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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/462

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione del 2 marzo 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune categorie di prodotti avicoli, in seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e alla successiva estinzione di altri focolai. La Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o riattivare l’accesso da specifiche zone, sulla base della valutazione epidemiologica fornita dai paesi interessati. Il testo contiene anche rettifiche a precedenti regolamenti di esecuzione del 2023, con applicazione retroattiva a determinate date.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate in Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui può entrare nell’Unione pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché rettifica alcune voci precedenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, con effetti sulle zone soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità. Sono escluse, per implicazione, le zone non elencate o non autorizzate negli allegati modificati.

Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati per prodotti avicoli

Il regolamento interviene sul sistema UE di elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di taluni animali e prodotti di origine animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare tali elenchi alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, evitando l’ingresso da zone interessate da nuovi focolai e prendendo atto dell’estinzione di altri focolai.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi operativi; gli allegati V e XIV di quest’ultimo riguardano specificamente, rispettivamente, il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Situazione epidemiologica considerata

Il testo prende atto delle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada (Quebec), nel Regno Unito (Scozia e Inghilterra) e negli Stati Uniti (in più Stati federati), e del fatto che le autorità veterinarie abbiano istituito zone di controllo di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale con pulizia e disinfezione successive. La Commissione conclude che i focolai indicati in talune zone risultano estinti e che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l’ingresso da specifiche zone soggette a restrizioni.

Ambito materiale: allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone autorizzate e su molte righe corrispondenti a zone chiuse o riaperte, con aggiornamento delle date di applicazione iniziale e finale. Le categorie interessate includono, nell’allegato V, il pollame vivo e il materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, nonché le pertinenti categorie correlate indicate nelle tabelle.

Rettifiche puntuali del regolamento 2021/404

L’articolo 2 contiene rettifiche a precedenti interventi normativi del 2023. In particolare:

  • per il Canada, viene corretta la riga della zona CA-2.99 negli allegati V e XIV, con retrodatazione degli effetti al 21 gennaio 2023;
  • per il Regno Unito, vengono corretti e confermati i termini relativi alle zone GB-2.136 e GB-2.218, con applicazione dal 10 febbraio 2023.

Modifiche sostanziali dell’allegato V

Per l’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate numerose righe relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti. Tra le principali novità figurano:

  • l’aggiunta delle zone canadesi CA-2.172, CA-2.173 e CA-2.174, con descrizione dettagliata del Quebec, delle coordinate geografiche e delle municipalità comprese nelle zone di protezione e sorveglianza;
  • l’aggiunta delle zone britanniche GB-2.293, GB-2.294 e GB-2.295, ciascuna definita come area circolare di 10 km intorno a punti di riferimento in Scozia e Inghilterra;
  • l’aggiunta delle zone statunitensi US-2.407 fino a US-2.416, riferite a specifiche contee e aree circolari di 10 km in Pennsylvania, California, Mississippi, Kansas e New York.

Modifiche sostanziali dell’allegato XIV

Per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, le modifiche riproducono la logica dell’allegato V ma riferita alle categorie di prodotti coperte da tale allegato. Le righe delle zone canadesi, britanniche e statunitensi sono aggiornate con le stesse date di inizio e fine applicabilità, e con l’indicazione delle categorie di prodotti interessate, tra cui POU e RAT, nonché la sigla GBM per alcune voci. Anche qui sono inserite le nuove zone CA-2.172, CA-2.173, CA-2.174, GB-2.293, GB-2.294, GB-2.295 e US-2.407 fino a US-2.416.

Effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per garantire coerenza con l’evoluzione epidemiologica e con precedenti atti modificativi, alcune rettifiche e modifiche si applicano retroattivamente: i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2 dal 21 gennaio 2023, i paragrafi 3 e 4 dal 10 febbraio 2023.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore avicolo e per i consulenti legali e fiscali che assistono imprese importatrici, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite e la corrispondenza con le voci aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento 2021/404. La conformità dipende non solo dal paese di provenienza, ma dalla specifica zona o compartimento, con possibili blocchi all’importazione da aree sottoposte a restrizioni e possibili aperture per aree che abbiano superato il periodo di rischio individuato dalla Commissione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del presente regolamento, aggiornando le zone dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli interessati.

Rettifica delle voci del Canada

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, rettifica le voci della zona CA-2.99 negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indicando come periodi rilevanti il 23.9.2022-13.1.2023 per l’allegato V e il 23.9.2022-13.1.2023 per l’allegato XIV (con la categoria GBM nel secondo caso).

Rettifica delle voci del Regno Unito

L’articolo 2, paragrafi 3 e 4, rettifica e conferma i termini relativi alle zone GB-2.136 e GB-2.218 nell’allegato V, con termini iniziali rispettivamente del 29.8.2022 e del 24.10.2022, e termini finali del 17.1.2023 e del 27.1.2023.

Aggiornamenti per nuove e chiuse zone in Canada, Regno Unito e Stati Uniti

L’allegato modifica numerose righe degli allegati V e XIV per riflettere l’apertura, la chiusura o la variazione temporale di molte zone specifiche, incluse nuove zone in Canada (CA-2.172, CA-2.173, CA-2.174), nel Regno Unito (GB-2.293, GB-2.294, GB-2.295) e negli Stati Uniti (US-2.407 fino a US-2.416), con indicazione delle date di inizio e, quando presenti, di fine applicabilità.

Descrizione geografica delle zone

L’allegato fornisce per le nuove zone la descrizione territoriale puntuale: per il Canada, aree del Quebec con elencazione dei comuni nei 3 km di zona di protezione e nei 10 km di zona di sorveglianza; per il Regno Unito, aree circolari di 10 km centrate su coordinate in Scozia e Inghilterra; per gli Stati Uniti, zone circolari di 10 km in specifiche contee di Pennsylvania, California, Mississippi, Kansas e New York.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applica dal 21 gennaio 2023, mentre i paragrafi 3 e 4 si applicano dal 10 febbraio 2023.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animaleimportazionisicurezza alimentare

Testo integrale

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