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Legge

L.R. Veneto 52/2012

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)".

Normativa regionaleL.R. Veneto 52/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridisegna l’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani in Veneto: l’ambito territoriale ottimale coincide con il territorio regionale, sono istituiti il comitato di bacino regionale e i consigli di bacino, cui sono attribuite funzioni di programmazione, affidamento, controllo e tariffazione. Prevede una fase transitoria con soppressione degli enti preesistenti al 31 dicembre 2012 e blocco di nuovi impianti di trattamento termico fino al nuovo piano regionale.

Organizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Veneto e istituzione dei consigli di bacino

Organizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Veneto

La legge ridisegna l’assetto regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Veneto, in attuazione della disciplina statale sulle autorità d’ambito e nel rispetto dei principi di tutela ambientale e concorrenza. Il provvedimento sostituisce il precedente modello delle autorità d’ambito con i consigli di bacino e con un comitato di bacino regionale di coordinamento.

Ambito territoriale e governance regionale

L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione, il coordinamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani coincide con l’intero territorio regionale. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore all’ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino o da loro delegati.

Il comitato:

  • monitora i livelli di servizio tramite indicatori e banche dati;
  • controlla il rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;
  • fornisce indirizzi ai consigli di bacino;
  • vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari;
  • approva il proprio regolamento di funzionamento;
  • trasmette alla Giunta una relazione annuale sull’attività svolta.

Bacini territoriali e consigli di bacino

Per favorire l’unificazione del servizio, la Giunta regionale deve approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il riconoscimento dei bacini territoriali, di norma coincidenti con il territorio provinciale, per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio.

Su proposta motivata degli enti locali interessati, possono essere riconosciuti anche bacini infraprovinciali o interprovinciali, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni.

Gli enti locali ricadenti nei bacini riconosciuti esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio tramite i consigli di bacino, che:

  • operano in nome e per conto degli enti locali associati;
  • hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  • godono di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

I consigli di bacino subentrano alle funzioni già attribuite alle autorità d’ambito e svolgono, tra l’altro, quantificazione della domanda, programmazione del servizio, indizione delle gare, approvazione del contratto di servizio e della carta del servizio, determinazione delle tariffe, vigilanza sul gestore e formulazione di osservazioni al piano regionale.

È espressamente escluso che i consigli di bacino svolgano attività di gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino

La costituzione dei consigli di bacino avviene mediante convenzione tra gli enti locali del bacino, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro 60 giorni.

La convenzione deve prevedere:

  • un’assemblea di bacino composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti;
  • la gratuità delle operazioni dell’assemblea;
  • un regolamento di funzionamento;
  • un ufficio di bacino con funzione di supporto esecutivo.

L’assemblea nomina un comitato di bacino, formato dal presidente e da due membri, quale organo esecutivo. È inoltre previsto un direttore, nominato dall’assemblea, responsabile organizzativo e gestionale dell’ufficio, con funzioni di segretario verbalizzante e istruttoria delle deliberazioni.

La costituzione può avvenire anche tramite operazioni straordinarie di trasformazione o integrazione degli enti già esistenti. In caso di persistente inerzia o inadempimento degli enti locali negli adempimenti necessari, si applica la disciplina regionale sui poteri sostitutivi.

Regime transitorio e soppressione degli enti precedenti

La legge disciplina in modo dettagliato la fase di passaggio dal sistema degli enti responsabili di bacino e delle autorità d’ambito al nuovo sistema dei consigli di bacino.

In particolare:

  • le istanze già presentate ai sensi della disciplina statale sugli ambiti territoriali sono considerate proposte per la definizione dei bacini;
  • la convenzione per costituire i consigli di bacino deve essere sottoscritta entro 3 mesi dall’approvazione della convenzione-tipo;
  • nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino, decorso il 31 dicembre 2012, la Giunta regionale nomina commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino e per le autorità d’ambito, individuandoli nei rispettivi presidenti;
  • i commissari predispongono un piano di ricognizione e liquidazione dei rapporti giuridici, del patrimonio, del personale, degli impianti, delle discariche e dei costi di smaltimento.

Una volta istituiti, i consigli di bacino verificano il piano e approvano il conferimento dei rapporti giuridici trasferibili, definendo anche un piano finanziario per il pareggio di bilancio. Successivamente i commissari procedono alla liquidazione degli enti soppressi.

Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo l’articolo 2112 del codice civile, con le previste procedure di informazione e consultazione sindacale.

Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito continuano ad esercitare le proprie funzioni e restano efficaci le concessioni e i contratti di servizio già vigenti. Decorso tale termine, tali enti sono soppressi e gli atti successivi sono nulli. I beni patrimoniali delle strutture soppresse tornano nella disponibilità degli enti locali conferenti.

Divieto temporaneo sui nuovi impianti di trattamento termico

Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, non può essere autorizzato in Veneto l’avvio o l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani.

Modifiche alla disciplina regionale sui rifiuti

La legge aggiorna la legge regionale n. 3 del 2000 sostituendo i riferimenti a:

  • “ambiti territoriali ottimali” con “bacini territoriali”;
  • “Autorità d’ambito” ed “enti responsabili di bacino” con “consigli di bacino”.

Inserisce inoltre il riferimento ai consigli di bacino nella disciplina del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e abroga numerose disposizioni del precedente impianto normativo regionale, comprese quelle sugli articoli 14 e seguenti della legge regionale n. 3 del 2000 e gli allegati correlati.

È modificata anche la disciplina dei consigli di bacino prevista dalla legge regionale n. 17 del 2012, con ridefinizione della figura del direttore quale dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.

Contributi regionali e copertura finanziaria

La Regione può concedere contributi regionali agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino per realizzare le politiche e le strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa europea, nazionale e regionale.

La copertura degli oneri è assicurata con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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