L.R. Veneto 54/2012
Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Veneto, l’organizzazione della Giunta, i ruoli della dirigenza, le strutture di supporto e la valutazione del personale, recependo principi dello Statuto e del d.lgs. 165/2001 e 150/2009. Contiene disposizioni transitorie e abroga la previgente disciplina organizzativa solo dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale del Veneto
Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale del Veneto
La legge disciplina l’organizzazione interna della Giunta regionale del Veneto, distinguendo le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa e definendo l’assetto delle strutture, della dirigenza e del personale. Il provvedimento attua lo Statuto regionale e recepisce principi del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009.
Finalità, ambito di applicazione e principi generali
La disciplina riguarda le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione delle strutture ad essa afferenti e il rapporto di lavoro del personale dirigenziale e del comparto del ruolo organico della Giunta. L’azione amministrativa è improntata alla distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, mentre i rapporti di lavoro sono regolati, in via generale, dal codice civile e dalla legislazione sul lavoro subordinato nell’impresa, compatibilmente con la normativa pubblica applicabile.
Competenze della Giunta e del Presidente
La Giunta regionale definisce e realizza obiettivi, piani, programmi e progetti di governo e di amministrazione, verificando i risultati della gestione. Le competono, in sintesi, l’organizzazione delle strutture, il conferimento degli incarichi di direzione, gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, i criteri per l’assegnazione di risorse e vantaggi economici, l’autorizzazione alle procedure di evidenza pubblica, la definizione di tariffe e canoni, il conferimento di incarichi esterni e l’autorizzazione alla rappresentanza in giudizio del Presidente. Il Presidente coordina l’attività dei componenti della Giunta, anche mediante incarichi temporanei o permanenti su specifiche materie.
Funzionamento degli organi di governo e atti deliberativi
La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni. Il Presidente può attribuire incarichi temporanei o compiti permanenti di istruzione a singoli assessori. I componenti incaricati partecipano alla rappresentanza della Giunta in organismi esterni, propongono indirizzi gestionali, sottoscrivono atti per delega del Presidente e riferiscono periodicamente alla Giunta. Le deliberazioni devono essere corredate dai visti e pareri previsti dalla legge, con controlli differenziati a seconda della presenza o meno di Sezioni di Dipartimento; se la deliberazione comporta spese, è richiesto anche il visto di regolarità contabile.
Dirigenza e responsabilità di gestione
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con poteri autonomi di spesa, organizzazione delle risorse e controllo. Essi rispondono dei risultati, della correttezza amministrativa, della semplificazione procedurale e del buon andamento delle strutture di competenza.
Criteri di organizzazione, trasparenza e pari opportunità
L’organizzazione è ispirata a imparzialità, efficacia ed economicità, con attenzione alla crescita professionale e alla responsabilizzazione del personale. La legge valorizza integrazione tra strutture, comunicazione interna ed esterna, trasparenza, razionalizzazione delle competenze, certezza dei procedimenti, flessibilità organizzativa, mobilità interna e interente, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, telelavoro e pari opportunità di genere senza discriminazioni.
Strutture di supporto della Giunta
Sono istituite la Segreteria della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale. La Segreteria garantisce il funzionamento regolare della Giunta, l’assistenza documentale e la diramazione delle direttive; il Segretario verifica la regolarità e completezza formale dei provvedimenti e ne attesta l’autenticità. La Direzione del Presidente cura gli affari correnti e le politiche non attribuite ai componenti della Giunta, avvalendosi di una propria Segreteria. Sono inoltre previste le Segreterie dei componenti della Giunta e l’Ufficio stampa della Giunta regionale.
Incarichi di Segretario della Giunta e Direttore della Presidenza
Gli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza sono conferiti entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta, rispettivamente dalla Giunta su proposta del Presidente e dal Presidente, a personale interno con qualifica dirigenziale oppure a esterni con adeguata e documentata esperienza. Sono a tempo determinato e si risolvono di diritto non oltre sei mesi dopo la fine della legislatura. Il trattamento economico è assimilato a quello del Direttore di Area.
Segreterie dei componenti della Giunta
La Giunta, entro 90 giorni dall’insediamento, determina la dotazione di personale delle Segreterie del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti della Giunta e della Direzione del Presidente, con possibilità di modifica nel corso della legislatura. Per la prima legislatura successiva all’entrata in vigore della legge, tale dotazione deve essere ridotta di almeno un terzo rispetto a quella esistente al momento dell’insediamento della nuova Giunta. Le Segreterie possono essere composte da personale dipendente, personale in mobilità o, entro il limite massimo del 50% dell’organico previsto, da personale a tempo determinato. Ai responsabili spetta un trattamento economico pari a quello del Dirigente preposto a un Settore; il dipendente regionale incaricato va collocato in aspettativa senza assegni.
Struttura organizzativa della Giunta regionale
La struttura organizzativa comprende: Segreteria generale della programmazione, Direzioni di Area, Dipartimenti, eventuali Sezioni di Dipartimento, Settori, strutture temporanee e di progetto, Posizioni organizzative. La Giunta, entro 90 giorni dall’insediamento e previo parere della commissione consiliare competente, istituisce Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento; entro i 60 giorni successivi istituisce i Settori.
Segreteria generale della programmazione
La Segreteria generale della programmazione è diretta da un responsabile con funzioni di Direttore generale, nominato dalla Giunta anche tra esperti esterni a tempo determinato, con cessazione non oltre sei mesi dopo la fine della legislatura. Essa coordina Direttori di Area, Dipartimento e Dirigenti dell’Area della Programmazione, supporta l’azione amministrativa della Giunta, cura i rapporti con il Consiglio regionale e con enti e organi nazionali e internazionali. Tra le principali funzioni vi sono la predisposizione di piani, programmi e progetti di legge, il coordinamento delle strutture, la base conoscitiva per l’aggiornamento del programma di governo, l’unità di indirizzo su questioni trasversali e la presidenza del Comitato dei Direttori. Può inoltre avocare atti urgenti in caso di inerzia o per esigenze di coordinamento.
Dipartimenti, Direttori di Dipartimento e Sezioni di Dipartimento
I Dipartimenti sono unità complesse preposte al coordinamento, direzione e controllo dei Settori. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dalla Giunta con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 30 mesi e non superiore a 60 mesi, a dirigenti regionali o di enti regionali oppure a esterni laureati con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale o scientifica/professionale. I Direttori di Dipartimento elaborano proposte per piani e programmi, verificano l’attuazione dei programmi, coordinano e controllano i Settori, pianificano l’impiego delle risorse, adottano atti di diretta competenza, gestiscono il personale assegnato alla diretta competenza del Dipartimento, stipulano contratti, propongono liti e transazioni, individuano il sostituto, e possono adottare o proporre misure conseguenti a responsabilità e sanzioni. Le Sezioni di Dipartimento, istituibili per necessità organizzativa, svolgono funzioni analoghe di coordinamento e controllo sui Settori. Gli incarichi di Direttore di Sezione seguono criteri analoghi a quelli dei Direttori di Dipartimento, con durata minima e massima identica.
Direzioni di Area e Comitato dei Direttori
Le Direzioni di Area possono essere istituite quando a una macro area afferiscano almeno due Dipartimenti. Il Direttore di Area coordina, dirige e controlla i Dipartimenti dell’Area, collabora alla definizione degli obiettivi, appone il visto di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione di competenza e partecipa al Comitato dei Direttori. Il Comitato dei Direttori assicura raccordo e coordinamento tra direzione politica e amministrativa ed è composto dai Direttori di Area e dai Direttori di Dipartimento non compresi in un’Area; il Segretario generale può convocare anche altri direttori, compresi quelli di Sezione.
Settori, strutture temporanee e posizioni organizzative
I Settori sono strutture stabili incardinate nei Dipartimenti o nelle Sezioni, preposte a compiti omogenei e continuativi. Gli incarichi di Dirigente di Settore sono conferiti a dirigenti regionali. Le strutture temporanee e di progetto possono essere istituite per funzioni di durata limitata, da 3 a 6 mesi, oppure per la gestione di specifici progetti strategici o sperimentali. I relativi provvedimenti individuano obiettivi, responsabile, risorse e tempi. Le Posizioni Organizzative richiedono elevata responsabilità e possono riguardare direzione di unità complesse, attività ad alta professionalità o attività di staff, studio, ricerca, vigilanza e controllo. Sono assegnabili solo a dipendenti di categoria D mediante incarico a termine secondo la contrattazione collettiva.
Conferimento degli incarichi dirigenziali e trasparenza
Per il conferimento degli incarichi di Area, Dipartimento e Sezione si considerano attitudini, capacità professionali, risultati conseguiti, competenze organizzative ed eventuali esperienze nel privato o in altre amministrazioni, anche estere, purché attinenti. Non si applica l’art. 2103 c.c. al passaggio tra incarichi. Gli incarichi esterni non possono superare l’8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Il conferimento di incarichi dirigenziali comporta pubblicazione del curriculum e del provvedimento, divieto per gli esterni di partecipare a concorsi regionali durante l’incarico e collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti regionali incaricati in posizioni diverse da Dirigente di Settore.
Accesso alla dirigenza regionale
La dirigenza è ordinata in un’unica qualifica e profilo professionale. L’accesso avviene per concorso per titoli ed esami o per corso-concorso. Il bando richiede in ogni caso laurea attinente e cinque anni di esperienza professionale comprovata in qualifiche equivalenti alla fascia immediatamente inferiore a quella dirigenziale; l’esperienza può essere sostituita, nei casi previsti, dall’esercizio di libera professione o altre attività qualificate. Sono possibili incarichi anche a dirigenti in comando da altre amministrazioni. Per il personale del comparto sanitario regionale in comando è garantito, se più favorevole, il trattamento economico globale già in godimento.
Sostituzioni, assenze e dimissioni
Sono previste regole specifiche di sostituzione in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, dei Direttori di Area e di Dipartimento, del Segretario della Giunta e del Direttore della Presidenza. Le dimissioni di tali figure devono essere presentate al Presidente con preavviso di almeno tre mesi, salvo esonero.
Valutazione della gestione, responsabilità e decadenza dagli incarichi
Direttori e dirigenti sono soggetti a valutazione annuale da parte dell’organismo indipendente di valutazione; la Giunta può disporre valutazioni in qualsiasi momento. La relazione annuale sull’attività svolta e il programma operativo sono trasmessi all’inizio di ogni anno ai livelli gerarchici superiori. La valutazione negativa comporta contestazione e termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive possono impedire il rinnovo dell’incarico; nei casi più gravi può essere revocato l’incarico o risolto il rapporto di lavoro secondo il contratto collettivo. È prevista anche la decurtazione della retribuzione di risultato, fino all’80%, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza, previo parere del Comitato dei garanti.
Comitato dei garanti e Organismo indipendente di valutazione
Il Comitato dei garanti è composto da un magistrato della Corte dei conti, un esperto di organizzazione amministrativa e lavoro pubblico e un dirigente regionale, nominati con decreto del Presidente nel rispetto del principio di genere. Dura in carica tre anni e il parere è reso entro 45 giorni. L’Organismo indipendente di valutazione, composto da tre soggetti esterni con elevata professionalità, verifica i risultati della gestione amministrativa del personale della Giunta, propone i criteri del processo di valutazione e ne assicura la correttezza metodologica. Dura al massimo tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Merito, premi e progressioni
La legge recepisce i principi del d.lgs. 150/2009 in tema di merito, performance e premi. La Giunta promuove sistemi premianti selettivi, progressioni economiche e di carriera, attribuzione di incarichi e accesso ad alta formazione. Le progressioni economiche sono selettive e riservate a una quota limitata di dipendenti in relazione alle competenze e ai risultati. Una quota prevalente delle risorse per il trattamento accessorio collegato alla performance individuale deve essere destinata al personale e ai dirigenti collocati nella fascia di merito alta, con un numero di fasce non inferiore a tre.
Dotazione organica e revisione organizzativa
La Giunta determina la dotazione organica e la revisiona almeno ogni tre anni in relazione anche al trasferimento di funzioni agli enti locali. Fino alla nuova determinazione resta temporaneamente confermata la dotazione vigente all’entrata in vigore della legge.
Regolamento attuativo e regime transitorio
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta adotta un regolamento attuativo per disciplinare le funzioni dirigenziali e l’attuazione della legge nel rispetto della normativa di lavoro vigente. Nel periodo transitorio sono confermate le strutture esistenti fino all’adozione dei nuovi atti organizzativi; per la prima applicazione la Giunta provvede al conferimento degli incarichi secondo la nuova disciplina. Il Direttore generale della Sanità e del Sociale è equiparato al Direttore di Area. I riferimenti ai Segretari regionali e ai Dirigenti regionali contenuti nelle leggi previgenti si intendono rispettivamente riferiti ai Direttori di Area e ai Direttori di Dipartimento o di Sezione.
Norme finanziarie e abrogazioni
Gli oneri correnti sono coperti con risorse già allocate nel bilancio regionale 2012 e pluriennale 2012-2014. La precedente disciplina organizzativa regionale è abrogata, ma solo dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti attuativi della presente legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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