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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09696/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Nel ricorso ha contestato: a) il giudizio di responsabilità, in particolare la valutazione circa la finalizzazione illecita della detenzione della sostanza; b) il riconoscimento della recidiva; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni corrette, puntuali e immuni da manifeste illogicità; perciò ha ritenuto il ricorso non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni conseguenti sul pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito su responsabilità, recidiva e attenuanti generiche senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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