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Sentenza

Sentenza n. 1285/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 14/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la relativa domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 14 ottobre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva infatti fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente lungo trascorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio rende non più attuale la pretesa a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono le relative condizioni.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta nell'azione avverso il silenzio; la richiesta diviene priva di oggetto quando l'amministrazione attiva il procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale sul merito dell'istanza.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia posto in essere l'attività procedimentale oggetto della domanda giudiziale, rendendo non più attuale l'interesse a una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
  • Quando l'amministrazione attiva il procedimento in tempi ragionevoli dopo la presentazione dell'istanza e prima o durante il giudizio, le spese possono essere compensate; ciò non impedisce la condanna dell'amministrazione alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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