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Circolare

Circolare numero 71 del 7-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare individua una serie di irregolarità ricorrenti nelle pratiche di condono previdenziale e chiarisce quando sia possibile convalidare, anche solo parzialmente, gli effetti del beneficio. In particolare, ammette il riconoscimento limitato alle somme effettivamente versate nei termini in caso di pagamento della sola prima rata o di importi inferiori al dovuto, disciplina i pagamenti effettuati direttamente all’INPS anziché al concessionario e tratta i casi di obblighi contributivi venuti meno successivamente. Vengono inoltre precisati gli effetti della riapertura dei termini sui pagamenti già effettuati, le condizioni per l’eventuale riconoscimento di fiscalizzazione e sgravi in ipotesi di condono parziale, nonché l’esclusione delle spese e competenze legali dal beneficio. Le sedi sono invitate a riesaminare e definire le pratiche secondo i criteri indicati.

Condono ex art. 3 D.L. 103/1991: convalida parziale dei benefici in alcune anomalie di pagamento

Condono ex art. 3 D.L. 103/1991: anomalie, convalida parziale e criteri operativi

La circolare esamina alcune anomalie riscontrate dalle sedi nelle pratiche di condono previdenziale e stabilisce in quali casi sia possibile mantenere, anche solo in parte, gli effetti agevolativi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 103/1991, convertito con modificazioni nella disciplina richiamata. L’impostazione generale è quella di valorizzare i pagamenti effettivamente eseguiti nei termini, evitando la decadenza totale quando la legge consente una lettura compatibile con il condono parziale.

Pagamento della sola prima rata

Per i soggetti che hanno presentato tempestivamente la domanda di condono ma hanno pagato nei termini soltanto la prima rata, l’Istituto ritiene possibile riconoscere il beneficio limitatamente alla quota di debito contributivo effettivamente versata entro la scadenza. La circolare osserva che la L. 166/1991 non ha escluso espressamente il condono parziale né il pagamento in unica soluzione, mentre la disciplina del precedente condono ex L. 48/1988 prevedeva in modo esplicito la decadenza anche per il mancato versamento di una sola rata. Da ciò si desume che, per il condono del 1991, la decadenza operi solo per i versamenti non eseguiti entro i termini.

In tali casi:

  • i versamenti effettuati nei termini conservano l’effetto di condono;
  • la rideterminazione delle sanzioni civili in misura ordinaria riguarda solo il debito non coperto;
  • le somme incassate vanno imputate alle partite più remote.

Pagamento nei termini di importi inferiori al dovuto

La stessa logica viene applicata alle ipotesi in cui la rata versata nei termini sia inferiore al dovuto, anche per errori nel calcolo dell’aliquota dell’8% o nell’applicazione del tetto massimo del 40%, nonché nei casi di seconda rata inferiore alla prima o al totale già versato in caso di domande integrative presentate nelle varie riaperture dei termini.

La convalida è ammessa solo per la parte di contributi e relative sanzioni ridotte effettivamente coperta dai pagamenti tempestivi. Per il residuo non pagato alle scadenze previste si applicano le sanzioni civili in misura ordinaria.

Pagamento diretto all’INPS dei debiti iscritti a ruolo

Per i debiti inseriti in ruoli esattoriali, per i quali l’art. 3, comma 7, della L. 166/1991 prevedeva il condono in unica soluzione presso i concessionari entro il 25 giugno 1991, la circolare considera valida anche la fattispecie di pagamento diretto all’INPS, in tutto o in parte, purché il termine del 25.6.1991 sia stato rispettato per il pagamento integrale dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte sostitutive di quelle iscritte a ruolo.

Restano tuttavia fermi gli obblighi verso i concessionari per aggi e spese. Non può invece essere riconosciuto il beneficio per la parte di debito pagata dopo il 25.6.1991, in particolare quando il condono sia stato eseguito in due rate, poiché per tale fattispecie la legge prevedeva il versamento in unica soluzione.

Le sedi devono:

  • rivedere le pratiche interessate;
  • comunicare ai concessionari gli sgravi limitatamente alle somme risultate non dovute;
  • attenersi ai criteri operativi già fissati dalla circolare n. 223 del 13 ottobre 1990.

Obblighi contributivi venuti meno per effetto della stessa L. 166/1991

La circolare affronta anche i casi in cui il pagamento della sola prima rata sia stato effettuato prima dell’entrata in vigore della L. 166/1991, ma l’obbligo contributivo sia successivamente venuto meno per effetto della stessa legge, con riferimento ai fondi, casse e polizze assicurative.

In tali ipotesi:

  • se la prima rata è stata pagata prima dell’entrata in vigore della L. 166/1991, la pratica può considerarsi definita allo stato dei pagamenti effettuati;
  • l’applicazione d’ufficio del condono è possibile perché risultano già incassati contributi irripetibili e le relative sanzioni ridotte;
  • per le rate pagate quando l’obbligo non sussisteva più, il contribuente può chiedere la ripetizione dell’indebito oggettivo.

Riapertura dei termini per debiti già pagati e sanzioni non recuperate

Viene poi chiarito il trattamento dei contribuenti che non hanno rispettato il termine di 30 giorni assegnato dall’INPS, in base ai decreti-legge precedenti il D.L. 103/1991, per il pagamento delle sanzioni ridotte relative a debiti contributivi già estinti.

La circolare ricorda che gli effetti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge sono stati fatti salvi dalla L. 166/1991, e dalla L. 169/1991 per il D.L. 259/1990. Tuttavia, grazie alla riapertura dei termini disposta dal D.L. 103/1991, può essere applicato d’ufficio il condono per i debiti contributivi pagati prima del 2 aprile 1991, purché non siano state già recuperate le sanzioni in misura ordinaria.

Se al 2 aprile 1991 risultavano già incassate somme sufficienti a coprire contributi e sanzioni civili ridotte, le relative pratiche si considerano definite.

Condono parziale e fiscalizzazione degli oneri sociali

Con riferimento all’ultima parte del comma 8 dell’art. 3 del D.L. 103/1991, la circolare ribadisce che il beneficio resta subordinato anche alla regolarizzazione delle condizioni previste per la fiscalizzazione e per gli sgravi degli oneri sociali.

Nel caso di condono parziale:

  • se la regolarizzazione riguarda tutte le condizioni previste solo per alcuni lavoratori, il beneficio può essere riconosciuto limitatamente a tali lavoratori;
  • se la regolarizzazione parziale riguarda tutti i lavoratori, la fiscalizzazione e gli sgravi non possono essere riconosciuti per i periodi solo parzialmente regolarizzati.

Spese e competenze legali; attività di riesame delle sedi

La circolare precisa infine che le somme dovute a titolo di spese e competenze legali sono escluse dal beneficio del condono. Pertanto, se il pagamento tempestivo di contributi e sanzioni ridotte non è stato accompagnato dal versamento di tali ulteriori importi, gli effetti del condono restano comunque salvi e il recupero prosegue soltanto per le partite non sanate.

In chiusura, viene richiesto alle sedi di riesaminare e definire con urgenza tutte le pratiche interessate secondo i criteri illustrati, allo scopo di ridurre il possibile contenzioso amministrativo. Si dà inoltre atto che sono in corso di rilascio i programmi di controllo e definizione delle domande di regolarizzazione a mezzo condono.

Punti principali

Pagamento nei termini della sola prima rata

Se la domanda di condono è stata presentata tempestivamente ma è stato pagato nei termini solo il primo rateo, il beneficio può essere riconosciuto limitatamente alla parte di debito contributivo effettivamente corrisposta entro la scadenza. La circolare richiama la diversa formulazione della L. 166/1991 rispetto alla L. 48/1988 per sostenere che la decadenza opera solo per i versamenti non eseguiti nei termini. La rideterminazione delle sanzioni civili in misura ordinaria riguarda quindi solo la parte non coperta dal pagamento tempestivo, imputando le somme incassate alle partite più remote.

Pagamento nei termini di importi inferiori al dovuto

Quando la rata pagata entro i termini è inferiore al dovuto, oppure la seconda rata risulta inferiore alla prima o al totale già versato in caso di domande integrative, il condono può essere convalidato solo per i contributi e le sanzioni ridotte effettivamente coperti dai versamenti tempestivi. La parte residua del debito, non versata alle scadenze previste, resta soggetta a sanzioni civili in misura ordinaria. Il criterio viene esteso anche agli errori nel calcolo dell’aliquota dell’8% o nell’applicazione del tetto massimo del 40%.

Pagamento diretto all’INPS invece che al concessionario

Per i debiti iscritti a ruolo per i quali la L. 166/1991 prevedeva il condono in unica soluzione entro il 25 giugno 1991 presso il concessionario, il pagamento diretto all’INPS può essere considerato valido, in tutto o in parte, se il termine del 25.6.1991 è stato comunque rispettato per l’integrale pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte. Restano fermi gli obblighi verso i concessionari per aggi e spese. Non è invece riconoscibile il beneficio sulla parte pagata dopo il 25.6.1991, soprattutto se il condono è stato eseguito in due rate, perché la legge prevedeva il versamento in unica soluzione.

Obblighi contributivi venuti meno successivamente alla L. 166/1991

Nei casi in cui la prima rata sia stata pagata prima dell’entrata in vigore della L. 166/1991, ma gli obblighi contributivi siano poi venuti meno per effetto della stessa legge, la pratica può considerarsi definita in base ai pagamenti effettuati, poiché restano salvi i versamenti già eseguiti e le relative sanzioni ridotte. Per le rate eventualmente pagate quando l’obbligo non sussisteva più, il contribuente può agire per la ripetizione dell’indebito.

Riapertura dei termini e condono su debiti già pagati

Per i contribuenti che non hanno rispettato il termine di 30 giorni fissato dai decreti-legge precedenti il D.L. 103/1991 per il pagamento delle sanzioni ridotte relative a debiti già pagati, la circolare ricorda che gli effetti giuridici già sorti sono stati salvaguardati dalla L. 166/1991 e, per il D.L. 259/1990, dalla L. 169/1991. Tuttavia, in base alla riapertura dei termini disposta dal D.L. 103/1991, è possibile applicare d’ufficio il condono per i debiti contributivi pagati prima del 2 aprile 1991, purché le sanzioni in misura ordinaria non fossero già state recuperate. Se al 2 aprile 1991 risultavano già incassate somme sufficienti a coprire contributi e sanzioni ridotte, le pratiche si considerano definite.

Fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali in caso di condono parziale

Il beneficio di cui all’ultima parte del comma 8 dell’art. 3 del D.L. 103/1991 resta subordinato anche alla regolarizzazione delle condizioni previste per la fiscalizzazione e per gli sgravi degli oneri sociali. Se il condono parziale riguarda solo alcuni lavoratori, il beneficio può essere riconosciuto limitatamente a essi; se invece la regolarizzazione parziale riguarda tutti i lavoratori, fiscalizzazione e sgravi non possono essere riconosciuti per i periodi solo parzialmente regolarizzati.

Esclusione di spese e competenze legali e istruzioni operative

Le somme dovute a titolo di spese e competenze legali non rientrano nel beneficio del condono. Se il versamento puntuale di contributi e sanzioni ridotte non è stato accompagnato dal pagamento di tali ulteriori somme, gli effetti del condono restano comunque salvi e l’azione di recupero prosegue solo per le partite non sanate. Le sedi devono riesaminare tempestivamente tutte le pratiche interessate e comunicare ai concessionari gli sgravi limitati alle somme non dovute, secondo i criteri operativi della circolare n. 223 del 13 ottobre 1990, anche al fine di ridurre il contenzioso amministrativo.

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