Cassazione Penale, Sentenza n. 7363/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Naso era stato condannato in appello per il reato di falso ideologico (consulenza tecnica redatta su incarico del dott. Longo) per aver attestato, contrariamente al vero, che: a) la richiesta di ampliamento di una discarica costituiva avvio del procedimento di VIA e AIA con conclusione entro il 31/12/2012, omettendo la validità del DDG n. 1447/2006 fino al 15/12/2011 e la conseguente diversa scadenza; b) il progetto presentato dalla CISMA Ambiente s.p.a. fosse regolarmente trasmesso e completo; c) il DDG n. 1447/2006 riguardasse una volumetria di 1.079.862 mc e che le conferenze di servizi fossero regolarmente espletate. La Corte d'appello ritenne sussistente l'elemento soggettivo rilevando elementi contestuali (sollecitazioni dell'avv. Calafiore, rapidità richiesta, rapporti con Amara/Longo e sentenze irrevocabili per corruzione correlate). Naso impugnò in Cassazione deducendo: 1) omissione di motivazione sull'ordinanza che aveva ritenuto preclusa l'eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo di non aver potuto appellare essendo stato assolto in primo grado; 2) errata valutazione dell'elemento soggettivo e uso di fatti successivi; 3) vizi nella negazione delle attenuanti e del beneficio della non menzione. Il P.G. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse inammissibile (primo motivo non manifesta infondatezza) e, valutando la prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Il reato era contestato come commesso il 4/12/2014; il termine di prescrizione (7 anni e mezzo) è decorso il 4/6/2022; non vi sono state cause di sospensione tali da impedire la maturazione della prescrizione (solo 64 giorni di sospensione per COVID). Di conseguenza la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 61, n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante prevista per il reato concreto contestato; richiamata quale parte della fattispecie applicata al caso
art. 479 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di falso ideologico, ossia la fonte normativa della imputazione principale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati per adempiere ai requisiti formali del ricorso
art. 157, primo comma, cod. pen.
Regola che individua il termine di prescrizione per il reato considerato, usata per calcolare la scadenza del termine estintivo
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma integrativa ai fini del calcolo della prescrizione richiamata nel computo del termine di 7 anni e mezzo
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con mod.)
Norma che prevedeva la sospensione di alcuni termini processuali durante la crisi COVID-19; nel caso si è riconosciuta una sospensione limitata di 64 giorni che non ha impedito la prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione sulle cause di non punibilità; la Corte ha verificato l'assenza di cause di non punibilità rilevanti oltre alla prescrizione
art. 21 cod. proc. pen.
Regola sull'eccezione di incompetenza (per territorio); la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'imputato assolto in primo grado può riproporre l'eccezione di incompetenza se il P.M. impugna l'assoluzione
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche se la condanna è stata pronunciata in grado d'appello: occorre calcolare con attenzione le date di consumazione, i termini rinnovi e le eventuali sospensioni per valutare se al momento della decisione in Cassazione il termine sia già maturato.
- L'imputato assolto in primo grado che non abbia interesse ad appellare può comunque riproporre dinanzi al giudice d'appello (o in Cassazione se il P.M. impugna) eccezioni di incompetenza già sollevate, ai sensi della giurisprudenza consolidata; una corte che ritenga preclusa l'eccezione deve adeguatamente motivarlo.
- La Corte d'appello può valorizzare elementi indiziari e il contesto fattuale (rapporti tra parti, sollecitazioni esterne, condanne di terzi) per ricostruire l'elemento soggettivo, ma l'uso di fatti successivi alla condotta contestata richiede motivazione solida, pena censura per omessa/insufficientemotivazione.
- Nel calcolo dei termini processuali è necessario considerare le sospensioni legislative (es. normative emergenziali) ma queste possono non essere sufficienti a interrompere la prescrizione: verificare sempre la durata e l'applicabilità della sospensione.
- Quando la Cassazione accerta l'intervenuta prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, impedendo così un nuovo giudizio di merito.
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