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Circolare

Circolare numero 68 del 6-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, quando la madre lavoratrice non può assistere il minore per grave infermità e il padre usufruisce del diritto all’astensione dal lavoro, alla madre può essere riconosciuta anche l’indennità di malattia. Non si applica infatti il divieto di cumulo previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 1204/1971, perché le due prestazioni si riferiscono a rapporti di lavoro distinti e spettano a soggetti diversi. L’Istituto invita quindi ad adottare tale impostazione, con effetto anche per situazioni pregresse non prescritte o non definitivamente negate in giudicato, purché supportate da idonea certificazione nei termini di legge.

Cumulo indennità di maternità e malattia nel caso di grave infermità della madre

Cumulo tra indennità di maternità e indennità di malattia in caso di grave infermità della madre

La circolare esamina la possibilità di riconoscere alla madre lavoratrice l’indennità di malattia quando, per grave infermità della stessa, sia il padre a fruire del diritto all’astensione dal lavoro previsto dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1987, n. 1. Il tema nasce dal dubbio se operi o meno il divieto di cumulo tra prestazioni di maternità e malattia richiamato dall’art. 15, comma 1, della medesima legge.

Inquadramento del problema e orientamento giurisprudenziale

In origine, la possibilità di riconoscere l’indennità di malattia alla madre era stata considerata incerta, poiché l’art. 15, comma 1, dispone che l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria sia "comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia". Per chiarire la questione, si è atteso l’orientamento della magistratura, che ha affermato un principio favorevole alle lavoratrici.

Principio enunciato dal giudice

Secondo il principio richiamato dalla circolare, se l’assistenza al minore da parte della lavoratrice madre diviene impossibile a causa della sua grave infermità e il padre esercita il diritto all’astensione dal lavoro, non si applica la norma dell’art. 15, comma 1, della legge n. 1204/1971 che esclude il cumulo tra indennità di maternità e indennità di malattia. Le due prestazioni devono quindi essere riconosciute a due diversi soggetti, in relazione a due distinti rapporti di lavoro.

Decisione dell’Istituto e condizioni di riconoscimento

La circolare afferma che l’impostazione giurisprudenziale è corretta e ben motivata e che deve essere fatta propria dall’Istituto. Ne consegue il riconoscimento, nelle condizioni descritte, del trattamento economico previdenziale di malattia alle interessate, sempre che appartengano a categorie aventi titolo all’indennità di malattia e nel rispetto della relativa disciplina normativa.

Applicazione a situazioni pregresse

Il principio viene esteso anche a eventuali situazioni anteriori, purché non siano prescritte o non siano state definite negativamente con sentenza passata in giudicato. In tali casi è comunque richiesta l’idonea certificazione prodotta nei termini di legge.

Punti principali

Questione interpretativa sul cumulo delle indennità

Viene affrontato il problema del riconoscimento, a favore della madre lavoratrice, dell’indennità di malattia quando il padre fruisce dell’astensione dal lavoro per grave infermità della madre, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19 gennaio 1987, n. 1.

Superamento del divieto di cumulo ex art. 15, comma 1, L. n. 1204/1971

La circolare richiama il dubbio derivante dalla previsione secondo cui l’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Tuttavia, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, si afferma che tale norma non opera nel caso in cui l’assistenza al minore sia divenuta impossibile per grave infermità della madre e il padre eserciti il diritto all’astensione dal lavoro.

Riconoscimento di due diverse prestazioni a due distinti soggetti

Secondo il principio enunciato dal giudice, alla madre lavoratrice e al padre spettano le rispettive indennità in riferimento a due distinti rapporti di lavoro. Pertanto, alla madre può essere corrisposta l’indennità di malattia, mentre al padre resta ferma la tutela connessa all’astensione dal lavoro.

Orientamento dell’Istituto e applicazione pratica

Poiché la decisione viene ritenuta corretta e ben motivata, l’Istituto assume tale impostazione e riconosce, nelle condizioni indicate, il trattamento economico previdenziale per malattia alle interessate, purché appartengano a categorie aventi titolo alla prestazione e nel rispetto di tutta la relativa normativa.

Effetti sulle situazioni pregresse

Il principio può essere applicato anche a eventuali situazioni pregresse non prescritte o non definite negativamente con sentenza passata in giudicato, a condizione che sia prodotta idonea certificazione nei termini di legge.

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