Sentenza del 30/01/2017 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo sintetico - Soggetto contribuente - Incrementi patrimoniali - Acquisto immobili - Dazioni economiche genitori - Rileva - Gestione patrimoniale - Anni imposta precedenti - Provenienza somme versate - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Non rileva - Anno imposta accertato - Parziale disinvestimento quote - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento sintetico è stato ritenuto illegittimo. È sufficiente dimostrare la concreta disponibilità delle somme utilizzate per finanziare l'incremento patrimoniale nell'anno accertato; non è determinante, ai fini della validità dell'accertamento, provare anche la provenienza originaria delle somme investite negli anni d'imposta precedenti, quando il contribuente abbia documentato le effettive fonti di finanziamento dell'acquisto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva contestato al contribuente un maggior reddito presunto sulla base di incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto di alcuni immobili. Il contribuente aveva dimostrato che gli acquisti erano stati finanziati mediante dazioni economiche ricevute dai genitori e mediante il parziale disinvestimento di quote di una gestione patrimoniale effettuato nello stesso anno d'imposta oggetto di accertamento. L'Amministrazione riteneva, invece, insufficiente la mancata prova dell'origine delle somme inizialmente investite nella gestione patrimoniale negli anni precedenti.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. In presenza di incrementi patrimoniali, l'Amministrazione può presumere un reddito non dichiarato, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'effettiva disponibilità delle somme utilizzate e la loro provenienza. Nel caso esaminato, la prova del finanziamento tramite elargizioni dei genitori e disinvestimento di una gestione patrimoniale nell'anno accertato è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico fondato sull'acquisto di immobili, il contribuente deve dimostrare in modo documentabile come abbia finanziato l'acquisto.
- Sono rilevanti le somme effettivamente disponibili nell'anno d'imposta accertato, comprese donazioni o elargizioni familiari e disinvestimenti di attività finanziarie.
- L'Amministrazione non può pretendere automaticamente la prova della provenienza originaria di somme investite in anni precedenti se il contribuente ha dimostrato il successivo disinvestimento e il collegamento con l'acquisto contestato.
- La documentazione bancaria, finanziaria e relativa alle dazioni familiari è essenziale per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
- La dimostrazione deve essere concreta e coerente: occorre provare l'effettiva erogazione delle somme, la loro disponibilità e il loro impiego per l'incremento patrimoniale.
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