Cassazione Civile, Ordinanza n. 28716/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un'azienda agricola formalmente intestata a uno dei due fratelli, ma di fatto amministrata da entrambi, con proventi confluiti su un conto corrente cointestato. Dopo il decesso di uno dei fratelli, i suoi eredi hanno agito per ottenere il rendiconto di tutti i rapporti bancari e delle somme afferenti all'attività agricola dal 1994 al 2005, nonché la restituzione delle somme prelevate dal fratello superstite oltre la quota del 50%. Il convenuto ha eccepito il giudicato derivante da una precedente causa introdotta dal fratello defunto nel 2002 e ha sostenuto, nei motivi di ricorso, che: 1) la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'identità tra il precedente giudizio e quello odierno, con violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.; 2) sarebbe stato omesso l'esame della circostanza decisiva che l'impresa era intestata individualmente solo al de cuius, con conseguente impossibilità per gli eredi di agire in rendiconto; 3) anche ove si trattasse di società di fatto, l'art. 2261 c.c. non consentirebbe l'azione di rendiconto al socio amministratore, ma solo al socio non amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e i secondi due motivi in parte inammissibili e comunque infondati. Ha affermato che il precedente giudizio del 2002 aveva ad oggetto la sola restituzione della metà di una somma giacente sul conto a una data precisa, mentre il giudizio odierno riguardava un più ampio rendiconto di tutti i rapporti bancari e delle movimentazioni connesse all'attività agricola per un arco temporale esteso fino al 2005; pertanto non vi era identità di petitum e causa petendi e non operava il giudicato. Quanto alla titolarità formale dell'impresa, la Corte ha ritenuto irrilevante il dato formale perché i giudici di merito avevano accertato che l'attività era gestita da entrambi i fratelli, i quali dovevano considerarsi entrambi amministratori di una società di fatto. Ha poi ricordato che, nelle società di persone, gli eredi del socio defunto non subentrano nella posizione sociale ma hanno diritto alla liquidazione della quota, e che gli artt. 2261 e 2289 c.c. impongono agli amministratori l'obbligo di rendere il conto anche nei confronti degli eredi del socio defunto, al fine di consentire la formazione della situazione patrimoniale e la determinazione del valore della quota. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato presuppone identità di soggetti, petitum e causa petendi; nel caso concreto tale identità è stata esclusa perché il secondo giudizio aveva oggetto e perimetro temporale diversi.
art. 1298, comma 2, c.c.
La cointestazione del conto comporta una presunzione di comproprietà delle somme depositate e giustifica la presunzione di riparto paritario in mancanza di diversa pattuizione.
art. 263 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione; le censure sono state respinte anche per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro di dedotto omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 2261 c.c.
Gli amministratori della società devono rendere il conto; l'obbligo opera anche verso gli eredi del socio defunto per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale.
art. 2293 c.c.
Richiamato per l'applicazione, alle società di fatto, della disciplina delle società in nome collettivo, inclusa quella sul rendiconto.
art. 2289 c.c.
Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è stato dichiarato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato richiede una rigorosa identità tra le due cause: se il nuovo giudizio ha un oggetto più ampio o un diverso arco temporale rispetto al precedente, il giudicato non si estende.
- La semplice cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme depositate e legittima la richiesta di rendiconto per le somme prelevate oltre la quota presumibilmente spettante a ciascun cointestatario.
- Nelle società di fatto o di persone, la formale intestazione individuale dell'attività non è decisiva se il giudice accerta una gestione comune dell'impresa; in tal caso può ritenersi sussistente un obbligo di rendiconto tra i gestori.
- Gli eredi del socio defunto non subentrano nella qualità di soci, ma hanno diritto alla liquidazione della quota; per la determinazione di tale valore può essere imposto agli amministratori l'obbligo di rendere il conto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inidoneo quando il fatto asseritamente omesso sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato come irrilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →