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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Comunione ereditaria - Atto divisione giudiziale - Ente impositore - Avviso di liquidazione - Totalità soggetti coobbligati - Avvenuta notifica - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ruolo esecutivo - Cartella pagamento - Notifica singolo coobbligato - Azione regresso - Impedito esercizio - Imposta registro - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa tributaria perché l’ente impositore aveva proceduto alla riscossione nei suoi confronti senza dimostrare di avere previamente notificato l’avviso di liquidazione a tutti gli altri coobbligati. Tale omissione gli avrebbe impedito di esercitare correttamente l’azione di regresso nei confronti degli altri soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

La decisione

La pretesa relativa all’imposta di registro è stata ritenuta illegittima. L’ente impositore, gravato dell’onere della prova, non aveva dimostrato l’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione a tutti i coobbligati prima della formazione e della notifica del ruolo tramite cartella di pagamento. La riscossione nei confronti del solo coobbligato è quindi risultata viziata, poiché ha compromesso la possibilità di recuperare dagli altri obbligati la rispettiva quota del debito.

Norme richiamate

  • Art. 1299 c.c. – Regresso tra condebitori solidali

    Il coobbligato che paga l’intero debito può agire in regresso contro gli altri coobbligati per ottenere il rimborso delle rispettive quote. L’esercizio effettivo di tale diritto non deve essere pregiudicato da omissioni dell’ente impositore nella notificazione degli atti presupposti.

  • Art. 2697 c.c. – Onere della prova

    Spetta all’ente impositore dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, l’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione a tutti i soggetti coobbligati quando tale adempimento è rilevante per la legittimità della riscossione.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono coobbligati per un’imposta, la riscossione nei confronti di uno solo non esonera l’ente impositore dal provare la corretta notificazione degli atti presupposti agli altri coobbligati.
  • La cartella di pagamento non può validamente fondarsi su un ruolo esecutivo se l’ente non dimostra la regolare notifica dell’avviso di liquidazione previsto come atto antecedente.
  • Il contribuente può contestare la pretesa quando la condotta dell’amministrazione gli impedisce, di fatto, di esercitare l’azione di regresso contro gli altri obbligati.
  • In giudizio, la prova della notifica degli atti tributari grava sull’ente impositore; la mera emissione o notifica della cartella a un singolo coobbligato non dimostra la regolarità dell’intero procedimento.
  • La solidarietà passiva consente all’ente di chiedere il pagamento a uno qualsiasi dei coobbligati, ma non consente di ignorare gli obblighi procedurali e le garanzie necessarie a preservare i rapporti interni di regresso.

Testo integrale

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