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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Notificazioni - Allegazione di copia informe della notifica - E' prova del perfezionamento della stessa in assenza di contestazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento relativa alla TARSU 2006, sostenendo l’assenza del presupposto impositivo, la mancata notificazione degli atti precedenti e la prescrizione quinquennale del credito. In appello ha inoltre contestato la validità delle notificazioni degli atti del 2008 e del 2009 perché le ricevute di ricevimento erano state prodotte in fotocopia non autenticata.

La decisione

L’appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto provato il perfezionamento delle notifiche mediante le copie non autenticate delle ricevute di ricevimento, poiché il contribuente non ne aveva effettuato uno specifico ed espresso disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione. L’ingiunzione del 2009, non impugnata, aveva consolidato definitivamente la pretesa tributaria e impediva di rimettere in discussione il presupposto dell’imposta con l’impugnazione dell’ingiunzione del 2014. La prescrizione è stata esclusa perché la notifica del 2009 aveva interrotto il termine quinquennale e la sua scadenza era stata ulteriormente differita dalle sospensioni connesse al sisma del 6 aprile 2009. Il contribuente è stato condannato a pagare alla S. S.p.A. 450 euro, oltre rimborso forfetario del 15%, nonché un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2719 cod. civ.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente oppure non è espressamente disconosciuta.

    La copia fotostatica non autenticata di una ricevuta di ritorno può provare la notificazione se la controparte non contesta formalmente e tempestivamente la conformità all’originale.

  • Artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

    La disciplina del disconoscimento richiede una contestazione specifica, formale e non equivoca, da proporre nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento; in mancanza, la copia si considera riconosciuta.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’ingiunzione di pagamento avente funzione analoga alla cartella è un atto autonomamente impugnabile. La sua mancata impugnazione comporta il consolidamento della pretesa, impedendo di contestarne successivamente il merito.

  • Art. 2948, n. 4, cod. civ.

    La TARSU, quale obbligazione periodica o di durata, è soggetta alla prescrizione quinquennale.

  • Art. 2945, comma 1, cod. civ.

    La notificazione di un atto idoneo interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine quinquennale.

  • Art. 5, comma 3, D.L. n. 39 del 2009 e art. 4, comma 1, O.P.C.M. n. 3780 del 2009

    I termini, compresi quelli di prescrizione, relativi ai contribuenti e agli agenti della riscossione operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono stati sospesi per i periodi previsti dalla normativa emergenziale.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice può dichiarare dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per il grado di giudizio.

Massime di principio

  • Una copia non autenticata di un documento notificatorio può essere sufficiente a dimostrare la notifica se la controparte non ne contesta espressamente e tempestivamente la conformità all’originale.
  • La contestazione generica della validità della notifica o l’uso di formule dubitative non equivale necessariamente a un disconoscimento formale: occorre indicare in modo chiaro quale documento o quale conformità viene contestata.
  • Quando un documento viene prodotto in giudizio, il disconoscimento deve essere effettuato nella prima udienza o nella prima memoria utile successiva; una contestazione tardiva può essere inefficace.
  • Gli atti tributari tipici, come cartelle e ingiunzioni con funzione esecutiva, devono essere impugnati nei termini previsti. La mancata impugnazione può rendere definitiva la pretesa e impedire di contestare successivamente il merito dell’imposta.
  • Un sollecito di pagamento non espressamente previsto tra gli atti impugnabili non determina necessariamente la decadenza dal diritto di impugnare l’atto successivo; l’ingiunzione o la cartella successiva possono invece consolidare la pretesa se non vengono impugnate.
  • Per i tributi periodici il termine di prescrizione può essere quinquennale, ma ogni valida notificazione di un atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine; devono inoltre essere considerate eventuali sospensioni normative.
  • La valutazione della prescrizione richiede una ricostruzione cronologica completa delle notifiche, degli atti interruttivi e delle eventuali sospensioni legali.

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