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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/454

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/454 della Commissione del 2 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza toltrazuril in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui residui del toltrazuril negli alimenti di origine animale, modificando il regolamento (UE) n. 37/2010. In particolare, recepisce la valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali e fissa un LMR per il toltrazuril nelle uova di gallina, estendendone poi l’applicazione alle uova di altre specie di pollame. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009, che attribuisce alla Commissione il potere di stabilire gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per introdurre un limite massimo di residui del toltrazuril nelle uova di pollame e confermare/aggiornare la relativa classificazione negli alimenti di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare e, più in generale, alla determinazione dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009. La modifica riguarda la voce "toltrazuril" della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con effetti per i mammiferi da produzione alimentare e per il pollame, incluse le uova di pollame; resta l’esclusione per gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/454: limiti massimi di residui del toltrazuril negli alimenti di origine animale

Il regolamento interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, aggiornando la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La modifica recepisce la valutazione scientifica dell’Agenzia europea per i medicinali e consente di includere le uova di pollame tra i prodotti per i quali è fissato un LMR per il toltrazuril.

Contesto normativo

L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina a livello UE la determinazione degli LMR per sostanze farmacologicamente attive destinate all’impiego in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi nel settore zootecnico. La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17, quale base per adottare il presente regolamento di esecuzione. I considerando evidenziano inoltre che il regolamento (CE) n. 470/2009 impone all’Agenzia europea per i medicinali di valutare la possibilità di estrapolare gli LMR da un prodotto alimentare ad altri prodotti della stessa specie o ad altre specie.

Iter tecnico e scientifico

Il toltrazuril era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per i mammiferi da produzione alimentare e per il pollame, ma con esclusione degli animali che producono latte destinato al consumo umano e, per le uova, con limitazione originaria che non consentiva l’uso negli animali che producono uova destinate al consumo umano. Il 29 giugno 2021 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali una richiesta di estensione della voce del toltrazuril nel pollame alle uova di gallina. Il 9 dicembre 2021 il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per il toltrazuril nelle uova di gallina, e l’Agenzia ha ritenuto appropriata l’estrapolazione anche alle uova di altre specie di pollame.

Modifiche sostanziali alla tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010

La voce relativa al toltrazuril viene sostituita integralmente. Per i mammiferi da produzione alimentare:

  • il residuo marcatore è identificato nel toltrazuril sulfone;
  • gli LMR sono pari a 100 μg/kg per il muscolo, 150 μg/kg per il grasso, 500 μg/kg per il fegato e 250 μg/kg per il rene;
  • per i suini, il grasso è inteso come "pelle e grasso in proporzioni naturali";
  • resta fermo il divieto di utilizzo negli animali che producono latte destinato al consumo umano.

Per il pollame:

  • gli LMR sono fissati a 100 μg/kg per il muscolo, 200 μg/kg per pelle e grasso, 600 μg/kg per il fegato, 400 μg/kg per il rene e 140 μg/kg per le uova.

Nella colonna relativa alle altre disposizioni non sono previste condizioni aggiuntive per le uova; la classificazione terapeutica resta quella di agenti antiparassitari/agenti attivi contro i protozoi.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore veterinario e agroalimentare, la modifica consente di considerare le uova di pollame tra i prodotti di origine animale per i quali è stabilito un parametro residuologico per il toltrazuril. Ciò rileva ai fini dell’autorizzazione, dell’impiego del medicinale veterinario, dei controlli ufficiali e della conformità dei prodotti immessi sul mercato.

Entrata in vigore

Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa al "toltrazuril" nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

Nuova classificazione del toltrazuril per i mammiferi da produzione alimentare

Per tutti i mammiferi da produzione alimentare, il residuo marcatore è il toltrazuril sulfone. Gli LMR sono fissati a 100 μg/kg per il muscolo, 150 μg/kg per il grasso, 500 μg/kg per il fegato e 250 μg/kg per il rene. Per i suini, l’LMR del grasso si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali". È confermato che la sostanza non deve essere utilizzata in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Nuova classificazione del toltrazuril per il pollame e le uova

Per il pollame, gli LMR sono fissati a 100 μg/kg per il muscolo, 200 μg/kg per pelle e grasso, 600 μg/kg per il fegato, 400 μg/kg per il rene e 140 μg/kg per le uova. Per le uova è indicata la classificazione di un residuo autorizzato senza ulteriori disposizioni specifiche nella colonna "altre disposizioni".

Base procedurale e motivazione tecnica

I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare gli articoli 5, 9, paragrafo 1, lettera b), 14 e 17. Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato il 29 giugno 2021 una richiesta di estensione della voce relativa al toltrazuril nel pollame alle uova di gallina. Il 9 dicembre 2021 l’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato di fissare un LMR per il toltrazuril nelle uova di gallina e ha ritenuto appropriata l’estrapolazione di tale LMR alle uova di altre specie di pollame.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremedicinali veterinariresidui di sostanze farmacologicamente attive

Testo integrale

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