Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 49/2012

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Normativa regionaleL.R. Veneto 49/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 49/2012 modifica la disciplina delle unioni montane e dell’esercizio associato di funzioni comunali, ampliando le possibilità di adesione di comuni confinanti, confermando l’unione montana come forma prioritaria di gestione associata e consentendo l’uso di convenzioni. Abroga alcune disposizioni della l.r. 18/2012 e della l.r. 40/2012 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a disciplina unioni montane e esercizio associato di funzioni comunali

Modifiche alla disciplina delle unioni montane e dell’esercizio associato

La legge regionale del Veneto n. 49 del 28 dicembre 2012 interviene sulla l.r. 27 aprile 2012, n. 18 e sulla l.r. 28 settembre 2012, n. 40, ridefinendo aspetti dell’ambito territoriale, dell’adesione dei comuni e delle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi. L’intervento è pensato per la sola Regione del Veneto e incide sulla disciplina delle unioni montane e dei rapporti con le comunità montane.

Ambito territoriale e adesione alle unioni montane

La legge amplia la platea dei comuni che possono aderire alle unioni montane. Possono aderire anche i comuni il cui territorio confina con quello dei comuni ricadenti nelle comunità montane richiamate dalla normativa regionale, previo parere favorevole del consiglio dell’unione espresso con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

È inoltre ribadito che:

  • un comune montano o parzialmente montano può aderire a un’unione montana confinante con il territorio che gli apparterrebbe secondo i criteri ordinari;
  • l’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei comuni interessati e secondo la procedura prevista dalla l.r. 18/2012;
  • se le modifiche territoriali richiedono la definizione di rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari, provvede la Giunta regionale, anche tramite la nomina di un commissario.

Funzioni e forme di esercizio associato

L’unione montana è qualificata come forma prioritaria per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree individuate dalla legge, compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

La disciplina consente inoltre che i comuni appartenenti a un’unione montana svolgano l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000.

Resta confermato che le unioni montane:

  • sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata;
  • possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni;
  • succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano a esercitare le funzioni e i servizi già svolti da quest’ultima alla data di entrata in vigore della legge.

Norme transitorie e prime applicazioni

Per la prima applicazione della disciplina, la Giunta regionale deve deliberare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, su vari profili operativi, tra cui convocazione dei consigli comunali, insediamento dei consigli dell’unione, elezione del presidente, modalità di ingresso di comuni montani o confinanti e recesso dalle comunità montane.

Sono previsti anche specifici termini transitori:

  • i consigli comunali eleggono i consiglieri dell’unione entro 90 giorni;
  • le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente;
  • i comuni montani o parzialmente montani con più di 5.000 abitanti, già appartenenti a comunità montane, possono recedere entro un anno dall’entrata in vigore.

Inoltre, le unioni di comuni già costituite negli ambiti territoriali interessati continuano a operare fino alla costituzione delle unioni montane, salvo i casi in cui i comuni abbiano avviato il procedimento di fusione.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate:

  • l’articolo 15 della l.r. 18/2012;
  • la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 40/2012.

È anche stabilito un criterio generale di coordinamento: ogni riferimento alla comunità montana contenuto nella normativa vigente deve intendersi riferito all’unione montana.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.