Sentenza del 30/01/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore appellante - Potere sostitutivo sottoscrizione - Delega firma - Nominativo soggetto delegato - Mancata indicazione - Oggetto rappresentanza - Mancata indicazione - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Inammissibilità appello - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Amministrazione è stato dichiarato inammissibile. La mancata dimostrazione, mediante una delega completa e idonea, dei presupposti del potere sostitutivo di sottoscrizione impedisce di verificare la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'atto processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha proposto appello avvalendosi del potere sostitutivo di sottoscrizione e ha prodotto una delega di firma priva dell'indicazione del nominativo del soggetto delegato e/o dell'oggetto della rappresentanza conferita. Non è stato quindi assolto l'onere probatorio relativo alla validità e all'effettivo esercizio del potere di firma per delega.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione di tali fatti deve provarne i presupposti. Nel caso esaminato, l'onere di dimostrare la validità della delega e del potere sostitutivo di firma gravava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico agisce in giudizio tramite un soggetto diverso dal titolare ordinario del potere di firma, deve dimostrare documentalmente la legittimazione del delegato.
- La delega di firma deve consentire di identificare chiaramente il soggetto delegato e l'oggetto, l'ambito o i limiti della rappresentanza conferita.
- Una delega generica, incompleta o non riferibile con certezza all'atto processuale può non essere sufficiente a provare il potere di sottoscrizione.
- L'onere di provare l'esistenza e la validità della delega grava sull'ente che invoca il potere sostitutivo; in mancanza di tale prova, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- La carenza della delega non costituisce necessariamente una mera irregolarità formale, ma può incidere sulla validità dell'atto processuale e sulla sua stessa ammissibilità.
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