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Legge

L.R. Veneto 51/2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Normativa regionaleL.R. Veneto 51/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta autorizza dal 1° gennaio 2013 l’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2013, nei limiti e con le esclusioni indicate, consentendo anche alcuni pagamenti in conto residui e spese urgenti/eccezionali. Per il solo periodo dell’esercizio provvisorio consente inoltre misure compensative di cassa per rispettare il patto di stabilità interno. La disciplina ha efficacia limitata al 2013 e cessa con l’entrata in vigore della legge di bilancio.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2013 e misure sul patto di stabilità interno

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2013

La legge disciplina, per la Regione del Veneto, la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 in attesa dell’entrata in vigore della legge di bilancio. Il provvedimento è costruito come misura temporanea e strettamente collegata al solo esercizio 2013.

Ambito di applicazione e durata

La Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente il bilancio di previsione 2013:

  • dal 1° gennaio 2013;
  • fino all’entrata in vigore della relativa legge di bilancio;
  • in ogni caso non oltre il termine massimo previsto dalla legge regionale n. 39 del 2001.

La gestione provvisoria si fonda sugli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell’11 dicembre 2012.

Spese consentite e spese escluse

Nel periodo di esercizio provvisorio la gestione della spesa è autorizzata, ma con rilevanti esclusioni. Restano escluse:

  • le spese delle unità previsionali di base U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”;
  • le spese indicate nell’allegato relativo alle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;
  • le spese comprese nella Tabella A del disegno di legge finanziaria 2013 sul rifinanziamento di leggi settoriali, salvo alcune eccezioni.

Tra le eccezioni sono fatti salvi:

  • il finanziamento della legge forestale regionale n. 52 del 1978 e successive modificazioni;
  • il funzionamento di una serie di enti e società regionali per i quali è espressamente autorizzata la gestione provvisoria.

Enti e organismi per i quali è consentita la gestione provvisoria

La legge consente la gestione provvisoria per il funzionamento di:

  • AVEPA;
  • Veneto Agricoltura;
  • Veneto Lavoro;
  • Veneto Strade S.p.A.;
  • ARPAV;
  • enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
  • Istituto regionale ville venete (IRVV);
  • ESU-ARDSU;
  • Sistemi Territoriali S.p.A.;
  • Veneto Acque S.p.A.;
  • Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale;
  • Veneto Nanotech S.c.p.A.;
  • Veneto Innovazione S.p.A.;
  • Rocca di Monselice S.r.l.;
  • Veneto Promozione S.c.p.A..

Servizio sanitario regionale

È altresì autorizzata la gestione provvisoria per l’erogazione dell’anticipazione mensile alle aziende sanitarie indicate, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nei limiti massimi del livello di anticipazione mensile definito dallo Stato.

Pagamenti in conto residui e spese urgenti

Per le spese escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria resta comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

Inoltre è autorizzata la gestione delle spese necessarie per:

  • far fronte a situazioni eccezionali;
  • prevenire pregiudizi patrimoniali per la Regione;
  • evitare danni per la collettività.

Patto di stabilità interno e gestione di cassa

Per gli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata, durante l’esercizio provvisorio, ad adottare le misure necessarie a garantire il pieno rispetto dei vincoli di competenza e di cassa previsti dalla normativa statale vigente.

Con specifico riguardo alla cassa, la Giunta può inoltre effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, in deroga alla disciplina ordinaria regionale sulle variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La sua applicazione è quindi limitata al contesto temporale dell’esercizio provvisorio del bilancio 2013 e non ha portata generale oltre tale periodo.

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