti misure transitorie, riduzioni organiche e limiti di spesa applicabili soprattutto nel passaggio iniziale dal 2012 e per la legislatura in corso allora.
Autonomia organizzativa, contabile e del personale del Consiglio regionale del Veneto
Autonomia del Consiglio regionale del Veneto
La legge attua l’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale veneta, disciplinando bilancio, organizzazione, personale, patrimonio e unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari. Il provvedimento definisce un modello amministrativo autonomo rispetto alla Giunta regionale, ispirato a criteri di snellimento, controllo della spesa e delegificazione.
Ambito dell’autonomia e rappresentanza
Il Consiglio regionale è qualificato come Assemblea legislativa regionale del Veneto e dispone di autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale e di uso del patrimonio assegnato. Il Presidente del Consiglio rappresenta esternamente l’Assemblea e la rappresenta in giudizio nei contenziosi connessi all’autonomia consiliare, potendo avvalersi dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato o di patrocinio esterno. Sono previste anche relazioni istituzionali e partecipazione a organismi nazionali, europei e internazionali.
Bilancio, contabilità e patrimonio
Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, finanziato da trasferimenti dal bilancio della Regione. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza, con bilancio pluriennale allegato; il trasferimento regionale è spesa obbligatoria ed è erogato in un’unica soluzione a inizio esercizio. Sono disciplinate anche le variazioni di fabbisogno nel corso dell’anno.
Sul piano patrimoniale, gli immobili regionali concessi in uso al Consiglio sono individuati in un allegato modificabile d’intesa tra Ufficio di presidenza e Giunta. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie nelle sedi assegnate sono determinate autonomamente dall’Ufficio di presidenza e a carico del bilancio consiliare.
Organizzazione interna e riparto di competenze
La Segreteria generale costituisce la forma organizzativa della struttura amministrativa consiliare e si articola in servizi consiliari, uffici, posizioni dirigenziali individuali, unità operative e unità di staff. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione ha un ruolo centrale e disciplina molti profili operativi.
L’Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi, approva linee guida, direttive e programma operativo, determina la dotazione organica, propone la nomina del Segretario generale e costituisce servizi, uffici e posizioni dirigenziali. Ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con poteri di spesa e di organizzazione.
Segretario generale, vicesegretario e comitato di direzione
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, con contratto di diritto privato, in via normale per un dirigente della Regione del Veneto oppure, in alternativa, per un esterno con adeguata esperienza apicale. L’incarico è esclusivo, a tempo pieno e cessa comunque non oltre sei mesi dopo la fine della legislatura.
Il Segretario generale dirige la Segreteria generale, assicura l’unitarietà dell’azione amministrativa e coordina i servizi consiliari. Può esserci un vicesegretario generale, scelto tra i dirigenti capi dei servizi, con funzioni di coordinamento e di supplenza. È previsto un Comitato di direzione composto dal Segretario generale e dai dirigenti capi dei servizi, con funzioni consultive generali.
Dirigenza e struttura amministrativa
La legge riduce la struttura dirigenziale a due livelli organizzativi principali: servizi consiliari e, in secondo livello, uffici e posizioni individuali. Il numero complessivo dei dirigenti non può superare 20 unità, esclusi Segretario generale e Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti in relazione ad attitudini, risultati e curriculum, normalmente per la durata della legislatura e con cessazione entro 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio, salvo rinnovo automatico in caso di inerzia. È possibile attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro l’8% della dotazione dirigenziale, a soggetti esterni con qualificazione particolarmente elevata.
Personale, ruolo unico e valutazione
Il personale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio sono inquadrati in un autonomo ruolo unico. L’accesso avviene per concorso pubblico, mentre la dirigenza accede per concorso o corso-concorso. La legge garantisce pari opportunità di genere e assenza di discriminazioni.
La valutazione del personale è affidata a un organismo indipendente di valutazione, anche comune con la Giunta regionale. Sono regolate mobilità, comandi e distacchi tra Consiglio e Giunta, le attività extraimpiego e le regole di sicurezza sul lavoro, con il Segretario generale quale datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Informazione, comunicazione e osservatori
Il Consiglio assicura attività di informazione e comunicazione verso i cittadini e i media, tramite una struttura apposita nella Segreteria generale che svolge anche funzioni di ufficio stampa. Sono previsti due osservatori permanenti: uno sulla spesa e le politiche pubbliche e uno sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali; possono essere istituiti anche osservatori temporanei, senza creare nuove strutture amministrative.
Segreterie e unità di supporto degli organi politici
È disciplinato il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, con Capo di Gabinetto e dotazione di personale entro limiti fissati in allegato. Sono previste anche le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, quella del portavoce dell’opposizione, se presente, e le segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
Per i gruppi consiliari sono previste segreterie proprie, con limite di spesa complessiva e riparto tra gruppi secondo criteri legati alla consistenza numerica. La legge consente anche rapporti di lavoro a tempo determinato e, per attività istituzionali specifiche, rapporti coordinati e continuativi, a progetto o occasionali, sempre entro i vincoli di spesa.
Trattamento economico e disciplina del personale delle segreterie
Sono fissati trattamenti economici specifici per responsabili delle segreterie, vicesegretario, Capo di Gabinetto e personale delle segreterie politiche e dei gruppi. È previsto uno specifico emolumento integrativo per il restante personale, entro limiti determinati dall’Ufficio di presidenza, in sostituzione di altri benefici economici.
La disciplina disciplinare del personale delle unità di supporto rinvia, per quanto applicabile, al regime del personale regionale a tempo indeterminato.
Regime transitorio e prima attuazione
La legge contiene una transizione molto articolata per il passaggio al nuovo assetto. In prima applicazione, il personale già assegnato alle strutture consiliari e ad alcune strutture collegate viene inserito nel ruolo unico. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore devono essere definite dotazione organica e servizi consiliari; successivamente vanno nominati dirigenti, uffici, posizioni individuali, unità operative e di staff.
Le strutture delle segreterie politiche già esistenti restano operative per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore. La nuova disciplina economica del personale delle unità di supporto si applica dalla data di individuazione e costituzione delle nuove strutture, con effetti dal primo giorno del mese successivo.
Riduzione degli organici e limiti di spesa
Il Consiglio si impegna a ridurre, nel triennio successivo all’entrata in vigore, del 20% il personale dirigenziale e del 10% il personale non dirigenziale rispetto alla nuova dotazione organica. Sono inoltre fissati limiti alle spese per personale, fondi per il trattamento accessorio e criteri di quantificazione basati soprattutto sulla spesa 2012 come parametro iniziale.
Modifiche e abrogazioni
La legge modifica la disciplina della struttura dell’Ufficio del Difensore civico e abroga varie disposizioni previgenti della normativa regionale sul personale, sull’organizzazione della Regione, sul Difensore civico e sul bilancio, sostituendole con il nuovo assetto autonomo del Consiglio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Molte previsioni hanno però efficacia differita o limitata alla legislatura in corso al 31 dicembre 2012, alla prima legislatura successiva o a specifici termini di transizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 dic 2012L.R. Veneto 51/2012
- Legge · 31 dic 2012L.R. Veneto 52/2012
- Legge · 31 dic 2012L.R. Veneto 54/2012
- Legge · 31 dic 2012L.R. Veneto 55/2012
- Legge · 28 dic 2012L.R. Veneto 48/2012
- Legge · 28 dic 2012L.R. Veneto 49/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →