Regolamento (UE) 2023/453
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione del 2 marzo 2023 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende alla Malaysia il dazio antidumping definitivo già in vigore per i medesimi accessori originari della Cina, ritenendo provata un'elusione delle misure tramite spedizioni malesi. La Commissione conclude che le operazioni di MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd costituiscono pratiche elusive, mentre Pantech e SPI sono produttori malesi autentici e vengono esentati. È inoltre disposta la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate e la cessazione della registrazione stessa.
Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Cina alle importazioni analoghe spedite dalla Malaysia, con esenzioni per due produttori malesi autentici.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dall'origine dichiarata. Sono esclusi dall'estensione, previa corretta documentazione doganale, i prodotti fabbricati da Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd e da SPI United Sdn. Bhd. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prevede la riscossione anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura.
Estensione del dazio antidumping sui prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione interviene nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione e dà seguito a un'inchiesta antielusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che il dazio antidumping definitivo già imposto ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese sia stato eluso mediante spedizioni dalla Malaysia di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti.
Contesto procedurale e misure preesistenti
Nel 2017 l'Unione aveva istituito dazi antidumping definitivi sui prodotti SSTPF originari di Cina e Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, poi modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659. I dazi vigenti erano compresi, per la Cina, tra il 30,7 % e il 64,9 % e, per Taiwan, tra il 5,1 % e il 12,1 %. Nel gennaio 2022 era inoltre stato avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure, ancora pendente al momento del regolamento in commento.
La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un'inchiesta antielusione presentata il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea. La domanda chiedeva di indagare sulla possibile elusione tramite la Malaysia e di disporre la registrazione delle importazioni. La Commissione ha ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti e ha aperto l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, ordinando anche la registrazione delle importazioni.
Prodotto interessato e definizione del prodotto
Il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con gradi equivalenti agli AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H, con diametro esterno massimo non superiore a 406,4 mm, spessore delle pareti non superiore a 16 mm e rugosità media interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 e ai codici TARIC indicati nel regolamento. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso tipo di prodotto, ma spedito dalla Malaysia, a prescindere dall'origine dichiarata o effettiva.
La Commissione ha confermato che i prodotti esportati dalla Cina e quelli spediti dalla Malaysia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, con conseguente qualificazione come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato inoltre chiarito che le curve lunghe ad alta frequenza non rientravano nella definizione del prodotto iniziale.
Svolgimento dell'inchiesta e collaborazione
La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e malesi, ai produttori esportatori noti, all'industria dell'Unione e agli importatori. Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori malesi e questionari ai produttori cinesi e agli importatori. Quattro produttori esportatori malesi hanno chiesto l'esenzione: MAC Pipping Materials Sdn. Bhd, Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd, SP United Industry Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd.
La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso i produttori malesi, alcuni operatori commerciali e fornitori collegati, oltre a controlli a distanza su ulteriori società. Il livello di collaborazione è stato giudicato elevato, poiché i volumi esportati dai quattro produttori malesi cooperanti coincidevano con la totalità delle importazioni malesi nel periodo di riferimento.
Modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione ha accertato una forte crescita delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia verso l'Unione e, parallelamente, un aumento delle importazioni malesi di materie prime e semilavorati dalla Cina. Le importazioni nell'Unione dalla Malaysia sono passate da 297 tonnellate nel 2014 a 1 626 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre quelle dalla Cina sono diminuite da 3 018 tonnellate a 719 tonnellate nello stesso arco temporale.
Sul versante degli input produttivi, le importazioni malesi dalla Cina sono risultate in forte crescita, fino a quasi decuplicarsi nel periodo di indagine. La Commissione ha ritenuto che questi andamenti costituissero una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Ha respinto le obiezioni basate sul fatto che la crescita delle importazioni malesi fosse iniziata prima del 2017, osservando che l'apertura dell'inchiesta iniziale del 2015 e l'istituzione dei dazi del 2017 avevano inciso sul comportamento degli operatori, e che l'accelerazione rilevante si era verificata dopo l'adozione delle misure.
La Commissione ha inoltre escluso, per i quattro produttori cooperanti, la prova di un trasbordo in senso stretto. Tuttavia ha ritenuto che la modificazione della configurazione degli scambi derivasse comunque da pratiche elusive diverse, soprattutto da operazioni di assemblaggio/completamento in Malaysia basate su pezzi o semilavorati cinesi.
Pratiche di assemblaggio e assenza di giustificazione economica
Per MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd la Commissione ha ritenuto che le operazioni fossero iniziate o siano aumentate sostanzialmente dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale o dopo l'istituzione delle misure, e che tali attività fossero fortemente dipendenti da input cinesi. MAC e TP hanno avviato le loro operazioni rispettivamente nel 2018 e nel 2020, dunque dopo il 2017, e hanno acquistato quasi il 100 % delle materie prime dalla Cina.
Secondo la Commissione, tali attività configurano operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Le società erano sostanzialmente orientate al mercato dell'Unione, e le loro esportazioni verso l'UE hanno registrato una crescita significativa. La Commissione ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica, diversa dall'elusione del dazio, per tali assetti produttivi.
Le argomentazioni di MAC, fondate sulla continuità con un precedente operatore, sull'effettiva capacità produttiva e sull'applicazione delle regole di origine doganale, sono state respinte. La Commissione ha ribadito che la nozione rilevante è quella autonoma di "provenienza" ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, distinta dalle regole doganali sull'origine.
Per Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd e SP United Sdn. Bhd, invece, la Commissione ha concluso in senso opposto: entrambe erano produttori autentici già attivi prima delle misure, con integrazione verticale o comunque con una struttura produttiva consolidata, e le importazioni di pezzi cinesi erano limitate. Per tali società non è stata ravvisata elusione.
Valore dei pezzi e valore aggiunto
La Commissione ha verificato anche i criteri quantitativi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b). Per MAC, il 99,99 % dei pezzi utilizzati nel periodo di riferimento proveniva dalla Cina e il valore aggiunto era inferiore al 15 % del costo di produzione. Per TP, tutti i pezzi impiegati provenivano dalla Cina e, dopo gli aggiustamenti contabili della Commissione, il valore aggiunto è risultato inferiore al 18 % del costo di produzione.
Per Pantech e SPI, invece, la quota di pezzi originari del paese soggetto alle misure era inferiore al 10 % e al 30 % rispettivamente, dunque molto al di sotto della soglia del 60 %. Ne è derivato che solo MAC e TP soddisfacevano i parametri quantitativi dell'elusione mediante assemblaggio.
Indebolimento dell'effetto riparatore delle misure e dumping
La Commissione ha ritenuto che le importazioni di MAC e TP abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure sia in termini di quantitativi sia di prezzi. Le esportazioni delle due società nell'Unione sono state stimate attorno al 6 % del consumo dell'Unione nel periodo di riferimento, quota considerata non trascurabile. Sul piano dei prezzi, i valori CIF all'esportazione risultavano di oltre il 50 % inferiori ai prezzi dell'Unione nel periodo di riferimento e inferiori anche al costo di produzione dell'industria dell'Unione nel 2021.
La Commissione ha inoltre accertato elementi di prova del dumping, confrontando i prezzi medi all'esportazione dei prodotti spediti dalla Malaysia nel periodo di riferimento con i valori normali già stabiliti nell'inchiesta iniziale per la Cina, adeguati per l'inflazione. Il confronto ha mostrato esportazioni a prezzi di dumping. Le contestazioni degli importatori relative alla non intercambiabilità dei prodotti e ai metodi di comparazione sono state respinte, poiché irrilevanti ai fini dell'articolo 13 del regolamento di base.
Misure applicabili e gestione delle esenzioni
Sulla base di tali conclusioni, la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo del 64,9 % alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Malaysia. L'estensione si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, che viene contestualmente abrogato per quanto riguarda la registrazione.
Le esenzioni sono riconosciute solo per Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd e SPI United Sdn. Bhd. Le domande di esenzione di MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte. Le imprese che intendano ottenere un'esenzione futura devono presentare domanda scritta alla Commissione in una lingua ufficiale dell'Unione e sono soggette all'eventuale autorizzazione della Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
Per beneficiare dell'esenzione, l'importatore deve presentare una fattura commerciale valida che contenga la dichiarazione del responsabile della società emittente, con indicazione del nome e della funzione del firmatario, del volume del prodotto, del nome e indirizzo della società, del relativo codice addizionale TARIC, del paese interessato, e la certificazione di completezza ed esattezza delle informazioni, oltre a data e firma.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta dunque di un intervento immediatamente operativo per gli operatori doganali e per gli importatori interessati dalle merci in questione.
Disposizioni principali
Estensione del dazio antidumping
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659, è esteso alle importazioni dei prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, a prescindere dall'origine dichiarata. Il dazio esteso è pari al 64,9 % applicabile a "tutte le altre società" della RPC, con codice addizionale TARIC C999.
Esenzioni per alcuni operatori malesi
L'estensione non si applica a Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd (codice addizionale TARIC A021) e SPI United Sdn. Bhd (codice addizionale TARIC A022). Le richieste di esenzione di MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte.
Condizioni documentali per l'esenzione
Le esenzioni sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione e i dati elencati nell'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio antidumping esteso.
Riscossione sui quantitativi registrati
Il dazio esteso si applica anche alle importazioni registrate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894. Contestualmente, le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione, che viene abrogata.
Presupposti dell'elusione accertata
La Commissione ravvisa una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Malaysia e Unione, l'assenza di sufficiente motivazione economica delle pratiche di MAC e TP, l'indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in termini di prezzi e quantitativi, nonché elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali già accertati per la Cina.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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