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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ici - Imu - Aree edificabili - Valore venale - Adozione regolamento Consiglio comunale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, sostenendo che i terreni, pur inseriti nel PRG in zona industriale, fossero destinati a parcheggio pubblico e quindi non edificabili, nonché non imponibili in ragione del valore pari a zero previsto, secondo loro, dal regolamento comunale per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale. In subordine, lamentavano l'illegittimità della determinazione del valore venale effettuata dal Comune.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato l'appello. Ha stabilito che l'inserimento dei terreni in una zona urbanistica industriale rende l'area edificabile ai fini ICI, anche se una specifica destinazione attuativa la riserva a parcheggio pubblico. Tale destinazione non elimina l'edificabilità, ma può incidere sulla quantificazione del valore venale. Il documento prodotto dai contribuenti non dimostrava l'esistenza di un regolamento formalmente adottato dal Consiglio comunale: mancava la delibera di approvazione e non era possibile stabilire se provenisse dal Consiglio o dalla Giunta. Solo un regolamento consiliare, avente efficacia normativa e vincolante anche per il Comune, avrebbe potuto limitare il potere di accertamento. Le spese del grado sono state compensate, ma gli appellanti sono stati condannati al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1

    Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è "il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati".

    L'ICI colpisce, salvo specifiche esenzioni, tutti gli immobili situati nel territorio dello Stato; la destinazione pubblica del bene non comporta automaticamente l'esenzione.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2

    La distinzione tra area fabbricabile e terreno agricolo serve a individuare il criterio di calcolo della base imponibile, non a distinguere tra immobili imponibili e non imponibili.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5

    Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio; per i terreni agricoli si applica invece il criterio catastale fondato sul reddito dominicale.

  • D.L. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla legge n. 248/2005

    Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2, convertito dalla legge n. 248/2006

    Ha confermato che l'edificabilità fiscale deriva dalla qualificazione dell'area nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche prima dell'approvazione regionale o degli strumenti attuativi.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. g)

    Consente ai Comuni di determinare, con regolamento, i valori venali delle aree fabbricabili per zone omogenee, limitando il potere di accertamento quando il contribuente abbia dichiarato un valore almeno pari a quello predeterminato.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 52

    Attribuisce al Comune la potestà regolamentare in materia tributaria, da esercitarsi secondo le forme previste dalla legge.

  • D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. f)

    Riserva al Consiglio comunale l'adozione dei regolamenti, inclusi quelli che possono incidere sui criteri di determinazione dei valori fiscali.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7

    Le esenzioni ICI sono tassative; non è possibile creare, in via interpretativa, una nuova categoria di terreni edificabili ma concretamente non edificabili esente dall'imposta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini ICI/IMU, un'area è generalmente considerata edificabile quando il piano regolatore generale adottato dal Comune la inserisce in una zona edificabile; non sono necessari, di regola, l'approvazione regionale o gli strumenti urbanistici attuativi.
  • Una destinazione specifica a parcheggio pubblico, servizi o infrastrutture all'interno di una zona urbanistica edificabile non elimina necessariamente la natura edificabile dell'area: normalmente incide sulla stima del valore venale e quindi sull'importo dell'imposta.
  • La natura non edificabile può essere riconosciuta quando l'intero fondo sia assoggettato, già nella pianificazione generale, a un vincolo conformativo di utilizzo esclusivamente pubblicistico, senza alcuna reale vocazione edificatoria.
  • La destinazione pubblica o l'inedificabilità concreta non comportano automaticamente l'esenzione dal tributo; occorre verificare una specifica previsione normativa di esenzione.
  • I valori comunali delle aree edificabili sono vincolanti per l'Amministrazione solo se risultano fissati da un regolamento formalmente adottato dal Consiglio comunale. Una relazione tecnica, una delibera di Giunta o un atto interno di indirizzo non producono necessariamente lo stesso effetto.
  • Chi invoca un regolamento comunale deve dimostrarne l'esistenza, l'organo di adozione, la validità formale e l'effettiva applicabilità al terreno e agli anni d'imposta contestati.
  • Anche quando esistono valori tabellari comunali, è essenziale confrontare la categoria urbanistica, la destinazione concreta, i vincoli e le annualità fiscali per verificare se il valore accertato sia conforme al regolamento applicabile.

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