Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/512

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/512 della Commissione del 2 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceto Balsamico di Modena» (IGP)]

Normativa europea32023R0512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" dopo la pubblicazione della domanda, la presentazione di opposizioni da Germania e Turchia e l'esito infruttuoso delle consultazioni tra le parti. Il regolamento chiarisce che diverse obiezioni riguardavano modifiche solo redazionali o comunque non idonee a spezzare il legame con l'area geografica, né a creare confusione con altri prodotti protetti. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena"

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena", nell'ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda i soggetti della filiera dell'IGP, in particolare produttori e imbottigliatori, nonché gli operatori interessati dalla certificazione e dal controllo del prodotto; ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non disciplina in via generale altri aceti o altri prodotti, salvo i richiami interpretativi agli aceti di vino e all'"Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" DOP.

Modifica del disciplinare dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/512 approva una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena", ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto interviene all'esito della procedura di opposizione e di consultazione seguita alla pubblicazione della domanda di modifica presentata dall'Italia.

Quadro procedurale

La domanda di approvazione della modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha ricevuto opposizioni dalla Germania e da un opponente con sede in Turchia; le relative dichiarazioni di opposizione motivate sono state ritenute ricevibili e, con lettera del 10 dicembre 2021, sono state avviate consultazioni tra le parti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3. Le consultazioni non hanno portato a un accordo, sicché la Commissione è passata alla decisione sulla modifica secondo l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), tenendo conto dell'esito del confronto tra richiedente e opponenti.

Valutazione delle opposizioni

La Commissione respinge l'argomento dell'Italia secondo cui gli opponenti non avrebbero dimostrato un interesse legittimo: nella procedura di modifica non minore, può opporsi qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, e nel caso concreto il rischio di pregiudizio non è stato ritenuto meramente ipotetico. Una parte delle contestazioni riguardava in realtà elementi del disciplinare che non sono stati modificati sostanzialmente, ma solo riformulati per allineare il documento unico all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e per correggere discrepanze redazionali tra disciplinare e scheda riepilogativa pubblicata.

Contenuto sostanziale delle modifiche approvate

Tra le modifiche sostanziali esaminate, la Commissione ritiene legittima la riduzione dell'acidità minima per il prodotto "invecchiato" dal 6% al 5,5% e la disciplina della procedura di correzione di eventuali scostamenti. Tali elementi sono considerati non idonei a incidere negativamente sul legame tra prodotto e area geografica e non alterano le caratteristiche essenziali dell'IGP. La Commissione esclude inoltre che la nuova soglia di acidità possa creare confusione con l'"Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" DOP: pur condividendo alcune caratteristiche, i due prodotti restano distinti per materie prime e metodi di produzione. Viene anche chiarito che l'IGP non è un aceto di vino e, pertanto, non le si applicano le regole dell'allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di acidità minima degli aceti di vino.

Confezionamento, controlli e organismi di controllo

Le contestazioni sull'eventuale estensione dell'ambito di protezione e sulle prescrizioni relative all'imbottigliamento vengono respinte. L'ampliamento delle capacità ammesse dei contenitori, inclusi i formati 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l e 1,5 l, è presentato come una liberalizzazione delle condizioni di commercializzazione, non come una restrizione per gli operatori. Le regole sui contenitori inferiori a 0,250 litri mirano a garantire uniformità minima e si applicano solo ai nuovi recipienti autorizzati dalla modifica. Quanto all'organismo di controllo, la Commissione precisa che le relative informazioni non devono essere inserite nel documento unico, ma restano nel disciplinare di produzione, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Limiti isotopici e finalità di controllo

L'introduzione di limiti di rapporto isotopico è giustificata come misura tecnica per individuare meglio eventuali sofisticazioni dell'aceto di vino e migliorare il sistema di controllo dell'IGP. La verifica di tali limiti avviene in fase di produzione e riguarda quindi i produttori dell'"Aceto Balsamico di Modena".

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usuale per i regolamenti dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il nome "Aceto Balsamico di Modena" (IGP), ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Gestione delle opposizioni e consultazioni

La Commissione prende atto delle opposizioni presentate dalla Germania e da un opponente con sede in Turchia, ritiene ricevibili le dichiarazioni di opposizione motivate e avvia consultazioni ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché le consultazioni si concludono senza accordo, la Commissione decide direttamente sulla modifica.

Valutazione delle contestazioni sul legame con il territorio

Le obiezioni relative a una presunta rottura del legame tra prodotto e zona geografica sono respinte: la riduzione dell'acidità minima per il prodotto invecchiato dal 6% al 5,5% e la procedura di correzione degli scostamenti non incidono sulle caratteristiche essenziali dell'IGP né sul legame geografico.

Chiarimento sul rapporto con l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e con gli aceti di vino

La Commissione esclude il rischio di confusione con l'"Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" DOP, pur in presenza di parametri in parte simili come l'acidità, poiché i prodotti sono ottenuti da materie prime e con metodi di produzione diversi. Viene inoltre precisato che l'IGP non è un aceto di vino e quindi non è soggetta alle norme dell'allegato VII, parte II, punto 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sugli aceti di vino.

Contenuto del disciplinare e informazioni sull'organismo di controllo

Le informazioni sull'organismo di controllo non sono inserite nel documento unico, poiché non richieste dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ma restano nel disciplinare di produzione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifiche su confezionamento e formati delle bottiglie

La Commissione considera non lesiva la previsione di ulteriori capacità dei contenitori, tra cui 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l e 1,5 l, qualificandola come liberalizzazione delle condizioni di imbottigliamento. Le regole sui contenitori inferiori a 0,250 l servono a garantire un livello minimo di uniformità e si applicano solo ai nuovi contenitori autorizzati dalla modifica.

Limiti di rapporto isotopico e sistema di controllo

L'introduzione di limiti di rapporto isotopico è giustificata come strumento per individuare meglio eventuali sofisticazioni dell'aceto di vino e rafforzare il sistema di controllo dell'IGP; la verifica avviene in fase di produzione e riguarda i produttori dell'IGP.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentaridenominazioni di origine e indicazioni geografiche protettecontrolli e certificazionemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.