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Circolare

Circolare numero 64 del 3-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i criteri per la liquidazione e il ricalcolo delle pensioni in regime internazionale intestate a bititolari che beneficiano dei miglioramenti previsti dall'art. 4 della legge n. 140/1985 e dall'art. 1 del DPCM 16.12.1989, in base alla totalizzazione dei contributi italiani ed esteri. Dopo un riepilogo delle regole generali sulle pensioni internazionali, la circolare stabilisce che, per le pensioni interessate ai miglioramenti, l'integrazione al minimo va verificata e attribuita secondo la presenza del requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro e secondo la situazione delle due pensioni concorrenti. Vengono inoltre disciplinati i casi di pensioni "cristallizzate", di decorrenze anteriori o successive all'1.2.1991 e l'applicazione delle norme sui trattamenti minimi e sui 52 contributi.

Criteri di liquidazione delle pensioni in regime internazionale per bititolari con benefici ex art. 4 L. 140/1985 e art. 1 DPCM 16.12.1989

Criteri di liquidazione delle pensioni internazionali per bititolari con benefici ex art. 4 L. 140/1985 e art. 1 DPCM 16.12.1989

La circolare definisce i criteri da applicare alla liquidazione e al ricalcolo delle pensioni in regime internazionale nei casi di bititolarità interessati ai miglioramenti previsti dall'art. 4 della legge n. 140/1985 e dall'art. 1 del DPCM 16.12.1989. Il documento si colloca a scioglimento di precedenti riserve e coordina la disciplina dei benefici con le regole generali in materia di integrazione al trattamento minimo, totalizzazione di periodi italiani ed esteri, prorata e cristallizzazione.

Quadro generale delle pensioni in regime internazionale

La circolare richiama anzitutto i criteri generali già applicabili alle pensioni internazionali. L'impostazione di base è che la disciplina si applica solo quando vi siano più pensioni integrabili al minimo e, quindi, occorre verificare preliminarmente il diritto all'integrazione di tutte le prestazioni del soggetto.

In particolare:

  • se una delle pensioni non ha diritto all'integrazione per effetto della considerazione della prestazione estera ai sensi dell'art. 8 della legge n. 153/1969, oppure per mancanza del requisito dei 52 contributi richiesto dall'art. 7 della legge n. 407/1990, l'integrazione, se dovuta, va attribuita sull'altra pensione;
  • in caso di concorso tra una pensione autonoma e una pensione in regime internazionale, entrambe integrabili al trattamento minimo, si applicano i criteri generali indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia autonoma o in prorata;
  • se non sussiste il diritto all'integrazione della pensione internazionale, il relativo prorata va calcolato sulla base della pensione virtuale non integrata al minimo.

Per le pensioni con benefici ex art. 4 L. 140/1985 e art. 1 DPCM 16.12.1989, fino al 31.1.1991 l'integrazione va attribuita sull'altra pensione partendo da una virtuale integrata al minimo vigente alla decorrenza originaria; l'integrazione così attribuita non viene poi riportata sulla prima pensione se questa, come può accadere nel regime internazionale, torna a essere inferiore al trattamento minimo.

Decorrenza dell'1.2.1991 e regime applicabile

Per effetto dei chiarimenti richiamati dalla circolare, le pensioni in regime internazionale interessate ai miglioramenti sono considerate integrate al minimo a decorrere dall'1.2.1991, purché a tale data risulti effettivamente una quota di integrazione dopo la scomposizione degli elementi costitutivi della prestazione. Il criterio vale sia per le pensioni già in gestione sia per le nuove procedure di liquidazione in competenza 1992.

Da tale data le pensioni sono assoggettate all'intera normativa sui trattamenti minimi, compresi:

  • l'art. 6 della legge n. 638/1983;
  • l'art. 7 della legge n. 407/1990.

Per le pensioni in prima liquidazione con decorrenza anteriore all'1.2.1991, i nuovi criteri si applicano solo da tale data; per il periodo precedente restano fermi i criteri vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 407/1990.

Applicazione dell'art. 6, terzo comma, L. 638/1983: concorso di pensioni con benefici per più di 780 contributi

La circolare disciplina, dal punto di vista operativo, il concorso di pensioni interessate ai benefici previsti per la presenza di più di 780 contributi.

Quando entrambe le pensioni sono state acquisite sulla base di almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro, esse sono entrambe a carico dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'integrazione spetta sulla pensione diretta.

Se invece solo una delle pensioni possiede tale requisito:

  • dall'1.2.1991 l'integrazione al minimo va attribuita su quella pensione;
  • l'altra pensione, priva del requisito, deve essere ricalcolata o liquidata in prorata sulla base della virtuale non integrata al minimo e maggiorata del beneficio ex art. 4 L. 140/1985 o art. 1 DPCM 16.12.1989.

La circolare precisa che questo criterio si applica anche quando la mancanza del requisito dell'anno di contribuzione non impedisce comunque il diritto all'integrazione al trattamento minimo, circostanza che si verifica:

  • se la pensione, con decorrenza anteriore all'1.2.1991, è erogata a residenti in Italia;
  • oppure se la pensione, con decorrenza successiva all'1.2.1991, è erogata a residenti in Italia secondo la normativa internazionale che prevede l'erogazione del "complemento" al minimo.

Se entrambe le pensioni, con decorrenza anteriore all'1.2.1991, sono state acquisite con meno di un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione spetta sulla pensione diretta; se il titolare risiede all'estero, tale pensione deve essere cristallizzata.

Concorso di pensioni di cui una sola interessata ai benefici per più di 780 contributi

La circolare affronta anche il caso in cui una sola delle due pensioni sia interessata ai benefici collegati alla presenza di più di 780 contributi.

Se entrambe le pensioni possono far valere almeno un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione spetta sulla pensione interessata ai benefici, salvo il caso in cui l'altra sia "cristallizzata" per redditi: in tale ipotesi l'integrazione continua a essere corrisposta, nell'importo cristallizzato, su quest'ultima pensione. Lo stesso criterio si applica anche se la pensione cristallizzata per redditi è quella con i benefici e l'altra pensione ha decorrenza successiva all'1.2.1991.

Se invece solo una pensione possiede il requisito dell'anno di contribuzione:

  • l'integrazione al minimo va attribuita su tale pensione;
  • ciò vale anche se sull'altra pensione, priva del requisito, siano stati attribuiti i benefici dell'art. 4 L. 140/1985 e dell'art. 1 DPCM 16.12.1989 per cumulo dei periodi esteri.

Per la concreta attuazione si rinvia alle modalità già indicate per il caso precedente. Inoltre, se la pensione con il requisito dei 52 contributi ha decorrenza successiva all'1.2.1991, l'altra pensione deve essere cristallizzata alla medesima data e ricalcolata in prorata, dalla decorrenza della pensione da integrare, sulla base della virtuale non integrata al minimo e con aggiunta del beneficio spettante.

Caso in cui nessuna pensione abbia il requisito dell'anno di contribuzione

Quando nessuna delle due pensioni può far valere il requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione spetta sulla pensione interessata ai benefici previsti per la presenza di più di 780 contributi, che deve essere, se necessario, cristallizzata.

L'altra pensione, anche se con decorrenza successiva all'1.2.1991, deve essere liquidata o posta in pagamento nell'importo del prorata determinato sulla base della virtuale non integrata al trattamento minimo.

Sintesi operativa per gli uffici

Dal complesso della circolare emerge che la gestione delle pensioni internazionali per bititolari con benefici speciali richiede:

  • la verifica preliminare del diritto all'integrazione di ciascuna prestazione;
  • l'individuazione della pensione su cui attribuire l'integrazione al minimo, secondo il requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro e la presenza di più di 780 contributi;
  • il ricalcolo del prorata sulla base della pensione virtuale non integrata al minimo quando una prestazione non ha titolo all'integrazione;
  • la possibile cristallizzazione della pensione nei casi previsti, in particolare per residenza all'estero o per cristallizzazione per redditi;
  • l'applicazione della nuova disciplina dall'1.2.1991, fermo il diverso regime per i periodi precedenti.

La circolare, in sostanza, coordina i benefici dei trattamenti minimi con la totalizzazione della contribuzione estera e con le regole speciali del regime internazionale, fornendo una griglia di trattamento distinta a seconda della combinazione tra le due pensioni e dei requisiti contributivi posseduti.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare scioglie la riserva richiamando precedenti messaggi e indica i criteri per la liquidazione delle pensioni in regime internazionale per bititolari interessati ai benefici dell'art. 4 L. 140/1985 e dell'art. 1 DPCM 16.12.1989, sulla base della totalizzazione della contribuzione italiana ed estera. Viene anche richiamata la necessità di fare riferimento ai criteri generali già applicabili alle pensioni internazionali.

Regole generali per le pensioni in regime internazionale

La normativa si applica solo in presenza di più pensioni integrabili al minimo, dovendosi prima verificare il diritto all'integrazione di tutte le prestazioni. Se una pensione non ha diritto all'integrazione per effetto della considerazione della prestazione estera ex art. 8 L. 153/1969 o per mancanza del requisito dei 52 contributi ex art. 7 L. 407/1990, l'integrazione, se dovuta, va attribuita sull'altra pensione. In caso di concorso tra pensione autonoma e pensione in regime internazionale, entrambe integrabili, valgono i criteri generali indipendentemente dal regime di liquidazione. Se manca il diritto all'integrazione della pensione internazionale, il relativo prorata va calcolato sulla base della pensione virtuale non integrata al minimo. Per le pensioni con benefici ex art. 4 L. 140/1985 e art. 1 DPCM 16.12.1989, fino al 31.1.1991 l'integrazione va attribuita sull'altra pensione partendo da una virtuale integrata al minimo vigente alla decorrenza originaria, senza successivo spostamento sulla prima pensione se questa torna inferiore al minimo.

Decorrenza e applicazione della nuova disciplina dall'1.2.1991

Le pensioni internazionali interessate ai miglioramenti sono considerate integrate al minimo dall'1.2.1991, purché alla stessa data risulti una quota di integrazione dopo la scomposizione degli elementi costitutivi, sia nelle pensioni in gestione sia nelle nuove procedure di liquidazione in competenza 1992. Da tale data esse sono soggette a tutta la normativa sui trattamenti minimi, compresi l'art. 6 L. 638/1983 e l'art. 7 L. 407/1990. Per le pensioni in prima liquidazione con decorrenza anteriore all'1.2.1991, i nuovi criteri si applicano dall'1.2.1991, mentre per il periodo precedente restano fermi i criteri anteriori alla legge n. 407/1990.

Concorso di pensioni entrambe interessate ai benefici per più di 780 contributi

Se entrambe le pensioni sono state acquisite con almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro, e quindi sono entrambe a carico dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Se solo una delle due pensioni possiede tale requisito, dall'1.2.1991 l'integrazione al minimo va attribuita su quella pensione; l'altra, se priva del requisito, va ricalcolata o liquidata in prorata sulla base della virtuale non integrata al minimo e maggiorata del beneficio ex art. 4 L. 140/1985 o art. 1 DPCM 16.12.1989. Il criterio si applica anche quando la mancanza del requisito dell'anno non impedisce l'integrazione al minimo perché il titolare risiede in Italia o perché la normativa internazionale prevede il "complemento" al minimo. Se entrambe le pensioni, con decorrenza ante 1.2.1991, sono state acquisite con meno di un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione spetta sulla pensione diretta, che, se il titolare risiede all'estero, deve essere cristallizzata.

Concorso di pensioni di cui una sola interessata ai benefici per più di 780 contributi

Se entrambe le pensioni hanno almeno un anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione va sulla pensione interessata dai benefici per la presenza di più di 780 contributi, salvo il caso della pensione "cristallizzata" per redditi, nella quale l'integrazione continua a essere corrisposta nell'importo cristallizzato. Lo stesso criterio vale anche se la pensione cristallizzata per redditi è quella con i benefici e l'altra ha decorrenza successiva all'1.2.1991. Se invece solo una pensione possiede il requisito dell'anno di contribuzione, l'integrazione al minimo va attribuita su quella, anche se l'altra pensione, priva del requisito, beneficia dei vantaggi dell'art. 4 L. 140/1985 e dell'art. 1 DPCM 16.12.1989 per cumulo di periodi esteri. In tale ipotesi, se la pensione con i 52 contributi decorre dopo l'1.2.1991, l'altra pensione va cristallizzata a tale data e ricalcolata in prorata sulla base della virtuale non integrata al minimo dalla decorrenza della pensione da integrare, con aggiunta del beneficio previsto.

Concorso di pensioni quando nessuna ha il requisito dell'anno di contribuzione

Se nessuna delle due pensioni può far valere il requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione spetta sulla pensione interessata ai benefici previsti per la presenza di più di 780 contributi, che dovrà essere, se necessario, cristallizzata. L'altra pensione, anche se con decorrenza successiva all'1.2.1991, deve essere posta in pagamento nell'importo del prorata calcolato sulla base della virtuale non integrata al trattamento minimo.

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