Sentenza del 30/01/2017 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Tarsu - Avviso di accertamento - Motivazione - Ripartizione dell'onere della prova - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova in materia di TARSU e, in particolare, l’accertamento del presupposto dell’imposizione: l’occupazione o detenzione di locali o aree situati nel territorio comunale. Secondo il principio richiamato, spetta all’amministrazione dimostrare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria. Il contribuente, invece, deve provare soltanto l’esistenza di specifiche situazioni che giustificano deroghe, esclusioni o riduzioni tariffarie ai sensi dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 66 del D.lgs. n. 507 del 1993.
La decisione
La sentenza afferma il principio secondo cui l’amministrazione non può limitarsi a emettere l’avviso di accertamento, ma deve provare il presupposto impositivo, cioè l’occupazione o detenzione dei locali o delle aree. Solo dopo tale dimostrazione grava sul contribuente l’onere di provare eventuali condizioni per l’applicazione di esenzioni, esclusioni o riduzioni tariffarie. L’esito concreto del giudizio non è specificato nel testo fornito; il principio, tuttavia, tutela il contribuente quando l’ente non dimostri adeguatamente il presupposto della TARSU.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
In materia tributaria, l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’obbligazione, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come le condizioni che danno diritto a riduzioni o esenzioni.
Art. 62, comma 2, del D.lgs. n. 507 del 1993
Prevede situazioni che possono incidere sull’applicazione della TARSU e rispetto alle quali il contribuente deve fornire la relativa prova.
Art. 66 del D.lgs. n. 507 del 1993
Disciplina ipotesi di riduzione tariffaria; la prova delle condizioni che consentono la riduzione grava sul contribuente.
Cass. n. 23838 del 2009
Richiama il principio della ripartizione dell’onere della prova tra amministrazione e contribuente in materia di TARSU.
Cass. n. 775 del 2011
Conferma che l’amministrazione deve provare il presupposto impositivo, mentre il contribuente deve dimostrare le condizioni per deroghe o riduzioni.
Cass. n. 9631 del 2012
Ribadisce la distinzione tra prova del presupposto della tassa, a carico dell’ente, e prova delle condizioni agevolative, a carico del contribuente.
Cass. n. 16235 del 2015
Conferma l’applicazione dei principi generali sull’onere della prova alla TARSU.
Cass. n. 17622 del 2016
Ribadisce che il contribuente non deve provare l’inesistenza dell’obbligazione finché l’amministrazione non abbia dimostrato il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla TARSU, l’ente impositore deve dimostrare concretamente che il contribuente occupava o deteneva locali o aree imponibili nel territorio comunale.
- Il contribuente non è tenuto a provare preventivamente l’inesistenza del presupposto della tassa; deve invece fornire la prova delle eventuali condizioni che legittimano esenzioni, esclusioni o riduzioni.
- Un avviso di accertamento privo di adeguata prova del presupposto impositivo può essere contestato, soprattutto se l’amministrazione si limita a formulazioni generiche o a dati non verificabili.
- La prova delle agevolazioni tariffarie richiede normalmente una specifica allegazione documentale da parte del contribuente; non è sufficiente invocare genericamente una riduzione.
- La distinzione tra presupposto dell’imposta e condizioni agevolative è decisiva: il primo grava sull’amministrazione, le seconde sul contribuente.
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