Cassazione Civile, Ordinanza n. 11745/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto alla Corte d’appello un equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare di cui era interessata, dichiarata nel 2009 e chiusa nel 2020. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione della società contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché il decreto di chiusura del fallimento sarebbe divenuto definitivo solo dopo un anno dalla pubblicazione. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 119 e 26 r.d. n. 267/1942 e dell’art. 4 l. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato erroneamente la disciplina anteriore alle riforme del 2006 e del 2007, mentre per la procedura in esame il decreto di chiusura del fallimento acquistava efficacia allo spirare del termine per il reclamo, cioè dopo novanta giorni dal deposito, con conseguente tardività della domanda di equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo del Ministero. Ha affermato che, per una procedura fallimentare aperta nel 2009, doveva applicarsi la disciplina risultante dalle riforme del 2006 e del 2007: il reclamo avverso il decreto di chiusura è soggetto al termine perentorio di dieci giorni e, comunque, non può proporsi oltre novanta giorni dal deposito; inoltre il decreto di chiusura acquista efficacia quando decorre il termine per il reclamo senza impugnazione o quando il reclamo è definitivamente rigettato. Da ciò ha desunto che la Corte d’appello aveva errato nel fare riferimento ai termini ordinari di irrevocabilità. La Suprema Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dalla società, con condanna della stessa alle spese.
Norme richiamate
art. 119 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La disciplina speciale della chiusura del fallimento, come modificata dalle riforme del 2006 e del 2007, regola il momento di efficacia del decreto di chiusura e sostituisce i termini ordinari di irrevocabilità.
art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
termine perentorio di dieci giorni; il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria
Il reclamo contro il decreto di chiusura è proponibile entro un termine breve e, in ogni caso, è precluso oltre novanta giorni dal deposito.
art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89
La tempestività della domanda di equa riparazione va valutata in relazione al momento di definitività/efficacia del provvedimento conclusivo della procedura presupposta.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia fallimentare, la disciplina speciale sulla chiusura della procedura e sul reclamo contro il relativo decreto prevale sui termini generali di irrevocabilità o definitività del provvedimento.
- Per stabilire la tempestività di una domanda di equa riparazione fondata sulla durata di una procedura concorsuale occorre avere riguardo al momento in cui il decreto di chiusura della procedura diviene efficace secondo la legge fallimentare speciale, non a criteri generali estranei alla disciplina concorsuale.
- Quando la controversia di legittimità dipende solo da una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare il provvedimento impugnato e pronunciare direttamente nel merito.
- Se la domanda di equa riparazione è proposta oltre il termine ricavabile dalla disciplina applicabile alla definitività del provvedimento presupposto, essa è inammissibile.
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