Sentenza del 30/01/2017 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore appellante - Appello contribuente - Notifica mezzo posta - Ricevuta raccomandata - Deposito processuale - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Avviso ricevimento - Deposito processuale - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Soggetto contribuente - Mancata costituzione - Ente impositore - Avviso ricevimento - Deposito udienza - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rimessione termini - Mancata richiesta - Inammissibilità appello - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile. In assenza della costituzione dell’appellato, l’Amministrazione doveva dimostrare il perfezionamento della notifica depositando o esibendo l’avviso di ricevimento. La mancata produzione di tale documento, unita all’assenza di una richiesta di rimessione in termini, ha impedito di considerare validamente provata la notifica dell’appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva notificato l’appello al contribuente mediante raccomandata postale, ma non ha depositato né esibito in udienza l’avviso di ricevimento della raccomandata. Poiché il contribuente non si era costituito, mancava la prova processuale dell’avvenuta notificazione del gravame. L’ente non ha inoltre chiesto la rimessione in termini per produrre un duplicato dell’avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere un diritto o sostenere la validità di un atto deve provarne i fatti costitutivi; nel caso concreto, l’Amministrazione doveva provare il perfezionamento della notifica dell’appello.
Art. 184-bis c.p.c.
Consente la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha presentato alcuna richiesta di rimessione in termini per produrre il duplicato dell’avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Quando un atto processuale è notificato tramite posta, la ricevuta di spedizione non è normalmente sufficiente a provare il perfezionamento della notifica: occorre depositare l’avviso di ricevimento, soprattutto se il destinatario non si costituisce.
- L’onere di dimostrare la regolare notificazione dell’impugnazione grava sulla parte che l’ha proposta.
- La mancata costituzione del destinatario rende ancora più importante la produzione della prova documentale della notifica, poiché non vi sono altri elementi processuali idonei a dimostrarne l’avvenuta conoscenza.
- Se l’avviso di ricevimento è indisponibile, la parte deve attivarsi tempestivamente per ottenerne un duplicato e chiedere, se necessario, la rimessione in termini; in mancanza, l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La prova della spedizione e la prova della ricezione sono distinte: la prima dimostra l’invio dell’atto, mentre la seconda dimostra il perfezionamento della notificazione al destinatario.
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