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Circolare

Circolare numero 65 del 3-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pensioni quando il pensionato trasferisce la residenza all'estero o rientra in Italia, distinguendo tra mantenimento del pagamento nel Paese originario e trasferimento del pagamento all’estero o in Italia. Vengono precisate le procedure informatiche da utilizzare, le banche incaricate dei pagamenti all’estero, la gestione delle deleghe, delle detrazioni fiscali, dell’integrazione al minimo, delle trattenute per lavoro all’estero e del contributo sanitario. Sono esclusi dalla disciplina le pensioni in regime internazionale liquidate nel ruolo "S" e le pensioni dei Fondi speciali di previdenza.

Istruzioni operative per il pagamento e la ricostituzione delle pensioni in caso di trasferimento di residenza all'estero o in Italia

Istruzioni operative per la gestione delle pensioni in caso di trasferimento di residenza

La circolare disciplina le modalità operative da seguire quando il pensionato trasferisce la residenza all’estero o rientra in Italia, con o senza spostamento del pagamento della pensione. Vengono inoltre richiamate le procedure informatiche da utilizzare, le verifiche da effettuare e gli effetti sul trattamento pensionistico, con particolare attenzione a integrazione al minimo, detrazioni fiscali, trattenute per lavoro all’estero e contributo sanitario.

Ambito di applicazione

Le istruzioni richiamano la precedente circolare n. 115 del 30 aprile 1991 sulla liquidazione delle pensioni ai residenti all’estero e il messaggio n. 42576 del 23 luglio 1991 sulla ricostituzione. La disciplina non si applica alle pensioni in regime internazionale liquidate nel ruolo "S" né alle pensioni dei Fondi speciali di previdenza.

La circolare chiarisce preliminarmente che:

  • la residenza all’estero del pensionato e il luogo di pagamento della pensione sono aspetti autonomi;
  • un pensionato residente all’estero può continuare a riscuotere la pensione in Italia, tramite delegato o accredito su conto corrente bancario;
  • il trasferimento di residenza può incidere sull’importo della pensione per effetto di integrazione al minimo, detrazioni per familiari a carico e contributo sanitario;
  • il semplice trasferimento del pagamento da Italia all’estero o viceversa costituisce una variazione del codice dell’ufficio pagatore.

Uffici pagatori e banche incaricate all’estero

Il pagamento delle pensioni all’estero è affidato a specifiche banche, distinte per area geografica:

  • Cassa di Risparmio di Roma per Francia e Principato di Monaco;
  • Banca Nazionale del Lavoro per l’Argentina;
  • Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Spagna e Germania;
  • Banco di Credito di Trieste per i Paesi della Jugoslavia;
  • Banco Ambrosiano Veneto per l’Austria;
  • Banca Commerciale Italiana per tutti gli altri Stati.

Le banche sono collegate telematicamente con l’Istituto, ad eccezione del Banco di Credito di Trieste. Per i pagamenti destinati alla Jugoslavia, pertanto, gli ordinativi vengono emessi su supporti cartacei.

Per la codifica degli uffici pagatori da usare per gli Stati esteri la circolare rinvia alla circolare n. 255 del 6 dicembre 1990.

Trasferimento del pagamento della pensione all’estero

Per il trasferimento dei pagamenti verso Paesi esteri gestiti da banche collegate telematicamente è necessario:

  • sospendere il pagamento in Italia;
  • acquisire con la procedura VT, tramite l’opzione A del programma 3510, il codice dell’ufficio pagatore del Paese estero, il nuovo indirizzo e il bimestre di decorrenza della variazione;
  • ricostituire la pensione con procedura 480 per segnalare il codice di residenza all’estero.

Per i Paesi della Jugoslavia, gestiti dal Banco di Credito di Trieste e non collegati telematicamente, occorre inoltre:

  • inviare il Mod. P.1/ott alla banca come nuovo incarico di pagamento;
  • acquisire con procedura VT la variazione dell’ufficio pagatore e il nuovo indirizzo;
  • procedere alla ricostituzione con procedura 480 per indicare il codice di residenza all’estero.

In ogni caso, quando il pagamento è trasferito da Italia a estero o viceversa, va revocata l’eventuale delega già presente e, se del caso, acquisita la nuova delega tramite le funzioni del programma 4922.

Trasferimento di residenza all’estero mantenendo il pagamento in Italia

Se il pensionato trasferisce la residenza all’estero ma continua a percepire la pensione in Italia, la Sede deve:

  • acquisire con procedura 480 il nuovo indirizzo;
  • inserire il codice "SI" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1;
  • indicare una decorrenza per il calcolo degli arretrati coincidente con il trasferimento all’estero e comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione;
  • per le pensioni soggette al contributo sanitario, non indicare per il momento una data successiva al 1 gennaio 1991;
  • considerare che la procedura revoca automaticamente le detrazioni d’imposta non spettanti, limitatamente all’anno di elaborazione;
  • verificare se la pensione sia stata liquidata come anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, con eventuale applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990;
  • accertare l’eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente all’estero e, in caso positivo, operare direttamente le trattenute lavoro.

Trasferimento della residenza all’estero con trasferimento del pagamento all’estero

Quando il pensionato trasferisce anche il pagamento all’estero, oltre agli adempimenti sopra descritti, la Sede deve distinguere tra due casi.

Pagamento tramite banche collegate telematicamente

In questo caso occorre:

  • sospendere il pagamento in Italia;
  • acquisire con la procedura VT, opzione A del programma 3510, il codice dell’ufficio pagatore estero, il bimestre di effetto e il nuovo indirizzo;
  • acquisire con procedura 480 il codice "SI" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza per il calcolo degli arretrati;
  • verificare l’eventuale applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990 per le pensioni liquidate come anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri;
  • accertare lo svolgimento di lavoro dipendente all’estero, con conseguente applicazione delle trattenute lavoro se dovute.

Pagamento tramite banche non collegate telematicamente

In questo caso, oltre agli adempimenti sopra indicati, la Sede deve:

  • spedire il Mod. P.1/ott alla banca estera come nuovo incarico di pagamento.

La circolare richiama inoltre la necessità di prestare attenzione alla correntezza dei pagamenti e di corrispondere eventuali rate non riscosse direttamente al pensionato secondo le modalità della circolare n. 185 dell’11 luglio 1991.

Rientro in Italia e trasferimento del pagamento in Italia

Se il pensionato rientra in Italia, la Sede deve:

  • sospendere il pagamento all’estero;
  • acquisire con la procedura VT, opzione A del programma 3510, il codice dell’ufficio pagatore italiano e il nuovo indirizzo; se l’ufficio è collegato telematicamente va inserito anche il bimestre di decorrenza, altrimenti va spedito il Mod. P.1/ott al nuovo ufficio pagatore;
  • acquisire con procedura 480 il codice "NO" di residente all’estero nel campo 94 del pannello PB1 e la decorrenza del calcolo arretrati coincidente con il rientro in Italia, comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione;
  • segnalare la variazione dei codici di detrazione d’imposta con il programma 3520;
  • se in archivio è presente il codice quota esente "2", sostituirlo con "0" per cancellarlo;
  • verificare se la pensione sia stata congelata al minimo di gennaio 1991 in applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990 e, in caso di reintegro al minimo, procedere dopo la ricostituzione al recupero delle quote di integrazione non spettanti per i periodi anteriori al trasferimento della residenza.

Pensioni assoggettate al contributo sanitario

Per i trattamenti pensionistici assoggettati o assoggettabili al contributo al Servizio sanitario nazionale, in caso di trasferimento all’estero o dall’estero in Italia devono essere acquisiti con l’opzione 13 del programma 4444 gli appositi codici di gestione, secondo che l’interessato risieda in Italia o all’estero.

La circolare chiarisce che:

  • l’opzione 13 del programma 4444 consente l’acquisizione dei soli codici di gestione del contributo sanitario o dell’esenzione;
  • il calcolo del contributo è effettuato in sede di elaborazione della pensione mediante la procedura di ricostituzione.

Indicazioni operative finali

La circolare assegna alla Sede un ruolo centrale nella gestione delle variazioni di residenza e di pagamento, imponendo controlli su residenza, ufficio pagatore, deleghe, detrazioni fiscali, eventuali redditi o attività lavorative all’estero e corretta applicazione del contributo sanitario. Le attività devono essere eseguite con le procedure indicate (VT, 480, 4922, 3520, 4444) e con attenzione alle decorrenze dei pagamenti e agli eventuali conguagli o recuperi conseguenti al trasferimento di residenza.

Punti principali

Ambito di applicazione e principi generali

Le istruzioni riguardano le pensioni dei residenti all’estero e i casi di trasferimento di residenza tra Italia ed estero. Si chiarisce che residenza all’estero e pagamento all’estero sono fatti distinti: il pensionato residente all’estero può continuare a riscuotere in Italia tramite delegato o accredito bancario. Il trasferimento di residenza può incidere su integrazione al minimo, detrazioni per familiari a carico e contributo sanitario, mentre il trasferimento del solo pagamento comporta una variazione dell’ufficio pagatore.

Banche incaricate del pagamento all’estero

Il pagamento delle pensioni in Stati esteri è affidato a banche specifiche: Cassa di Risparmio di Roma per Francia e Principato di Monaco; BNL per Argentina; Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Spagna e Germania; Banco di Credito di Trieste per i Paesi della Jugoslavia; Banco Ambrosiano Veneto per Austria; Banca Commerciale Italiana per tutti gli altri Stati. Le banche sono collegate telematicamente con l’Istituto, tranne il Banco di Credito di Trieste, per cui gli ordinativi verso la Jugoslavia vengono emessi su supporto cartaceo.

Procedure per il trasferimento del pagamento all’estero

Per trasferire il pagamento presso Paesi esteri collegati telematicamente occorre sospendere il pagamento in Italia, acquisire con la procedura VT l’ufficio pagatore estero, il nuovo indirizzo e il bimestre di decorrenza, quindi eseguire la ricostituzione con procedura 480 per indicare la residenza all’estero. Per la Jugoslavia, gestita dal Banco di Credito di Trieste, occorre anche inviare il Mod. P.1/ott come nuovo incarico di pagamento. In tutti i casi va verificata ed eventualmente revocata o acquisita la delega alla riscossione con il programma 4922.

Trasferimento di residenza all’estero con pagamento mantenuto in Italia

Se il pensionato si trasferisce all’estero ma mantiene il pagamento in Italia, la Sede deve aggiornare l’indirizzo con la procedura 480, inserire il codice "SI" nel campo dei residenti all’estero e indicare una decorrenza per il calcolo degli arretrati coincidente con il trasferimento, comunque non successiva al 1 gennaio dell’anno di elaborazione; per le pensioni soggette a contributo sanitario la decorrenza non può, per il momento, essere successiva al 1 gennaio 1991. Va inoltre verificata l’eventuale natura di anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri e accertato se vi sia attività lavorativa dipendente all’estero, con conseguente applicazione delle trattenute lavoro.

Trasferimento di residenza e del pagamento all’estero

Quando il pensionato trasferisce anche il pagamento all’estero, oltre agli adempimenti relativi alla residenza estera, la Sede deve sospendere il pagamento in Italia e acquisire con VT l’ufficio pagatore estero, il nuovo indirizzo e il bimestre di effetto se la banca è telematicamente collegata; se non lo è, va spedito il Mod. P.1/ott alla banca. In questi casi va prestata particolare attenzione alla correntezza dei pagamenti e alle eventuali rate non riscosse, da corrispondere direttamente al pensionato secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 185/1991.

Rientro in Italia e trasferimento del pagamento in Italia

Quando il pensionato rientra in Italia, la Sede deve sospendere il pagamento all’estero, acquisire con VT il nuovo ufficio pagatore italiano e l’indirizzo, e se l’ufficio è telematico anche il bimestre di decorrenza; in caso contrario va inviato il Mod. P.1/ott al nuovo ufficio pagatore. Con procedura 480 va indicato il codice "NO" di residente all’estero e la decorrenza del calcolo arretrati, non oltre il 1 gennaio dell’anno di elaborazione; inoltre vanno aggiornate le detrazioni con il programma 3520 e, se presente il codice quota esente "2", va sostituito con "0".

Art. 6 legge n. 638/1983 e art. 7, comma 3, legge n. 407/1990

Per le pensioni interessate dall’art. 6 della legge n. 638/1983, in presenza del codice "SI" nel campo "residente all’estero" e di redditi rilevanti per l’integrazione al minimo anteriori al trasferimento, la procedura attribuisce l’integrazione al minimo fino al 31 gennaio 1991, poiché non può essere acquisita la decorrenza del trasferimento; la Sede deve quindi localizzare la pensione all’ufficio pagatore di Sede e pagare direttamente quanto effettivamente dovuto. Inoltre, per le pensioni liquidate come anticipo recuperabile con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, va verificata l’applicabilità dell’art. 7, comma 3, della legge n. 407/1990 e, in caso di rientro in Italia, vanno recuperate le quote di integrazione non spettanti per i periodi anteriori al trasferimento di residenza.

Contributo al Servizio sanitario nazionale

Per le pensioni assoggettate o assoggettabili al contributo sanitario, in caso di trasferimento all’estero o in Italia devono essere acquisiti con l’opzione 13 del programma 4444 gli appositi codici di gestione del contributo o dell’esenzione, a seconda della residenza. La circolare precisa che l’opzione 13 serve solo all’acquisizione dei codici di gestione, mentre il calcolo del contributo sarà effettuato in sede di elaborazione della pensione con la procedura di ricostituzione.

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