Regolamento (UE) 2023/449
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio del 2 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, relativo alle misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Ucraina. La modifica concerne la sezione dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sulla base di un riesame del Consiglio. Il testo contiene inoltre motivazioni aggiornate per singole persone inserite in elenco, con riferimento a procedimenti penali, misure investigative e contumacia. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive relative ad alcune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, con revisione delle motivazioni concernenti diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione previste dal regolamento (UE) n. 208/2014 nei confronti di talune persone, entità e organismi collegati alla situazione in Ucraina. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle informazioni e delle motivazioni contenute nell’allegato I, in particolare per quanto concerne la valutazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva rispetto a persone già elencate. Non introduce un regime sanzionatorio nuovo, ma modifica la base informativa dell’elenco; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore.
Aggiornamento delle misure restrittive relative alla situazione in Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 208/2014, che disciplina misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. La modifica è adottata a seguito di un riesame del Consiglio e si concentra sull’aggiornamento delle informazioni contenute nell’allegato I, in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014. I considerando indicano che, in esito al riesame, è opportuno aggiornare la documentazione relativa alle persone incluse nell’elenco, e conseguentemente modificare il regolamento di base. Il testo non istituisce un nuovo regime restrittivo, ma rafforza e aggiorna il fondamento fattuale delle misure già esistenti.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene sostituita la sezione B dell’allegato I, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Diritti della difesa e tutela giurisdizionale nel diritto ucraino richiamato dall’allegato
La nuova sezione B ricorda che, ai sensi dell’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina, chiunque sia sospettato o accusato in un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tra questi diritti sono espressamente menzionati:
- il diritto a essere informati del reato contestato;
- il diritto a essere informati, espressamente e immediatamente, dei diritti previsti dal codice di procedura penale;
- il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta;
- il diritto a presentare istanze di atti procedurali;
- il diritto a contestare decisioni, azioni e omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.
L’allegato richiama inoltre:
- l’articolo 303, che distingue tra contestazioni proponibili nella fase istruttoria e atti/omissioni oggetto di esame nella fase preprocessuale davanti al tribunale;
- l’articolo 306, che prevede l’esame dei ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore da parte di un giudice istruttore di un tribunale locale, alla presenza del ricorrente, del difensore o del rappresentante legale;
- l’articolo 308, che consente di proporre ricorsi per mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare e impone l’esame entro tre giorni;
- l’articolo 309, che indica quali decisioni dei giudici istruttori sono impugnabili e quali altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale nella fase preprocessuale.
È inoltre precisato che alcuni atti procedurali nella fase di indagine sono possibili solo previa decisione del giudice istruttore o del tribunale, come il sequestro di beni ai sensi degli articoli da 167 a 175 e i provvedimenti di detenzione ai sensi degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale.
Aggiornamento delle motivazioni per singole persone elencate
L’allegato contiene un aggiornamento analitico delle motivazioni relative ad alcune persone già incluse nell’elenco.
Per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, il Consiglio rileva che il procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso. Richiama decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 che hanno disposto la detenzione preventiva e una sentenza del 10 agosto 2021 del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Sono inoltre menzionate misure di ricerca internazionale, l’inserimento nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale, una richiesta di assistenza giudiziaria alla Federazione russa e la trasmissione dell’atto di accusa il 5 agosto 2022. Il Consiglio conclude che i diritti della difesa e il diritto a un processo entro un termine ragionevole sono stati rispettati e che i periodi in cui l’interessato si è sottratto all’indagine devono essere esclusi dal calcolo del termine ragionevole.
Per Viktor Ivanovych Ratushniak, il testo ripercorre una vicenda sostanzialmente analoga: procedimento penale ancora pendente per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici, decisioni del 19 aprile 2021 e del 10 agosto 2021, misure di ricerca internazionale e richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. Anche in questo caso l’atto di accusa è stato trasmesso il 5 agosto 2022. Il Consiglio afferma che non risultano violazioni dei diritti della difesa e che la durata dell’indagine è stata significativamente influenzata dalla condotta dell’interessato, che si sarebbe sottratto alle indagini.
Per Serhiy Vitalyovych Kurchenko, il Consiglio osserva che il procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso. Vengono richiamate la comunicazione alla difesa del completamento dell’indagine preliminare nel procedimento n. 42016000000003393, l’accesso alla documentazione, una decisione dell’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina del 27 giugno 2022 che ha fissato al 1o dicembre 2022 il termine per la conclusione della familiarizzazione della difesa, e la trasmissione dell’atto di accusa il 7 dicembre 2022. In un altro procedimento, la decisione della Corte d’appello di Odessa del 18 settembre 2020 ha disposto la detenzione preventiva e ha rilevato che l’interessato ha lasciato l’Ucraina nel 2014 e si è nascosto dalle autorità; il 20 dicembre 2021 è stata autorizzata un’indagine preliminare speciale in contumacia. Il testo menziona inoltre una richiesta di avviso rosso a Interpol/Europol e una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alla Federazione russa, rimasta ineseguita. Il Consiglio conclude che i periodi di sottrazione all’indagine vanno esclusi dal computo del termine ragionevole.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato il carattere generale della sua applicazione: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda in particolare la sezione B, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Aggiornamento della sezione sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale
L’allegato sostituisce la sezione B dell’allegato I con un testo che richiama l’articolo 42, l’articolo 303, l’articolo 306, l’articolo 308 e l’articolo 309 del codice di procedura penale dell’Ucraina, indicando i diritti dell’indagato o imputato e le modalità di contestazione di decisioni, atti e omissioni nell’ambito del procedimento penale.
Motivazioni individuali per persone elencate
Per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko sono aggiornate le informazioni relative a procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici, alle decisioni dei giudici istruttori o delle corti ucraine, alle misure di ricerca e alle conclusioni del Consiglio sul rispetto dei diritti della difesa e del termine ragionevole.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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