Regolamento (UE) 2023/462
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione del 2 marzo 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune categorie di prodotti avicoli, in seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e alla successiva estinzione di altri focolai. La Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o riattivare l’accesso da specifiche zone, sulla base della valutazione epidemiologica fornita dai paesi interessati. Il testo contiene anche rettifiche a precedenti regolamenti di esecuzione del 2023, con applicazione retroattiva a determinate date.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate in Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui può entrare nell’Unione pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché rettifica alcune voci precedenti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, con effetti sulle zone soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità. Sono escluse, per implicazione, le zone non elencate o non autorizzate negli allegati modificati.
Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati per prodotti avicoli
Il regolamento interviene sul sistema UE di elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di taluni animali e prodotti di origine animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare tali elenchi alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, evitando l’ingresso da zone interessate da nuovi focolai e prendendo atto dell’estinzione di altri focolai.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi operativi; gli allegati V e XIV di quest’ultimo riguardano specificamente, rispettivamente, il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica considerata
Il testo prende atto delle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada (Quebec), nel Regno Unito (Scozia e Inghilterra) e negli Stati Uniti (in più Stati federati), e del fatto che le autorità veterinarie abbiano istituito zone di controllo di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale con pulizia e disinfezione successive. La Commissione conclude che i focolai indicati in talune zone risultano estinti e che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l’ingresso da specifiche zone soggette a restrizioni.
Ambito materiale: allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone autorizzate e su molte righe corrispondenti a zone chiuse o riaperte, con aggiornamento delle date di applicazione iniziale e finale. Le categorie interessate includono, nell’allegato V, il pollame vivo e il materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, nonché le pertinenti categorie correlate indicate nelle tabelle.
Rettifiche puntuali del regolamento 2021/404
L’articolo 2 contiene rettifiche a precedenti interventi normativi del 2023. In particolare:
- per il Canada, viene corretta la riga della zona CA-2.99 negli allegati V e XIV, con retrodatazione degli effetti al 21 gennaio 2023;
- per il Regno Unito, vengono corretti e confermati i termini relativi alle zone GB-2.136 e GB-2.218, con applicazione dal 10 febbraio 2023.
Modifiche sostanziali dell’allegato V
Per l’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate numerose righe relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti. Tra le principali novità figurano:
- l’aggiunta delle zone canadesi CA-2.172, CA-2.173 e CA-2.174, con descrizione dettagliata del Quebec, delle coordinate geografiche e delle municipalità comprese nelle zone di protezione e sorveglianza;
- l’aggiunta delle zone britanniche GB-2.293, GB-2.294 e GB-2.295, ciascuna definita come area circolare di 10 km intorno a punti di riferimento in Scozia e Inghilterra;
- l’aggiunta delle zone statunitensi US-2.407 fino a US-2.416, riferite a specifiche contee e aree circolari di 10 km in Pennsylvania, California, Mississippi, Kansas e New York.
Modifiche sostanziali dell’allegato XIV
Per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, le modifiche riproducono la logica dell’allegato V ma riferita alle categorie di prodotti coperte da tale allegato. Le righe delle zone canadesi, britanniche e statunitensi sono aggiornate con le stesse date di inizio e fine applicabilità, e con l’indicazione delle categorie di prodotti interessate, tra cui POU e RAT, nonché la sigla GBM per alcune voci. Anche qui sono inserite le nuove zone CA-2.172, CA-2.173, CA-2.174, GB-2.293, GB-2.294, GB-2.295 e US-2.407 fino a US-2.416.
Effetti temporali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per garantire coerenza con l’evoluzione epidemiologica e con precedenti atti modificativi, alcune rettifiche e modifiche si applicano retroattivamente: i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2 dal 21 gennaio 2023, i paragrafi 3 e 4 dal 10 febbraio 2023.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore avicolo e per i consulenti legali e fiscali che assistono imprese importatrici, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite e la corrispondenza con le voci aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento 2021/404. La conformità dipende non solo dal paese di provenienza, ma dalla specifica zona o compartimento, con possibili blocchi all’importazione da aree sottoposte a restrizioni e possibili aperture per aree che abbiano superato il periodo di rischio individuato dalla Commissione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del presente regolamento, aggiornando le zone dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli interessati.
Rettifica delle voci del Canada
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, rettifica le voci della zona CA-2.99 negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indicando come periodi rilevanti il 23.9.2022-13.1.2023 per l’allegato V e il 23.9.2022-13.1.2023 per l’allegato XIV (con la categoria GBM nel secondo caso).
Rettifica delle voci del Regno Unito
L’articolo 2, paragrafi 3 e 4, rettifica e conferma i termini relativi alle zone GB-2.136 e GB-2.218 nell’allegato V, con termini iniziali rispettivamente del 29.8.2022 e del 24.10.2022, e termini finali del 17.1.2023 e del 27.1.2023.
Aggiornamenti per nuove e chiuse zone in Canada, Regno Unito e Stati Uniti
L’allegato modifica numerose righe degli allegati V e XIV per riflettere l’apertura, la chiusura o la variazione temporale di molte zone specifiche, incluse nuove zone in Canada (CA-2.172, CA-2.173, CA-2.174), nel Regno Unito (GB-2.293, GB-2.294, GB-2.295) e negli Stati Uniti (US-2.407 fino a US-2.416), con indicazione delle date di inizio e, quando presenti, di fine applicabilità.
Descrizione geografica delle zone
L’allegato fornisce per le nuove zone la descrizione territoriale puntuale: per il Canada, aree del Quebec con elencazione dei comuni nei 3 km di zona di protezione e nei 10 km di zona di sorveglianza; per il Regno Unito, aree circolari di 10 km centrate su coordinate in Scozia e Inghilterra; per gli Stati Uniti, zone circolari di 10 km in specifiche contee di Pennsylvania, California, Mississippi, Kansas e New York.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applica dal 21 gennaio 2023, mentre i paragrafi 3 e 4 si applicano dal 10 febbraio 2023.
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