Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1127

Regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione del 2 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce come la Commissione debba stimare i costi della propria attività di vigilanza ai sensi del Digital Services Act e ripartirli tra i grandi fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online designati. Definisce la base di calcolo, i coefficienti legati alla dimensione del servizio e alla durata della designazione, il tetto massimo pari allo 0,05 % del reddito/utile mondiale annuo, nonché la procedura annuale di comunicazione, osservazioni, adozione della decisione di esecuzione e pagamento. Prevede inoltre interessi di mora in caso di ritardo, obblighi di rendicontazione annuale della Commissione e una disciplina transitoria per coprire i costi sostenuti tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023.

Metodologie, procedure e termini per il calcolo, l’addebito e il recupero dei contributi per le attività di vigilanza dovuti dai fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi alla Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori destinatari di decisioni di designazione come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), limitatamente ai servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza. Rilevano sia i servizi già soggetti agli obblighi all’inizio dell’anno civile sia quelli la cui designazione inizia o termina nel corso dell’anno, tenendo conto dell’efficacia differita di quattro mesi ex art. 33, par. 6, del regolamento (UE) 2022/2065. Il regolamento disciplina anche la situazione di più destinatari della stessa decisione di designazione, che rispondono in solido del pagamento. È direttamente applicabile negli Stati membri e rileva, in via temporale, per la determinazione annuale dei contributi a partire dal regime transitorio previsto per il 2023-2024.

Contributi per le attività di vigilanza sui servizi digitali di dimensioni molto grandi

Il regolamento delegato (UE) 2023/1127 integra il regolamento (UE) 2022/2065 sulla legge sui servizi digitali, disciplinando il metodo di calcolo e la procedura di riscossione dei contributi per le attività di vigilanza che la Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La logica sottostante è quella del pieno recupero, tramite tali contributi, dei costi di vigilanza sostenuti dalla Commissione per l’esercizio dei poteri previsti dal Digital Services Act.

Finalità e criteri generali di ripartizione dei costi

La Commissione deve stimare annualmente i costi che prevede di sostenere nell’anno successivo per i compiti di vigilanza di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. La stima comprende sia le risorse umane necessarie sia le altre spese amministrative e operative connesse, incluse, a titolo esemplificativo, missioni, studi, consulenze, strumenti informatici, riunioni e accessi a banche dati, come richiamato anche nell’allegato I.

L’importo complessivo stimato costituisce la base per l’ammontare totale da ripartire tra i servizi designati soggetti al contributo nell’anno civile considerato. Il regolamento prevede inoltre che eventuali differenze tra costi stimati e costi effettivamente sostenuti siano prese in considerazione nella stima dell’anno successivo, senza incidere retroattivamente sui contributi già applicati per l’anno in corso.

Servizi e fornitori soggetti al contributo

Ai fini dell’applicazione, sono rilevanti i "servizi designati", ossia i servizi di intermediazione designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Il "fornitore del servizio designato" è il destinatario della o delle decisioni di designazione.

Per ciascun anno, il contributo si applica ai servizi già soggetti agli obblighi del capo III, sezione 5, al 1° gennaio, compresi quelli la cui designazione cessa dopo tale data, nonché ai servizi che vengono assoggettati a tali obblighi nel corso dell’anno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. In caso di decisione di designazione rivolta a più persone giuridiche, i destinatari sono responsabili in solido del pagamento.

Metodo di calcolo dell’importo di base

L’importo di base è calcolato per ciascun servizio designato e rappresenta la quota iniziale dei costi annuali complessivi ad esso imputabile. Il calcolo è proporzionato, da un lato, alla dimensione del servizio misurata in base alla media mensile dei destinatari attivi nell’Unione e, dall’altro, alla durata della designazione nell’anno considerato.

Il coefficiente U è determinato secondo la tabella dell’allegato II, che prevede scaglioni legati al numero medio mensile di destinatari attivi, arrotondato per difetto. Per i servizi con oltre 105 milioni o meno di 45 milioni di destinatari attivi, si applica un meccanismo di scaglioni successivi di 10 milioni con formula di calcolo corrispondente. Il coefficiente U si ricava sui dati comunicati dal fornitore ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2065, oppure su altre informazioni disponibili alla Commissione al 31 agosto dell’anno n.

Il coefficiente T riflette invece il rapporto tra i giorni di designazione nel corso dell’anno e i giorni dell’anno stesso. Il periodo di designazione inizia quattro mesi dopo la notifica della decisione di designazione e termina quattro mesi dopo la notifica della decisione di cessazione della designazione, in coerenza con l’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065.

Limite massimo globale del contributo per singolo fornitore

Il contributo complessivo annuo addebitato a un fornitore non può superare lo 0,05 % del suo utile a livello mondiale dell’esercizio finanziario precedente. Se i conti sono consolidati, il riferimento è all’utile consolidato a livello mondiale del gruppo. La nozione di utile è desunta dai migliori dati disponibili contenuti nei bilanci annuali dell’ultimo esercizio completo, redatti secondo gli IFRS, oppure secondo la direttiva 2013/34/UE, oppure, se non applicabili, secondo un principio contabile accettabile di paese terzo.

Se la somma degli importi di base calcolati per i servizi di un fornitore supera il tetto, il contributo viene ridotto al limite massimo. L’importo residuo non addebitato non si perde, ma viene ripartito tra gli altri fornitori che non hanno raggiunto il limite, in proporzione alla loro base di calcolo, fino all’assorbimento integrale del residuo.

Procedura annuale: stima, osservazioni e decisione di esecuzione

La procedura annuale è scandita da termini precisi. Entro il 30 giugno, la Commissione pubblica una sintesi degli elementi considerati nella stima dei costi. Entro il 31 agosto, i fornitori trasmettono il loro ultimo bilancio e la documentazione necessaria per verificare il superamento o meno del limite massimo globale; se non producono tali documenti, si presume che il limite non sia stato raggiunto.

Entro il 30 settembre, la Commissione comunica a ciascun fornitore la determinazione provvisoria del contributo per tutti i servizi designati da esso forniti. Il fornitore può presentare osservazioni entro due settimane dalla ricezione. Entro il 30 novembre, la Commissione adotta e notifica la decisione di esecuzione che determina il contributo individuale, accerta il credito ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa il pagamento entro il 31 dicembre dell’anno in questione.

Pagamento, recupero e interessi di mora

I contributi sono dovuti in euro. In caso di pagamento tardivo, parziale o mancato, oppure di mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione, la Commissione procede al recupero dell’importo non versato con gli interessi al tasso di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il regolamento precisa inoltre che restano impregiudicate le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora previste dagli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.

Rendicontazione e trasparenza

Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui costi complessivi sostenuti e sugli importi dei contributi addebitati nell’anno precedente. La relazione deve dettagliare i costi per categoria, includere gli impegni assunti anche se non ancora pagati, indicare per ciascun fornitore gli importi, le date di pagamento, i ritardi, i mancati pagamenti, i contenziosi e le procedure di recupero. La relazione è pubblicata sul sito web della Commissione.

Le eventuali differenze tra costi stimati e costi effettivi vengono considerate nella stima successiva: un’eccedenza riduce la stima dell’anno n+2, mentre un disavanzo la aumenta.

Regime transitorio

Per il periodo iniziale di applicazione, il regolamento consente di includere nella prima stima dei costi per il 2024 i costi già sostenuti o pianificati tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023, purché non già coperti da stanziamenti del bilancio UE 2023. La prima relazione annuale deve essere adottata entro il 31 marzo 2024 e copre espressamente tale periodo transitorio, con separata evidenza dei costi finanziati tramite gli stanziamenti già iscritti a bilancio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce: (i) il "servizio designato" come servizio di intermediazione designato quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; (ii) il "fornitore del servizio designato" come il destinatario di una o più decisioni di designazione; (iii) l’"importo di base" come l’importo calcolato per ciascun servizio designato prima dell’applicazione del limite massimo globale.

Stima annuale dei costi della vigilanza

L’articolo 2 impone alla Commissione di stimare ogni anno, nell’anno n, i costi complessivi che prevede di sostenere nell’anno n+1 per i compiti di vigilanza di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. La stima include: risorse umane necessarie, calcolate su costi medi in equivalenti a tempo pieno, contributi sociali e spese operative medie; e altre spese amministrative o operative connesse, tenendo conto dell’elenco non esaustivo dell’allegato I. La stima tiene anche conto di eventuali eccedenze o disavanzi risultanti dalla relazione annuale dell’anno precedente, con correzione della stima dell’anno n+2.

Individuazione dei servizi designati soggetti al contributo

L’articolo 3 stabilisce che il contributo è addebitato, per ciascun anno n, ai servizi già soggetti agli obblighi del capo III, sezione 5, al 1° gennaio, compresi quelli la cui designazione cessa dopo tale data, e ai servizi che divengono soggetti agli obblighi nel corso dell’anno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Calcolo dell’importo di base per servizio

L’articolo 4 prevede che l’importo di base sia determinato per ciascun servizio designato in funzione dei costi annuali complessivi stimati e proporzionalmente al numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione, mediante il coefficiente U, nonché in funzione del periodo di designazione nell’anno, mediante il coefficiente T. Il coefficiente U deriva dalla tabella dell’allegato II e si basa sui dati comunicati dal fornitore ex articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2065, oppure su altre informazioni disponibili al 31 agosto dell’anno n. Il periodo di designazione decorre quattro mesi dopo la notifica della decisione di designazione e termina quattro mesi dopo la notifica della decisione di cessazione della designazione.

Limite massimo globale del contributo per fornitore e ripartizione dei residui

L’articolo 5 fissa un limite massimo globale pari allo 0,05 % dell’utile a livello mondiale dell’esercizio finanziario precedente. Se i conti del fornitore sono consolidati, si considerano gli utili consolidati del gruppo. L’utile si determina sulla base dei migliori dati disponibili desunti dai bilanci annuali conformemente agli IFRS, alla direttiva 2013/34/UE o, in mancanza, a un principio contabile accettabile di paese terzo. Se l’importo di base supera il tetto, il contributo è ridotto al limite; i residui non addebitati sono poi ripartiti tra gli altri fornitori che non hanno raggiunto il limite, secondo la stessa logica proporzionale, fino ad esaurimento del residuo.

Procedura annuale di determinazione e addebito

L’articolo 6 disciplina la sequenza annuale: entro la preparazione del progetto di bilancio, la Commissione determina l’importo stimato delle entrate esterne con destinazione specifica; entro il 31 agosto, i fornitori trasmettono ultimo bilancio e documentazione per il tetto massimo globale; entro il 30 settembre, la Commissione comunica l’importo provvisorio e il fornitore può presentare osservazioni entro due settimane; entro il 30 novembre, la Commissione adotta e notifica la decisione di esecuzione che stabilisce il contributo individuale, accerta il credito ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa il pagamento entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Pagamento, mora e recupero

L’articolo 7 stabilisce che i contributi sono pagati in euro. Il pagamento tardivo, parziale o mancato, o la violazione delle condizioni di pagamento, comporta il recupero dell’importo non versato con interessi di mora al tasso di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Restano salve le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora previste dagli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.

Relazione annuale su costi e contributi

L’articolo 8 impone alla Commissione di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui costi complessivi sostenuti e sui contributi addebitati nell’anno precedente. La relazione deve dettagliare le categorie di costo, includere gli impegni assunti anche se non ancora pagati, indicare per ciascun fornitore gli importi addebitati, le date di pagamento, gli eventuali ritardi o omissioni, i contenziosi pendenti e le procedure di recupero. La relazione è pubblicata sul sito della Commissione e le eventuali differenze tra costi stimati e costi effettivi sono considerate nella stima successiva.

Disposizioni transitorie

L’articolo 9 consente di aggiungere alla prima stima dei costi per il 2024 i costi già sostenuti o pianificati tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023, salvo copertura con stanziamenti del bilancio UE 2023. La prima relazione ex articolo 8 è adottata entro il 31 marzo 2024 e copre il periodo dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, con separata indicazione dei costi pagati a valere sugli stanziamenti transitori.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi digitalimercato internodiritto amministrativo dell’unione europeabilancio dell’unionecontrollo e vigilanza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.